30 Dicembre, 2015
Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 18 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
Studio di settore VK30U (che sostituisce lo studio di settore
UK30U) - Attivita' di cartografia e aerofotogrammetria, codice
attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di
lavoro, codice attivita' 74.90.21; Attivita' riguardanti le
previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita'
di consulenza tecnica n.c.a., codice attivita' 74.90.93;
Studio di settore WK10U (che sostituisce lo studio di settore
VK10U) - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice
attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice
attivita' 86.22.01; Attivita' dei centri di radioterapia, codice
attivita' 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice
attivita' 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attivita'
86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice
attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita'
86.90.11;
Studio di settore WK19U (che sostituisce lo studio di settore
VK19U) - Fisioterapia, codice attivita' 86.90.21; Altre attivita'
paramediche indipendenti n.c.a., codice attivita' 86.90.29;
Studio di settore WK22U (che sostituisce lo studio di settore
VK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;
Studio di settore WK23U (che sostituisce lo studio di settore
VK23U) - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice
attivita' 71.12.20;
Studio di settore WK24U (che sostituisce lo studio di settore
VK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari,
codice attivita' 74.90.12;
Studio di settore WK25U (che sostituisce lo studio di settore
VK25U) - Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attivita'
74.90.11;
Studio di settore YK03U (che sostituisce lo studio di settore
WK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita'
71.12.30;
Studio di settore YK04U (che sostituisce lo studio di settore
WK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;
Studio di settore YK05U (che sostituisce lo studio di settore
WK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 69.20.12; Attivita' dei consulenti del lavoro, codice
attivita' 69.20.30;
Studio di settore YK18U (che sostituisce lo studio di settore
WK18U) - Attivita' degli studi di architettura, codice attivita'
71.11.00;
Studio di settore YK21U (che sostituisce lo studio di settore
WK21U) - Attivita' degli studi odontoiatrici, codice attivita'
86.23.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel
comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e
metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore VK30U;
2, per lo studio di settore WK10U;
3, per lo studio di settore WK19U;
4, per lo studio di settore WK22U;
5, per lo studio di settore WK23U;
6, per lo studio di settore WK24U;
7, per lo studio di settore WK25U;
8, per lo studio di settore YK03U;
9, per lo studio di settore YK04U;
10, per lo studio di settore YK05U;
11, per lo studio di settore YK18U;
12, per lo studio di settore YK21U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1, 3, 5 e 12, e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato
n. 13.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "compenso o ricavo
minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1
a n. 12, sono riportati in allegato n. 14.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la
coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di
normalita' economica.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo
restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore
VK30U, WK19U, WK23U e YK21U si applicano altresi' ai contribuenti
esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le
attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del
comma 1.
In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di
piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da
cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita',
rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi
economica e dei mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di
cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85,
comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e
consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
2. Per lo studio di settore WK23U ai fini della determinazione del
limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui
alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle
rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai
sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui
redditi.
Art. 3
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione
degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive
modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni
di cui all'articolo 5 del presente decreto.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero i
ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di
quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del
medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico,
ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui
all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere
c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi
derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso,
ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui
all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i
componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non
dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a
4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6
Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'articolo 1 del
presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del
costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di
servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per
la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali
relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie,
semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle
relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per
l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci
(esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)
e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi
quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui
all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) -
Rimanenze finali.
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(Omessi gli allegati).
