18 Gennaio, 2013

Provv. dir. Agenzia entrate 15 gennaio 2013, n. 5268

 

 1. Approvazione del modello 770/2013 Semplificato

1.1. E’ approvato il modello 770/2013 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d’imposta hanno corrisposto nell’anno 2012 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988 nonché ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati previdenziali e assistenziali INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2012 per il periodo d’imposta precedente, nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati

certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dalle comunicazioni contenenti le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (prospetto SY) nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.

 

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l’utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E’ consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

 

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica

delle dichiarazioni

3.1. Nel modello di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte “Dati fiscali” devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. E’ fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d’imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.4. I prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2013 Semplificato, anche qualora il sostituto d’imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2013 Ordinario sempreché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2013 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2013 Ordinario.

3.5. La dichiarazione modello 770/2013 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell’articolo 1 del richiamato decreto n. 445 del 1997, tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2013 Ordinario.

3.6. La dichiarazione modello 770/2013 Semplificato non può essere compresa nella dichiarazione unificata.

 

(Omessi gli allegati).

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