2 Agosto, 2019

Provv. dir. Agenzia entrate 30 luglio 2019, n. 658445

Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente provvedimento valgono le
seguenti definizioni:
a) per “I decreto Patent Box” si intende il decreto interministeriale 30 luglio 2015
del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze , recante disposizioni di attuazione dell’articolo
1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per “decreto Patent Box” si intende il decreto interministeriale 28 novembre
2017 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di revisione del regime di tassazione agevolata
dei redditi di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190;
c) per “procedura di Patent Box” si intende la procedura di accordo preventivo
connessa all’utilizzo di beni immateriali, ai sensi dell’articolo 1, commi da 37 a
45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, e
conforme a quanto previsto dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) per “disciplina Patent Box”, si intende tutta la documentazione normativa e di
prassi che regola l’accesso e la fruizione del regime opzionale di tassazione
agevolata, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni;
e) per “agevolazione Patent Box” si intende il beneficio connesso al regime
opzionale di tassazione agevolata, introdotto dall’articolo 1, commi da 37 a 45,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni;
f) per “reddito agevolabile” si intende il reddito ritraibile dalle diverse tipologie di
utilizzo agevolabile, come definite dall’articolo 7, commi 2 e 3, incluse le ipotesi
di cui all’articolo 10 del decreto Patent Box;
g) per “quota di reddito esclusa” si intende la quota del reddito agevolabile che non
concorre alla formazione del reddito di impresa, in quanto esclusa ai sensi della
disciplina in materia di Patent Box;
h) per “IP” si intende l’acronimo di “intellectual property” ovvero il bene
immateriale;
i) per IP agevolabile si intende il bene immateriale agevolabile ai sensi dell’art. 6
del I decreto Patent Box o, a seconda del periodo temporale di riferimento, del
decreto Patent Box;
j) per nexus ratio si intende il coefficiente dato dal rapporto tra i costi di attività di
ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo
del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene,
previsto dalla disciplina in materia di Patent Box;
k) per “soggetti beneficiari” si intendono i soggetti di cui all’articolo 2 del decreto
Patent Box, che possono optare per il regime agevolativo previsto dall’articolo
1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
l) per “contribuente” si intende il soggetto di cui alla lettera precedente che opta o
intende optare per la determinazione diretta del reddito agevolabile ai sensi
dell’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
m) per “autoliquidazione” si intende il beneficio connesso alla possibilità di
procedere, in via autonoma, alla determinazione diretta del reddito agevolabile;
n) per “Ufficio competente” si intende l’ufficio competente ad emettere l’atto
impositivo di rettifica del reddito e di irrogazione delle relative sanzioni;
o) per “microimprese piccole e medie imprese”, si intendono i soggetti di cui
all’articolo 2 del decreto Patent Box, qualificabili come tali ai sensi della
Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 2003/361/CE”;
p) per “imprese associate” si intendono le società, anche residenti, che,
direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, qualora il reddito
agevolabile sia riconducibile ad operazioni poste in essere con tali società;
q) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE 2017 sulla
determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le
amministrazioni fiscali, pubblicate in data 10 luglio 2017, come periodicamente
aggiornate;
r) per “metodo del confronto del prezzo o metodo CUP” e per “metodo
transazionale di ripartizione degli utili o metodo RPSM” si intendono due dei
metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento previsti dalle predette
“Linee guida OCSE”, declinati all’articolo 4 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2018;
s) per tecniche valutative, si intendono i metodi derivanti dalla prassi finanziaria,
cui fanno riferimento le predette “Linee Guida OCSE”, quali strumenti che
possono essere utilizzati per determinare il valore di libera concorrenza purché
in conformità ai principi previsti in materia di prezzi di trasferimento e
richiamati dalla disciplina Patent Box;
t) per “documentazione idonea” si intende la documentazione di cui ai punti 2 e 3
del presente provvedimento, che, se rispettosa delle condizioni di cui ai
successivi punti 6.4, 6.5 e 6.6, e consegnata nel corso di attività di controllo o di
altra attività istruttoria, consente al contribuente di beneficiare degli effetti
previsti dall’articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
u) per “decreto Crescita” si intende il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1. Esercizio dell’opzione di cui all’articolo 4 del decreto Crescita
1.1 Possono esercitare l’opzione per la determinazione diretta del reddito
agevolabile, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i soggetti
beneficiari, come definiti alla lettera k) delle Definizioni, inclusi coloro che
abbiano concluso un accordo a seguito della procedura di Patent Box, in
alternativa al rinnovo dello stesso.
Possono esercitare la medesima opzione, secondo i termini e le condizioni
previste al punto 7 del presente provvedimento, i soggetti che abbiano in
corso, alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, una procedura di
Patent Box.
1.2 L’opzione di cui al punto 1.1, primo periodo, è comunicata nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent
Box, ha durata annuale, è irrevocabile e rinnovabile.
1.3 A seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al punto 1.1, primo periodo, il
contribuente ripartisce la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito
escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di
esercizio dell’opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

2. Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del decreto Crescita
La documentazione idonea è costituita da un documento, articolato in due sezioni, A
e B, contenenti i dati, le informazioni e gli elementi di seguito elencati:
2.1 Sezione A
La sezione A contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo di imposta
dell’agevolazione Patent Box:
i. Struttura partecipativa dell’impresa anche in relazione alle imprese
associate ed eventi straordinari: tali informazioni possono essere fornite
attraverso uno o più organigrammi, accompagnati da una nota che dia evidenza
delle eventuali operazioni straordinarie di riorganizzazione, acquisizioni e
dismissioni aziendali occorse nel periodo di imposta cui l’agevolazione Patent
Box fa riferimento;
ii. Operazioni con imprese associate: tali informazioni possono essere fornite
attraverso una o più schede che diano chiara evidenza delle operazioni con le
imprese associate come definite al punto p) delle Definizioni, con indicazione
delle principali funzioni svolte;
iii. Modello organizzativo dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
attraverso uno o più organigrammi o schede, che rappresentino le diverse
articolazioni aziendali (divisioni/dipartimenti/settori), con indicazione dei
relativi responsabili, del numero di risorse assegnate, e delle risorse (unità,
uffici, reparti divisioni, ecc.) che operano in maniera trasversale ai diversi
ambiti; tali informazioni sono accompagnate da una sintetica descrizione delle
attività svolte da ciascuna articolazione aziendale;
iv. Caratteristiche del mercato di riferimento e dei principali fattori di
competitività: tali informazioni possono essere fornite attraverso una nota
descrittiva che identifichi anche i principali concorrenti aziendali e che può
essere supportata da studi elaborati da soggetti terzi e analisi di settore;
v. Descrizione della catena di valore dell’impresa: tali informazioni possono
essere fornite attraverso una nota descrittiva delle strategie commerciali, dei
fattori generatori di valore dell’impresa e delle modalità attraverso cui tali fattori
contribuiscono a creare o mantenere il vantaggio competitivo;
vi. Funzioni, rischi e beni dell’impresa: tali informazioni possono essere fornite
attraverso una nota descrittiva dei processi, delle attività e delle funzioni svolte,
dei beni impiegati nei diversi processi aziendali e dei rischi assunti; tale nota
dovrà, altresì, specificare le modalità di utilizzo degli IP agevolabili cui si
riferisce l’autoliquidazione.
vii. Beni immateriali: tale informazione viene fornita attraverso la predisposizione
di un elenco dei beni immateriali dell’impresa, inclusi quelli non agevolabili ai
fini del Patent Box, che dia evidenza e descriva gli IP oggetto di agevolazione
Patent Box, l’eventuale vincolo di complementarietà e il titolo di disponibilità
economica e/o giuridica. Il contribuente deve disporre, in relazione a ciascun IP
oggetto di agevolazione, della documentazione attestante la sussistenza dei
requisiti richiesti dalla disciplina Patent Box, come definita al punto d) delle
Definizioni;
viii. Attività di ricerca e sviluppo: tale informazione viene fornita attraverso la
predisposizione di una nota descrittiva delle attività di ricerca e sviluppo svolte
dall’impresa, con separata indicazione e descrizione delle attività direttamente
collegate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore degli IP
oggetto di agevolazione Patent Box; il contribuente deve disporre della
documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
come previsto dalla disciplina Patent Box;
ix. Plusvalenze da cessione di IP agevolabili: tale informazione viene fornita
attraverso una nota descrittiva delle circostanze e delle modalità di realizzazione
e valutazione della plusvalenza con riferimento sia alle componenti positive che
negative; il contribuente deve essere in grado di fornire la prova documentale
attestante l’avvenuta cessione dell’IP oggetto di agevolazione Patent Box,
unitamente all’avvenuto reinvestimento di almeno il 90 per cento del
corrispettivo di cessione in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità, la
tempistica e le condizioni previste dalla disciplina Patent Box per tali ipotesi;
x. Eventuali somme ottenute a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile
di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto Patent Box: tale informazione
viene fornita attraverso l’illustrazione delle circostanze che hanno dato origine
