25 Giugno, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 25 giugno 2019, n. 216422

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti soggetti
passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA per
l’anno d’imposta 2018, ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA
compilato.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una
valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al
contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia
rilevata.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della
dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta
2018, in caso di compilazione del solo quadro VA.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli
elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui
al precedente punto 1.2, agli indirizzi di posta elettronica certificata – attivati dai
contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata
del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e
dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia
delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate
nella comunicazione di cui al punto 2.1.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti
sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di
finanza tramite strumenti informatici.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare
della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo
d’imposta 2018 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro
novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura
ridotta come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta
2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione
del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

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