18 Gennaio, 2013

Provv. dir. Agenzia entrate 15 gennaio 2013, n. 5269

 

1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2012

1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

a) 730/2013, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2013, per i redditi prodotti nell’anno 2012;

b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille dell’IRPEF;

c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;

e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d’imposta unitamente al modello 730-4 o

730-4 integrativo, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d’ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo nell’ultima pagina utilizzata.

1.3. Con il provvedimento di cui al punto 1.2 saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica da parte dei C.A.F. e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, e dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

 

2. Consegna delle dichiarazioni modello 730

2.1. I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2013 devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2013 osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l’assistenza fiscale.

2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2013, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

Con riferimento alla trasmissione dei dati relativi al modello 730-4 si rinvia alle indicazioni che verranno fornite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo alle modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

2.3. I soggetti che prestano l’assistenza fiscale devono comunque essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello 730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

 

3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta

3.1. I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 del presente provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel successivo punto 5.6.

3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF.

3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e 730-

1.

3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 del presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

3.5. Per l’anno d’imposta 2012 è consentita in via sperimentale al Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) ed alla Sogei S.p.A. la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, contenute nei modelli 730-1, acquisite secondo i criteri stabiliti e con le modalità indicate nelle specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento. Eventuali estensioni della sperimentazione sono definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 

4. Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche per la stampa dei

modelli

4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il colore nero e per ifondini il colore arancio (pantone 158U).

4.3. È autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli 730-1, concernenti le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, da utilizzare nell’ipotesi di dichiarazione congiunta.

4.4. È autorizzata altresì la stampa dei modelli di cui al punto 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le pagine di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna pagina deve essere stampata l’avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti requisiti:

a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

b) conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l’intestazione dei dati richiesti.

4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm. 19,5 – massima cm. 21,5;

b) altezza, minima cm. 29,2 – massima cm. 31,5.

4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

a) larghezza, minima cm 35 – massima cm 42;

b) altezza, minima cm 29,2 – massima cm 31,5.

4.8. I modelli meccanografici composti da quattro pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle pagine nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta pagina – prima pagina; nella seconda pagina doppia, seconda pagina – terza pagina.

4.9. I modelli meccanografici composti da due pagine predisposte a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza nella pagina doppia: seconda pagina – prima pagina.

4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente provvedimento.

4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta di peso 80 gr./mq. con opacità compresa tra 86 ed 88 per cento.

 

5. Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli

5.1. È autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

5.2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) colori, dimensioni e conformità di struttura e sequenza alle caratteristiche di cui al punto 4;

b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l’integrità del modello e la permanenza nel tempo.

5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.

5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni o possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

5.5. È altresì autorizzato l’utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF, modello 730-1, può essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1, anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere apposte le indicazioni: “Scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF”, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in un’unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette indicazioni riferite al dichiarante.

 

(Omessi gli allegati).

 

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