alle somme ottenute, e dei criteri di calcolo e quantificazione delle stesse,
unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2.2 Sezione B
La sezione B contiene le seguenti informazioni riferibili al periodo dell’agevolazione
Patent Box:
i. Informazioni di sintesi sulla determinazione del reddito agevolabile: tale
informazione può essere fornita attraverso una scheda di sintesi che, con
riferimento alla variazione in diminuzione indicata in dichiarazione, dia
evidenza della quota di reddito agevolabile riferibile al periodo di imposta di
applicazione dell’agevolazione, dell’esito dell’applicazione della formula del
nexus ratio utilizzato per la determinazione della stessa. Tale nota deve altresì
indicare il metodo o i metodi adottati, come richiamati dalla disciplina Patent
Box e conformi a quelli indicati nelle linee guida OCSE, utilizzati per la
determinazione del reddito agevolabile, e le ragioni per le quali gli stessi siano
stati ritenuti idonei nel caso di specie; il contribuente deve altresì indicare le
ragioni di utilizzo delle eventuali tecniche valutative;
ii. Valutazioni riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: in presenza
delle operazioni di cui al punto 2.1, lett. i), tale informazione può essere fornita
attraverso un prospetto esplicativo degli eventuali processi valutativi e di stima
che, in occasione di tali operazioni, abbiano interessato gli IP aziendali, con
particolare riguardo a quelli oggetto di agevolazione Patent Box; la nota deve
altresì indicare, in relazione agli esiti della valutazione, le fonti utilizzate, i
criteri adottati e le assunzioni poste a base dei calcoli effettuati.
iii. Metodo adottato
I punti seguenti devono illustrare il metodo adottato nonché le ragioni di selezione
dello stesso.
. Metodo CUP
1. Indicazione analitica dei canoni derivanti dalla concessione in uso
degli IP oggetto di agevolazione Patent Box; tale informazione deve
essere supportata dalla documentazione sottostante il rapporto di licenza
(contratto o altra documentazione equipollente);
2. Individuazione dei ricavi risultanti dal conto economico e
riconducibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: tale
informazione viene fornita attraverso una descrizione, con riferimento al
totale dei ricavi risultanti dal conto economico, dei ricavi che, per linea
di business/processo/prodotto o famiglia di prodotto, sono riconducibili
all’IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di
complementarietà, ove esistente; tale nota deve altresì descrivere i criteri
di individuazione dei predetti ricavi, riconciliando gli stessi con i conti
del bilancio di verifica e con le corrispondenti voci del bilancio di
esercizio; in caso di utilizzo della contabilità analitica, devono essere
indicati anche i criteri di individuazione dei conti gestionali riferibili ai
predetti ricavi, riconciliati con la contabilità generale;
3. Individuazione del tasso di royalty a valore di mercato ai fini del
calcolo della royalty implicita: tale informazione viene fornita
attraverso una nota descrittiva del metodo adottato, delle fonti
informative utilizzate, dei criteri e delle fasi in cui si articola il processo
logico seguito per l’individuazione delle operazioni comparabili tra parti
indipendenti, unitamente a un prospetto di riepilogo delle operazioni
comparabili individuate e delle motivazioni poste a base delle scelte
effettuate; il contribuente deve disporre della documentazione di
supporto a tale processo;
4. Individuazione dei costi di ricerca e sviluppo, diretti e indiretti: il
contribuente deve esplicitare i criteri di individuazione dei costi di
ricerca e sviluppo, direttamente e indirettamente imputabili, secondo la
disciplina Patent Box, a ciascun IP oggetto di agevolazione, utilizzando,
ove necessario, chiavi di allocazione e tenendo conto del vincolo di
complementarietà, ove presente; i dati, come sopra individuati, devono
essere riconciliati con i conti del bilancio di verifica e con le
corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della
contabilità analitica, devono essere indicati anche i criteri di
individuazione dei conti gestionali riferibili ai predetti costi, riconciliati
con la contabilità generale;
5. Individuazione degli eventuali proventi/oneri finanziari direttamente
e indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box:
il contribuente deve individuare tali componenti con riferimento a
