16 Gennaio, 2019

Ris. 16 gennaio 2019, n. 5/E, dell’Agenzia delle entrate

“Quesito. Alfa (di seguito banca estera) è una banca autorizzata e soggetta a
vigilanza da parte della Banca d’Inghilterra.
Tra le attività finanziarie detenute in conto proprio, Alfa detiene, tra
l’altro, le seguenti attività emesse dallo Stato italiano o da emittenti italiani
accentrati in forma dematerializzata presso Beta (congiuntamente definite i
Titoli): azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, strumenti derivati
cartolarizzati, quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM), quote di fondi d’investimento alternativi, warrants, asset backed
securities (vale a dire titoli emessi da veicoli di cartolarizzazione), quote di ETF
quotati (exchange traded fund), azioni di società di investimento immobiliare
quotate (SIIQ).
Tali Titoli, detenuti in proprietà da Alfa, sono sub-depositati dall’istante
presso un intermediario stabilito in Italia (di seguito l’Intermediario), che è
autorizzato a prestare servizi di custodia a intermediari finanziari ed ad altri
clienti.
Nell’ambito dell’attuale modello operativo l’Intermediario aderisce al
sistema di gestione accentrata italiano detenendo un conto presso Beta.
In relazione ai titoli di Stato e agli altri titoli di debito italiani che rientrano
nell’ambito oggettivo del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
l’Intermediario italiano si qualifica come banca di secondo livello, mentre Alfa si
qualifica come banca di primo livello a sensi dell’articolo 1, comma 1, del
decreto ministeriale 4 dicembre 1996, n. 632.
L’istante rappresenta di essere, altresì, dotata di una propria filiale in
Italia, che si qualifica come stabile organizzazione in Italia di Alfa ai sensi
dell’articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e dell’articolo 5, della convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Regno Unito ratificata con la legge
5 novembre 1990, n. 329. La filiale italiana di Alfa non è coinvolta nelle
operazioni aventi ad oggetto i Titoli e non svolge alcun tipo di attività in
relazione agli stessi, né è coinvolta nel rapporto di custodia esistente tra Alfa e
l’Intermediario.
A seguito dell’adozione del nuovo sistema europeo per il regolamento
delle transazioni in titoli, denominato Target2-Securities (in seguito, T2S),
basato su un sistema di regolamento centralizzato dei titoli, Alfa sta valutando di
modificare il proprio assetto organizzativo.
Le modalità di connessione consentite al predetto sistema di regolamento
delle transazioni in titoli sono le seguenti:
a) partecipazione diretta, in cui l’intermediario stabilisce un collegamento
tecnico diretto con il sistema T2S;
b) partecipazione indiretta, in cui l’intermediario si connette a T2S tramite
un sistema di deposito accentrato (CSD).
In tale nuovo contesto, la banca estera è intenzionata ad aderire
direttamente al sistema di gestione accentrata e diventando titolare di un proprio
conto presso Beta.
Tale conto verrebbe utilizzato esclusivamente per i titoli detenuti da Alfa
in nome e per conto proprio.
Sulla base del nuovo modello, Alfa assumerà la qualifica di banca di
secondo livello (estera), con riferimento ai titoli di Stato italiani e alle
obbligazioni italiane soggette al regime fiscale di cui al decreto legislativo n. 239
del 1996. A tal fine, Alfa intende nominare un rappresentante fiscale italiano ai
sensi dell’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
In particolare, Alfa intende nominare come rappresentante fiscale il
suddetto Intermediario, ovvero un altro soggetto che verrebbe selezionato tra gli
intermediari specializzati nella fornitura di servizi di custodia e amministrazione
titoli.
Il rappresentante fiscale svolgerebbe tutte le funzioni richieste dal citato
articolo 9 e dal d.m. 632 del 1996, nonché le altre funzioni che, secondo le
disposizioni legislative e la prassi dell’Amministrazione finanziaria, possono
essere delegate al rappresentante fiscale, con riferimento ai titoli accreditati sul
conto di Alfa detenuto in Beta.
