19 Marzo, 2014

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, in G.U. n. 63 del 17.3.2014

 

 

 

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure  relative

allo scambio, con le altre autorita’ competenti  degli  Stati  Membri

dell’Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per

l’amministrazione  interessata  e  per l’applicazione  delle   leggi

nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui  al  comma

3.

2. Il presente decreto  fa  salva l’applicazione  delle  norme  di

assistenza  giudiziaria  in  materia penale  e  non  pregiudica  gli

obblighi dello Stato membro ad una cooperazione  amministrativa  piu’

ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte

di qualsiasi  tipo  riscosse  da  o per  conto  dell’amministrazione

finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le  autorita’

locali.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano  alle  imposte

di cui al comma 3 riscosse  all’interno del  territorio  in  cui  si

applicano  i  trattati  in  forza dell’articolo  52   del   Trattato

sull’Unione europea.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) ai contributi previdenziali obbligatori  dovuti  ad  uno  Stato

membro  o  ad  una  ripartizione  dello stesso  o  ad  organismi  di

previdenza sociale di diritto pubblico;

b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;

c) ai diritti, quali  quelli  per certificati  e  altri  documenti

rilasciati da autorita’ pubbliche;

d) alle tasse  di  natura contrattuale,  quale  corrispettivo  per

pubblici servizi.

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) autorita’ competente: l’autorita’ designata dallo  Stato  membro

oppure, ove agisca, per delega, l’ufficio centrale di collegamento;

b)  ufficio  centrale  di collegamento:  l’ufficio  che  e’  stato

designato quale responsabile principale dei contatti  con  gli  altri

Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;

c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio

centrale di collegamento che  e’  stato designato  per  procedere  a

scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;

d) funzionario  competente: qualsiasi  funzionario  che  e’  stato

autorizzato  a  scambiare  direttamente informazioni  a  norma   del

presente decreto;

e) autorita’ richiedente: l’ufficio centrale di collegamento  o  un

servizio di collegamento che formula una richiesta  di  assistenza  a

nome dell’autorita’ competente;

f) autorita’ interpellata: l’ufficio centrale di collegamento o  un

servizio di collegamento che riceve una richiesta  di  assistenza  a

nome dell’autorita’ competente;

g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche  e  gli

interventi eseguiti dagli  Stati membri  nell’esercizio  delle  loro

funzioni allo scopo di  assicurare  la corretta  applicazione  della

normativa fiscale;

h) persona:

1) una persona fisica;

2) una persona giuridica o dove la normativa  vigente  lo  preveda,

un’associazione di persone alla quale e’ riconosciuta la capacita’ di

compiere atti giuridici, ma che e’ priva di personalita’ giuridica;

3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e  forma,

dotato o meno di personalita’ giuridica, che possiede o gestisce beni

che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una  delle

imposte di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.

i) con mezzi elettronici:  mediante attrezzature  elettroniche  di

trattamento (compresa la compressione digitale) e  di  memorizzazione

di dati e  utilizzando  fili,  radio, mezzi  ottici  o  altri  mezzi

elettromagnetici;

l) rete CCN: la piattaforma comune basata  sulla  rete  comune  di

comunicazione (CCN)  e sull’interfaccia  comune  di  sistema  (CSI),

sviluppata dall’Unione europea per assicurare tutte  le  trasmissioni

con mezzi elettronici tra l’autorita’ richiedente di uno Stato membro

e l’autorita’ interpellata di un altro Stato membro nel settore della

fiscalita’.

Art. 3

Organizzazione

 

1.  L’autorita’  competente  per  il territorio  nazionale  e’  il

Direttore Generale delle Finanze.

2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento,

designa  l’ufficio  centrale  di collegamento   e   i   servizi   di

collegamento ai fini dell’attivita’ di cooperazione amministrativa  a

norma del presente decreto.

3. I  servizi  di  collegamento, ciascuno  secondo  le  competenze

stabilite  con  il  provvedimento  di cui  al  comma  2,  forniscono

all’autorita’ richiedente dell’altro Stato membro tutti gli  elementi

utili  per   lo   scambio   di  informazioni   e   la   cooperazione

amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le  notizie  acquisiti

ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre

1973, n.  605,  e  si  avvalgono,  ai fini  dell’espletamento  delle

indagini  amministrative  concernenti le  persone  interessate   dai

controlli,  dei  poteri  previsti  dal Titolo  IV  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze

e’ competente allo scambio di informazioni  in  materia  di  tributi

locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.

5. Spetta all’ufficio centrale di collegamento  tenere  aggiornato

l’elenco dei servizi di  collegamento e  renderlo  accessibile  agli

uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri  interessati

e alla Commissione europea.

6. Quando un servizio  di collegamento  riceve  una  richiesta  di

cooperazione  che  rende  necessaria un’azione   che   esula   dalla

competenza attribuitagli in conformita’ alla normativa o alla prassi,

trasmette la richiesta all’ufficio centrale  di  collegamento  e  ne

informa l’autorita’ richiedente.  In tale  caso  i  termini  di  cui

all’articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto,  iniziano

a decorrere il giorno successivo a quello  in  cui  la  richiesta  di

cooperazione e’ trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.

7. L’ufficio centrale di collegamento e i servizi  di  collegamento

indicati al comma 2 sono ricompresi nell’ambito  degli  uffici  gia’

esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali  e

la Guardia di Finanza.

Art. 4

Scambio di informazioni su richiesta

 

1. I  servizi  di  collegamento, ciascuno  secondo  le  competenze

previste  dall’articolo  3,   comma  2,   forniscono   all’autorita’

richiedente dell’altro Stato membro tutte le  informazioni  utili  di

cui sono in  possesso  o  che ottengono  a  seguito  di  un’indagine

amministrativa.

2. Le richieste di  informazioni  da rivolgere  agli  altri  Stati

membri  sono  presentate  dai  servizi di  collegamento  secondo  le

competenze previste dall’articolo 3, comma 2.

3.  L’autorita’   interpellata  provvede   alla   raccolta   delle

informazioni   richieste    o    allo  svolgimento    dell’indagine

amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio  conto

o su richiesta di un’altra autorita’ interna.

Art. 5

Scambio automatico obbligatorio di informazioni

 

1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell’articolo 3,

comma 2, del presente decreto, comunicano agli  altri  Stati  membri,

mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui  periodi

d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri  Stati

membri e le altre informazioni di cui all’articolo 8 della  direttiva

2011/16/UE.

Art. 6

Scambio spontaneo di informazioni

 

1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell’articolo  3,

comma 2, del presente decreto, comunicano  le  informazioni  di  cui

all’articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri,  nei  casi  di  cui

all’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.

Art. 7

Richieste di notifica amministrativa

 

1. Qualora si verifichino i presupposti  di  cui  all’articolo  13,

comma  4,  della  direttiva 2011/16/UE,  su  domanda  dell’autorita’

richiedente dell’altro  Stato  membro, i  servizi  di  collegamento,

secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2, del presente

decreto, e in base alle norme di legge in vigore,  notificano,  anche

avvalendosi delle proprie  strutture territoriali,  al  destinatario

tutti gli atti e le decisioni delle autorita’ amministrative prodotti

dallo  Stato  membro  in  cui  ha  sede   l’Autorita’   richiedente,

concernenti l’applicazione nel suo territorio delle  leggi  nazionali

degli  Stati  membri,  relative  alle imposte  di  cui  al  comma  3

dell’articolo 1 del presente decreto.

2. I servizi di collegamento informano tempestivamente  l’autorita’

richiedente  circa  il  seguito  dato alla  domanda  di  notifica  e

comunicano la data di notifica del documento al destinatario.

3. Il servizio di collegamento di cui all’articolo 3, comma 4,  del

presente  decreto,  per   le  notifiche   pervenute   dall’autorita’

richiedente dell’altro Stato membro  si avvale  degli  agenti  della

riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l’attivita’  di

notifica secondo le disposizioni dell’articolo  26  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Per le spese di notifica di cui al  comma  3  si  applicano  le

previsioni  di  cui  all’articolo  17, comma  7-ter,   del   decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’attivita’  degli  agenti  della

riscossione e’ remunerata con un compenso, a carico dell’erario, pari

a 12,81 euro per ciascuna  notifica effettuata.  Tale  importo  puo’

essere aggiornato con decreto  del Ministro  dell’economia  e  delle

finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono  corrisposti  entro

il mese di gennaio dell’anno successivo  a  quello  di  espletamento

delle notifiche.  Con  provvedimento del  Direttore  generale  delle

finanze sono stabilite le  modalita’ procedurali  per  l’affidamento

all’agente    della    riscossione   territorialmente     competente

dell’attivita’ di notifica, nonche’ per la  rendicontazione  di  tale

attivita’ da parte dello stesso agente.

Art. 8

Riscontro

 

1. Quando l’autorita’ competente fornisce le informazioni  a  norma

degli  articoli  4  e  6  del  presente   decreto,   puo’   chiedere

all’autorita’ competente  dello  Stato membro  che  ha  ricevuto  le

informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e’  richiesto

un riscontro, l’autorita’ competente che ha ricevuto le  informazioni

lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia  fiscale

e  la  protezione  dei  dati applicabili  nel  suo   Stato   membro,

all’autorita’ competente  che  ha trasmesso  le  informazioni  prima

possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti  i

risultati dell’uso delle informazioni richieste.

2. L’autorita’ competente invia una volta all’anno agli altri Stati

membri  interessati  un  riscontro dello   scambio   automatico   di

informazioni  di  cui  all’articolo  5 del  presente   decreto,   in

conformita’ alle modalita’ pratiche convenute bilateralmente.

Art. 9

Disposizioni varie

 

1. Le  richieste  di  assistenza  di cui  al  presente  decreto  e

qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica,  per

quanto possibile, utilizzando i formulari ed  i  formati  elettronici

tipo adottati dalla Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al  comma 1  non  si  applicano  per  le

informazioni e la documentazione ottenute tramite la  presenza  negli

Uffici  dell’Amministrazione finanziaria  nazionale  di   funzionari

autorizzati dell’altro Stato membro.

3.  I  funzionari,  autorizzati dallo  Stato  membro  richiedente,

presenti  negli  uffici  in  cui esercita  le  rispettive   funzioni

l’autorita’ interpellata e durante le indagini amministrative  devono

essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto

in  cui  siano  indicate  la  loro identita’  e  la  loro  qualifica

ufficiale.

4.  Il  Dipartimento  delle  finanze comunica   annualmente   alla

Commissione europea tutte le informazioni pertinenti  necessarie  per

valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa,  nella  lotta

all’evasione e all’elusione fiscale.

Art. 10

Utilizzo delle informazioni

 

1. Le informazioni e i documenti scambiati ai  sensi  del  presente

decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato  membro  o  ad  un

Paese terzo nell’osservanza dei limiti ed alle condizioni di  cui  ai

Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione  amministrativa,

e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.

Art. 11

Modifiche normative

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e  sul

patrimonio»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «di  qualsiasi  tipo

riscosse da o per  conto dell’amministrazione  finanziaria  e  delle

ripartizioni territoriali, comprese le autorita’ locali»;

b) all’articolo 31-bis,  dopo  il secondo  comma  e’  inserito  il

seguente: «In sede di assistenza  e cooperazione  nello  scambio  di

informazioni l’amministrazione finanziaria  opera  nel  rispetto  dei

termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della  direttiva  2011/16/UE

del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che  ha  abrogato  la  direttiva

77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;

c) all’articolo 31-bis, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:

«Le informazioni sono trattate e tenute segrete con  i  limiti  e  le

modalita’ previsti  dal  CAPO  IV, condizioni  che  disciplinano  la

cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della

direttiva 2011/16/UE.»;

d) all’articolo  31-bis,  dopo  il quinto  comma  e’  inserito  il

seguente: «In sede di assistenza e cooperazione  per  lo  scambio  di

informazioni,  la  presenza  negli  uffici   amministrativi   e   la

partecipazione  alle  indagini amministrative  di  funzionari  delle

amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell’Unione europea,

e’ disciplinata dall’articolo 11 della direttiva  2011/16/UE  del  15

febbraio  2011  del   Consiglio.   Alla   presenza   dei   funzionari

dell’Amministrazione finanziaria,  che esercitano  il  coordinamento

delle  indagini   amministrative,   i  funzionari   esteri   possono

interrogare i  soggetti  sottoposti  al controllo  ed  esaminare  la

relativa  documentazione,  a condizione  di  reciprocita’  e  previo

accordo tra l’autorita’ richiedente  e l’autorita’  interpellata.  I

funzionari dell’Amministrazione finanziaria  utilizzano  direttamente

le informazioni scambiate durante le indagini svolte all’estero.»;

e) all’articolo 60-bis, primo  comma, le  parole:  «sulle  imposte

indicate nell’articolo 1 della direttiva  77/799/CEE  del  Consiglio,

del 19 dicembre  1977,  modificata dalle  direttive  2003/93/CE  del

Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE  del  Consiglio,  del  21

aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte  indicate

nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio  2011  del

Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE  del  19  dicembre

1977»;

f) all’articolo 60-bis, secondo comma, le  parole:  «sulle  imposte

indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono  sostituite

dalle  seguenti:  «sulle  imposte indicate  nell’articolo  2   della

direttiva 2011/16/UE del 15  febbraio 2011  del  Consiglio,  che  ha

abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;

g) all’articolo 60-bis,  dopo  il secondo  comma  e’  inserito  il

seguente:   «L’amministrazione  finanziaria   puo’   notificare   un

documento, secondo le modalita’ di cui all’articolo 60,  direttamente

ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».

2. I servizi di collegamento  non hanno  l’obbligo  di  effettuare

indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini

o raccogliere le informazioni richieste  per  fini  propri  non  sia

consentito dall’ordinamento.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall’attuazione delle disposizioni  del  presente  decreto  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica e le amministrazioni interessate  provvedono  all’attuazione

dello  stesso  con  le  risorse  umane, strumentali  e   finanziarie

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