ciascun IP oggetto di agevolazione Patent Box, tenendo conto del
vincolo di complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi
allocative eventualmente utilizzate;
6. Individuazione delle variazioni fiscali direttamente e indirettamente
riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box: il contribuente
deve individuare le variazioni fiscali riconducibili a ciascun IP oggetto di
agevolazione Patent Box, tenendo conto del vincolo di
complementarietà, ove presente, descrivendo le relative chiavi allocative
eventualmente utilizzate e fornendo la riconciliazione di tali variazioni
con quelle complessive indicate nella dichiarazione;
7. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita
attraverso la predisposizione di un prospetto consuntivo di calcolo del
reddito agevolabile, completo delle relative formule utilizzate, che dia
evidenza delle diverse fasi del processo, come delineate ai punti
precedenti.
. Metodo RPSM
1. Segregazione di conto economico: tale informazione viene fornita attraverso
la predisposizione di prospetti di conto economico, segregati per funzioni
aziendali, che diano evidenza delle relative basi di costo o di ricavo, ai fini
del successivo calcolo della remunerazione delle attività routinarie ovvero di
quelle attività che non comportano l’utilizzo di beni immateriali; tali
prospetti, completi delle formule di calcolo utilizzate per l’individuazione dei
dati, devono dar evidenza delle chiavi di allocazione impiegate, della
riconciliazione di tali dati con i conti del bilancio di verifica e le
corrispondenti voci del bilancio di esercizio; in caso di utilizzo della
contabilità analitica, il contribuente deve dare evidenza dei criteri di
individuazione dei conti gestionali rilevanti ai fini della predisposizione dei
conti economici segregati, riconciliando gli stessi con i conti della contabilità
generale;
2. Remunerazione delle funzioni routinarie dell’impresa come risultanti
dall’analisi funzionale e di rischio: il contribuente deve predisporre le
analisi di benchmark necessarie per la quantificazione della marginalità delle
attività routinarie, fornendo al contempo la documentazione a supporto, con
indicazione della banca dati utilizzata, dei criteri di estrazione, della data di
rilascio, dell’analisi quantitativa e qualitativa; il contribuente deve, altresì,
indicare le ragioni poste a base del posizionamento individuato nell’ambito
dell’intervallo di valori scaturiti dalle analisi svolte; l’analisi di benchmark ha
validità quinquennale, salvo mutamenti nelle condizioni di fatto e di diritto
assunte a base della stessa;
3. Calcolo del reddito agevolabile: tale informazione viene fornita attraverso la
predisposizione di un prospetto di calcolo che dia evidenza, per differenza
rispetto al reddito ritraibile dalle attività routinarie di cui al precedente
numero 2, dell’extraprofitto residuo riferibile agli IP non agevolabili e agli IP
oggetto di agevolazione Patent Box. Il contribuente deve esplicitare i criteri e
le chiavi allocative utilizzate ai fini della ripartizione dell’extraprofitto
residuo tra gli IP non agevolabili e gli IP oggetto di agevolazione Patent Box.
Tale prospetto deve altresì tenere conto dei proventi/oneri finanziari e delle
variazioni fiscali di cui rispettivamente ai numeri 5 e 6 del metodo CUP.
. Altri metodi
Calcolo del reddito agevolabile: in caso di utilizzo da parte del contribuente,
anche nell’ambito della quantificazione delle marginalità delle attività routinarie,
di un metodo diverso da quelli descritti, tale informazione viene fornita
attraverso la predisposizione di un prospetto che dia evidenza del calcolo
effettuato, dei criteri adottati e delle assunzioni poste a base dello stesso e che
tenga conto degli eventuali proventi/oneri finanziari e delle variazioni fiscali.
Tale prospetto deve essere integrato da una nota descrittiva delle ragioni per le
quali il CUP e il RPSM sono stati considerati meno appropriati o non praticabili
nelle circostanze di specie.
2.3 Informazioni già contenute nella documentazione predisposta dal contribuente
Qualora parte delle informazioni previste alle sezioni A e B del presente provvedimento
siano già contenute nella documentazione predisposta ai fini del regime degli oneri
documentali in materia di prezzi di trasferimento o nella documentazione esibita
nell’ambito della procedura di Patent Box il contribuente ha la facoltà di operare un
mero richiamo alla documentazione già in suo possesso.

