24 Giugno, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 24 giugno 2016, n. 100892

  1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, con le modalità previste dal presente provvedimento, informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

    – redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

    – redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

    – assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

    – redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;

    – redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

    – redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;

    – redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR;

    – redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR.

    Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione anche in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie.

    1. Dati contenuti nelle comunicazioni:

      a) identificativo della comunicazione;

      b) dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili: ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;

      c) estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero, l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;

      d) importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.

  1. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

  1. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell’assistenza dei CAM e gli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’ Agenzia con le modalità indicate nella comunicazione. E’ possibile altresì trasmettere documentazione tramite il Canale di assistenza CIVIS.

  1. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

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    4.1 I dati e gli elementi di cui al precedente punto 1 sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

  1. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste per infedele dichiarazione dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.