9 Ottobre, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 8 ottobre 2018, n. 237975

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le
informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dai contribuenti stessi e
dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in
tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la
presunta anomalia.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di
quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto
dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal
contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78;
e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nei modi descritti nel
successivo punto 2.2.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del
contribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di posta elettronica
certificata attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel
pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico,
l’invio è effettuato per posta ordinaria.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata
“Cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il
periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni
attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate
nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non
imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni
non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni
con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni
effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39
(Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile
nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni relative a:
. cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti
soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78;
. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e
considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota
ordinaria;
d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel
modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA
(denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti
passivi IVA di cui al punto e);
g) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente
(denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
h) ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per
ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli
elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le
omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione
delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni
stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *