Decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, in G.U. n. 14 del 17.1.2019
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nonche’ alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il presente decreto non si applica alle fatture elettroniche
emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano
nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano
dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure
di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative vigenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e segnatamente quelle di «amministrazioni aggiudicatrici»,
«autorita’ governative centrali», «amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «enti aggiudicatori»,
di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
Art. 3
Obbligo di ricezione ed elaborazione
delle fatture elettroniche
1. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all’articolo 1
sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi
allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti
pubblici, il cui riferimento e’ stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come
previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 relativa alla
pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione
elettronica e dell’elenco delle sintassi a norma della direttiva
2014/55/UE, nonche’ alle regole tecniche di cui al comma 3, emesse a
seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero il decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
2. Le fatture elettroniche di cui al comma 1 devono, altresi’,
rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto
nazionale italiano, il cui uso e’ previsto nello standard europeo EN
16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 3.
3. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui
al comma 1 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato
ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con modalita’ applicative individuate dal direttore dell’Agenzia
delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto.
4. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 1,
ai soggetti di cui all’articolo 1 si applicano le disposizioni di cui
al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 4
Decorrenza per le amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali
1. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l’obbligo di
cui all’articolo 3 comma 1, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a
quanto stabilito dal medesimo articolo.
Art. 5
Tavolo tecnico permanente
per la fatturazione elettronica
1. Per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del direttore dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, e’
istituito presso l’Agenzia per l’Italia Digitale un tavolo tecnico
permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalita’:
a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalita’
applicative di cui al comma 3 dell’articolo 3;
b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;
c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di
quelli riflessi per gli operatori economici;
d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di
tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di
fatturazione e appalti elettronici.
2. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica e’
composto da un componente indicato dall’Agenzia per l’Italia
Digitale, due componenti indicati dal Ministero dell’economia e delle
finanze, due componenti indicati dall’Agenzia delle entrate, tre
componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato
dall’Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati
dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non
sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere.
Art. 6
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non possono
costituire pregiudizio per l’applicazione delle disposizioni in
materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai
sensi dell’articolo 113 del TFUE.
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.