Il rappresentante fiscale non sarà coinvolto nella custodia dei titoli e nel
regolamento delle relative operazioni.
Anche nel nuovo modello la filiale italiana di Alfa non sarà coinvolta nelle
operazioni relative ai titoli né nella custodia degli stessi.
Il requisito della nomina del rappresentante fiscale è rilevante, oltre che
nelle fattispecie in oggetto, anche ai fini delle seguenti disposizioni fiscali che
prevedono l’applicazione di imposte sostitutive e ritenute sui redditi derivanti da
altre attività finanziarie:
– dell’articolo 27-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione
all’applicazione della ritenuta sui dividendi delle azioni italiane;
– dell’articolo 26-quinquies del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, in
relazione all’applicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani e lussemburghesi storici;
– dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, in relazione
all’applicazione della ritenuta sui proventi delle quote o azioni di OICR di
diritto estero;
– degli articoli 6 e 10 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in relazione
all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nonché delle comunicazioni
all’Amministrazione finanziaria, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione
di titoli;
– dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, in relazione
all’applicazione della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a
fondi di investimento immobiliari italiani;
– dell’articolo 1, commi 134 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, in relazione alla ritenuta applicabile agli utili distribuiti dalle
Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ); e
– dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, in relazione
all’applicazione della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a
Società di Investimento Collettivo a Capitale Fisso (SICAF) immobiliari.
In particolare, con riferimento agli articoli 6 e 10 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E è stato
chiarito che una banca o un intermediario estero che aderisce a Beta, e che ha
nominato un rappresentante fiscale ai fini dell’applicazione del regime di cui al
decreto legislativo n. 239 del 1996, dovrebbe essere assimilato a una banca
residente in Italia anche ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle
plusvalenze di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Tale requisito di nomina è previsto indipendentemente dal fatto che
l’intermediario estero abbia una stabile organizzazione in Italia.
Alla luce di tali considerazioni, l’istante ritiene che ci sia incertezza in
merito all’interpretazione dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996,
dell’articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché delle altre disposizioni
fiscali citate che potrebbero applicarsi in futuro in relazione all’attività che
Alfa svolge in Italia. In particolare, l’istante ritiene che ci sia incertezza circa il
fatto che una banca estera – che è dotata di una stabile organizzazione in Italia
(che non è coinvolta nella custodia dei Titoli di proprietà della banca estera) –
che intende agire come banca di secondo livello con riferimento ai titoli di sua
proprietà possa nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo n. 239 del 1996, nonché ai fini dell’articolo 27-ter del d.P.R.
n. 600 del 1973 e delle altre disposizioni fiscali citate che potrebbero
applicarsi in futuro in relazione all’attività che Alfa svolge in Italia.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. Alfa ritiene che, per adempiere correttamente alle obbligazioni connesse
all’imposta sostitutiva e/o ritenuta d’imposta applicabile sui redditi percepiti sui
Titoli di proprietà dell’istante detenuti presso Beta, possa nominare come proprio
rappresentante fiscale un intermediario abilitato residente o stabilito in Italia ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996, anche ai fini
dell’articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e delle altre disposizioni elencate;
ciò nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia di Alfa.

Parere dell’Agenzia delle entrate. Gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari di
cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono assoggettati ad imposta
sostitutiva qualora percepiti da determinate tipologie di soggetti residenti in Italia
definiti “nettisti”.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996, l’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di
intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio
e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono
nella loro riscossione.
L’articolo 6 del medesimo decreto legislativo prevede un regime di
esenzione per taluni soggetti non residenti e i successivi articoli disciplinano la
procedura per la non applicazione dell’imposta sostitutiva nei confronti di tali
soggetti (cfr. articolo 7), nonché le modalità di conservazione delle evidenze e le
comunicazioni all’Amministrazione finanziaria (cfr. articolo 8).