3. Documentazione idonea per le microimprese, piccole e medie imprese
Le microimprese, piccole e medie imprese potranno utilizzare in caso di utilizzo
diretto, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi
di benchmark di settore sulla base dei codici attività previsti dalla nomenclatura
ATECO 2007, messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate su richiesta.
Il contribuente potrà inviare una formale e specifica richiesta all’Ufficio Accordi
preventivi della Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite e-mail all’indirizzo:
[email protected] o via posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: [email protected]
Resta ferma la facoltà del contribuente di effettuare proprie analisi.
Dette imprese possono altresì predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata,
fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le
dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa.

4. Comunicazione del possesso della Documentazione idonea
4.1 Il contribuente che detiene la documentazione di cui al presente provvedimento
deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al
periodo di imposta per il quale beneficia dell’agevolazione Patent Box.
4.2 In assenza della comunicazione prevista al punto 4.1 e al punto 8 del presente
provvedimento, il contribuente non può avvalersi della disapplicazione dell’articolo
1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in caso di rettifica da parte
dell’Amministrazione finanziaria.

5. Termini di consegna della documentazione idonea
5.1 La consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere
effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
5.2 Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria, emerge l’esigenza di
disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nella
documentazione consegnata all’Amministrazione finanziaria e predisposta ai sensi
del presente provvedimento, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla
richiesta, ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle
operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi
del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’Agenzia delle entrate non è vincolata alla
disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
5.3 Resta ferma la facoltà del contribuente di predisporre ulteriore documentazione
contenente i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili ai fini del riscontro,
da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di
reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e
alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e
sviluppo.

6. Forma, estensione e condizioni di efficacia della Documentazione idonea
6.1 La documentazione di cui al presente provvedimento deve essere redatta in
lingua italiana, tuttavia, gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono ad
operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati
in lingua inglese.
6.2 La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del
contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale
da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6.3 La documentazione deve essere redatta, per ciascun periodo di imposta per il
quale il soggetto beneficiario ha optato per la determinazione diretta del reddito
agevolabile, produce effetti esclusivamente per il periodo d’imposta cui si riferisce e
deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento
di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
6.4 La totale assenza di documentazione comporta il recupero integrale
dell’agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di
sanzioni. L’assenza della firma elettronica con marca temporale o la non
corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella
documentazione esibita, comportano, anche disgiuntamente, il recupero integrale
dell’agevolazione Patent Box, con conseguente applicazione degli interessi e
irrogazione di sanzioni.
6.5 La presentazione, nel corso di attività di controllo, del documento informativo,
non vincola l’Agenzia delle entrate alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 2,
del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 quando, pur rispettando i contenuti informativi
previsti nel presente provvedimento in relazione alle singole fattispecie, gli stessi
non forniscono, nel complesso, un’informazione chiara e completa e conforme alle
disposizioni contenute nel presente provvedimento.
6.6 Salvo quanto previsto dai paragrafi 6.4 e 6.5, la documentazione è considerata
idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli
elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile,
a prescindere dalla circostanza che il metodo utilizzato, le modalità applicative e i
criteri adottati dal contribuente risultino diversi da quelli individuati
dall’Amministrazione finanziaria.
6.7 Le ipotesi di omissioni o inesattezze parziali, non suscettibili di compromettere
l’analisi degli organi di controllo, non costituiscono causa ostativa alla
disapplicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
6.8 Se la documentazione viene consegnata in sede di accesso, ispezione o verifica,
il giudizio in merito ai punti 6.5, 6.6 e 6.7 deve essere effettuato dagli organi di
controllo e, in caso di giudizio negativo, essere motivato. Rimane comunque fermo
il potere dell’Ufficio competente di valutare criticamente tale giudizio ai fini
dell’irrogazione delle sanzioni.
6.9 L’Amministrazione finanziaria non utilizza le informazioni contenute nella
documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili
all’attività di controllo.

7. Rinuncia alla procedura Patent Box
7.1 Coloro che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in
vigore del decreto Crescita possono esercitare l’opzione di cui al punto 1.1 del
presente provvedimento, previa comunicazione, da trasmettersi tramite PEC o con
raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura di Patent Box,
nella quale il contribuente, con specifico riferimento all’istanza a suo tempo
presentata, manifesta, in maniera irrevocabile, l’espressa volontà di rinunciare alla
prosecuzione della procedura.
7.2 Il contribuente predispone la documentazione come prevista nel presente
provvedimento in relazione ai periodi di imposta cui si riferisce la procedura e
ripartisce la somma delle variazioni in diminuzione relativa ai periodi di imposta cui
si riferisce l’agevolazione Patent Box in tre quote annuali di pari importo da indicare
nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative
ai due periodi di imposta successivi.

8. Comunicazione del possesso della documentazione per esercizi antecedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita
Per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto Crescita, il contribuente che, ai sensi del I decreto Patent Box e del decreto
Patent Box, abbia determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito
agevolabile, effettua la comunicazione del possesso della documentazione prevista
nel presente provvedimento tramite PEC o raccomandata a/r da inviare all’Ufficio
competente in ragione del proprio domicilio fiscale, purché tale comunicazione sia
presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di
controllo relativa al regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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