Le disposizioni di attuazione di tale disciplina sono contenute nel decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 4 dicembre 1996, n. 632, che opera
una distinzione tra banche – residenti o non residenti – di “primo livello” e banche
di “secondo livello”, stabilendo per le prime un ruolo di intermediazione fra
l’investitore e le banche di “secondo livello” abilitate ad intrattenere rapporti
diretti con l’Amministrazione finanziaria.
Il successivo articolo 9 del decreto legislativo n. 239 del 1996 dispone che
“gli enti e le società non residenti” che aderiscono a sistemi di gestione
accentrata dei titoli e “intrattengono rapporti diretti” con l’Amministrazione
finanziaria sono equiparati alle banche di “secondo livello”.
In base a tale norma, per l’espletamento degli adempimenti richiesti dal
decreto legislativo in esame, tali enti e società devono nominare quale
rappresentante fiscale in Italia una banca o una SIM residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di una banca o una SIM non residente
ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari, autorizzata ai
sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Beta).
Pertanto, sulla base di tali disposizioni, qualora in capo ad un investitore
non residente non risultino soddisfatti i requisiti per l’esenzione, la banca di
“secondo livello” deve applicare l’imposta sostitutiva nonché svolgere i
conseguenti adempimenti anche per il tramite del proprio rappresentante fiscale.
Tale disposizione “si muove nell’ottica dell’integrazione internazionale
dei mercati finanziari, coerentemente con i principi comunitari volti a rimuovere
gli ostacoli all’accesso degli intermediari finanziari ai mercati dei singoli Paesi”
(cfr. relazione illustrativa al decreto legislativo n. 239 del 1996).
Nella medesima direzione si pone il sistema T2S, che consente agli
intermediari di regolare tutte le transazioni in titoli concluse sui mercati europei
utilizzando un unico conto di regolamento, con vantaggi in termini di gestione
della propria liquidità e di riduzione del costo di regolamento delle transazioni
transfrontaliere fino a renderlo uguale a quello delle transazioni domestiche.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto che, ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva, gli adempimenti posti in essere da una banca di
“secondo livello” residente sono analoghi a quelli richiesti ad una banca di
“secondo livello” estera, ai sensi del citato articolo 9, comma 2, si ritiene che
quest’ultima, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, possa
applicare l’imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia
che detengono strumenti finanziari per il tramite del medesimo intermediario
estero.
Con riferimento agli utili distribuiti su azioni in deposito accentrato presso
Beta, l’articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 1973, n. 600, prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo
della ritenuta di cui ai commi 1, 3 e 3-ter dell’articolo 27 del medesimo d.P.R. n.
600 del 1973.
Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono
depositati, aderenti ad un sistema italiano di gestione accentrata (attualmente, al
sistema gestito da Beta) nonché dagli intermediari non residenti aderenti,
direttamente o indirettamente, per il tramite di depositari centrali esteri, al
medesimo sistema di deposito (cfr. paragrafo 4.11, circolare n. 165 del 1998).
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e dei relativi
adempimenti, in base al successivo comma 8 dell’articolo 27-ter sopra citato, i
predetti intermediari non residenti nominano un rappresentante fiscale in Italia.
Con riferimento agli utili derivanti da azioni e strumenti finanziari
corrisposti da soggetti esteri, le modalità di applicazione dell’imposta sono
disciplinate dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, non
richiamati dall’articolo 27-ter.
Su tali redditi, pertanto, in luogo dell’imposta sostitutiva, si applica la
ritenuta prevista dall’articolo 27 sopra citato. In tale caso, detta ritenuta può
essere operata tramite il rappresentante fiscale nominato, ai sensi del citato
comma 8 dell’articolo 27-ter, dall’intermediario non residente presso cui i titoli
sono depositati.
Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad
OICR istituiti in Italia – diversi dai fondi immobiliari – ed a fondi
lussemburghesi storici, l’articolo 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 600 del
1973, prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 26 per cento.
L’ultimo periodo di tale disposizione, in particolare, stabilisce che qualora
le azioni o quote di tali organismi siano immesse nel sistema di deposito
accentrato Beta, la ritenuta è applicata dai soggetti, di cui all’articolo 23 del
medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, depositari aderenti, direttamente o
indirettamente, al suddetto sistema di deposito nonché dai soggetti non residenti
aderenti, direttamente o indirettamente tramite sistemi esteri di deposito
accentrato, al medesimo sistema.
Al fine di espletare i connessi adempimenti fiscali, il successivo comma 2,
del medesimo articolo 26-quinquies, prevede che i soggetti non residenti
nominano un rappresentante fiscale in Italia. L’intermediario non residente,
pertanto, ai fini della applicazione della predetta ritenuta è tenuto a nominare un
rappresentante fiscale.
Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad
OICR istituiti in Italia – diversi dai fondi immobiliari – ed a fondi
lussemburghesi storici, il comma 5 del medesimo articolo 26-quinquies prevede
la non applicazione della ritenuta al sussistere, contemporaneamente, delle
seguenti condizioni:
1) siano percepiti dai soggetti non residenti di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 239 del 1996;
2) siano maturati nel periodo di possesso delle quote.
Al riguardo, si ricorda che, per evitare che l’esenzione sia applicata in
relazione a proventi “maturati” nel momento in cui le quote degli OICR non sono
detenute da soggetti non residenti destinatari dell’esenzione stessa, il periodo di
possesso deve essere attestato dal deposito.
Sebbene la norma faccia esplicito riferimento al deposito presso un
intermediario residente in Italia, si ritiene che, in presenza di deposito presso un
intermediario estero che abbia nominato un rappresentante fiscale, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 26-quinquies, lo stesso può non applicare la ritenuta nei
confronti dei soggetti non residenti potendo adempiere agli obblighi di
comunicazione richiesti dalla normativa nazionale attraverso il proprio
rappresentante fiscale, tenuto alla presentazione del modello di dichiarazione del
sostituto d’imposta e degli intermediari (Modello 770) compilando l’apposito
Quadro SF Redditi di capitale.
Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad
OICR di diritto estero – diversi dai fondi immobiliari – soggetti alla ritenuta alla
fonte del 26 per cento, ai sensi dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, il comma 5 prevede che nel caso in cui le predette quote o azioni siano
collocate all’estero o, comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la
ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973
che intervengono nella loro riscossione.
Al riguardo, si ritiene che pur non essendoci alcun riferimento agli
intermediari non residenti che aderiscono ad un sistema di deposito accentrato
gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF, qualora
l’intermediario non residente abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in
Italia, lo stesso possa applicare la ritenuta di cui all’articolo 10-ter della legge
n. 77 del 1983.
Con riferimento all’applicazione agli intermediari esteri del regime del
risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, in conformità al disposto di cui al sopra citato articolo 9, i soggetti
non residenti che aderiscono direttamente ai sistemi di gestione accentrata sono
da considerarsi equiparati alle banche italiane anche per ciò che riguarda il
prelievo per l’imposta sostitutiva eventualmente da operare sui redditi diversi
conseguiti dai propri depositanti (cfr. circolare 24 giugno 1998, n. 165/E).
Pertanto, per i titoli depositati in sistemi di gestione accentrata da parte di
intermediari esteri per i quali il titolare abbia esercitato l’opzione per il regime
del risparmio amministrato di cui al citato articolo 6, saranno i soggetti non
residenti aderenti ai sistemi di gestione accentrata di titoli ad effettuare –
attraverso il loro rappresentante fiscale, nominato ai sensi del comma 2 del citato
articolo 9 – tutti gli adempimenti connessi con l’applicazione ed il versamento
dell’imposta sostitutiva.
Con riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi
comuni di investimento immobiliare e SICAF immobiliari di diritto italiano, il
comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede
che qualora le quote dei fondi immobiliari italiani siano immesse in un di sistema
di deposito accentrato ai sensi dell’articolo 80 del TUF, la ritenuta è applicata dai
soggetti residenti e non residenti, presso i quali le quote sono depositate aderenti
– direttamente o indirettamente – al suddetto sistema.
Con riferimento agli utili corrisposti dalle SIIQ, ai sensi dell’articolo 1,
comma 134-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovando applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al predetto articolo 27-ter, si ritiene
corretta l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte dell’intermediario estero
– attraverso il proprio rappresentante fiscale – sugli utili distribuiti a persone
fisiche residenti in Italia dalle SIIQ, le cui quote siano accentrate in Beta.
Per quanto riguarda i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a
fondi comuni di investimento immobiliare e SICAF immobiliari esteri, l’articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, prevede un regime di tassazione
omologo a quello dei fondi immobiliari italiani.
Tale disciplina, tuttavia, non prevede una disposizione analoga a quella
contenuta nel citato comma 2-bis dell’articolo 7 del citato decreto legge n. 351
del 2001.
Al riguardo, si ritiene che – a condizione che le azioni o quote di tali
organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una
società autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del TUF – l’intermediario non
residente presso il quale le stesse sono depositate, aderente al predetto sistema di
deposito accentrato, che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in
Italia, possa applicare la ritenuta sui redditi derivanti da tali azioni o quote.
Ciò posto, in relazione alla possibilità di Alfa di nominare un
rappresentante fiscale, in accordo alle disposizioni in materia sopra esaminate,
ancorché l’istante sia dotata di una stabile organizzazione in Italia, si fa presente
quanto segue.
La stabile organizzazione, pur potendo costituire autonomo centro di
imputazione di redditi (cfr. articolo 7 del modello OCSE) o evidenziare indici
rivelatori della fonte del reddito, non è titolare di autonoma soggettività giuridica,
limitandosi a riflettere quella della casa madre.
D’altronde, anche se l’ordinamento italiano attribuisce alla stabile
organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari
obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d’imposta,
obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi
giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività dal medesimo
svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione.
Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare, il Legislatore,
conformandosi all’indirizzo comunitario, ha scelto di precludere espressamente,
in presenza di una stabile organizzazione, la coesistenza di un rappresentante
fiscale, nel presupposto che, in tal caso, un soggetto non residente è già
rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione.
Analogamente, ai fini delle imposte sui redditi, con il decreto legislativo
15 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), l’unicità tra
casa madre e stabile organizzazione è stata ulteriormente avvalorata dalle
modifiche recate agli articoli 151, 152 e 153 del TUIR.
Tuttavia, con riferimento agli adempimenti di sostituto di imposta relativi
ai redditi di natura finanziaria sopra elencati, appare dirimente la complessità
tecnica delle attività che le specifiche disposizioni tributarie richiedono al
rappresentante fiscale dell’intermediario non residente.
Ne consegue che qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia
attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di
imposta in applicazione delle citate disposizioni, l’intermediario non residente
può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l’ambito del mandato alle
specifiche fattispecie in oggetto.
A tal fine, il rappresentate fiscale presenterà, nell’ambito del proprio
Modello 770, i quadri riferibili al soggetto estero separatamente da quelli
concernenti le ritenute e le imposte sostitutive versate con riferimento alla
propria attività di intermediario, indicando il codice fiscale attribuito alla stabile
organizzazione italiana.
Resta fermo che in tal caso la nomina del rappresentante fiscale ai sensi
per gli effetti di una delle norme sopra esaminate non comporta che questi
assuma analoga veste ai sensi e per gli effetti delle altre norme per le quali gli
adempimenti rimangono a carico della stabile organizzazione in Italia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *