30 Dicembre, 2015
Decreto min. 22 dicembre 2015, in suppl. straord. n. 16 alla G.U. n. 301 del 29.12.2015
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore WD05U (che sostituisce lo studio di settore
VD05U) - Produzione di carne non di volatili e di prodotti della
macellazione (attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.11.00;
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione
(attivita' dei mattatoi), codice attivita' 10.12.00; Produzione di
prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili), codice
attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a base di carne e
pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti e succhi
di carne, codice attivita' 10.89.01;
b) Studio di settore WD11U (che sostituisce lo studio di settore
VD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di
produzione propria, codice attivita' 10.41.10; Produzione di olio
raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria, codice attivita' 10.41.20;
c) Studio di settore WD15U (che sostituisce lo studio di settore
VD15U) - Trattamento igienico del latte, codice attivita' 10.51.10;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20;
d) Studio di settore WD17U (che sostituisce lo studio di settore
VD17U) - Fabbricazione di altri prodotti in gomma n. c.a., codice
attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati
in materie plastiche, codice attivita' 22.21.00; Fabbricazione di
imballaggi in materie plastiche, codice attivita' 22.22.00;
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in plastica
per l'edilizia, codice attivita' 22.23.02; Fabbricazione di altri
articoli in plastica per l'edilizia, codice attivita' 22.23.09;
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n. c.a., codice
attivita' 22.29.09; Fabbricazione di altre attrezzature per
cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione di articoli in
plastica per la sicurezza personale, codice attivita' 32.99.12;
Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02;
e) Studio di settore WD22U (che sostituisce lo studio di settore
VD22U) - Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione,
codice attivita' 27.40.09; Fabbricazione di insegne elettriche e
apparecchiature elettriche di segnalazione, codice attivita'
27.90.02;
f) Studio di settore WD23U (che sostituisce lo studio di settore
VD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40;
g) Studio di settore WD25U (che sostituisce lo studio di settore
VD25U) - Preparazione e concia del cuoio e pelle; Preparazione e
tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00;
h) Studio di settore WD29U (che sostituisce lo studio di settore
VD29U) - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia,
codice attivita' 23.61.00; Produzione di calcestruzzo pronto per
l'uso, codice attivita' 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti in
calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00;
i) Studio di settore WD30U (che sostituisce lo studio di settore
VD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero
e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici,
codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio
di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche,
resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione
per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse,
codice attivita' 38.32.30; Commercio all'ingrosso di rottami e
sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, codice
attivita' 46.77.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali di
recupero non metallici (vetro, carta, cartoni eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami),
codice attivita' 46.77.20;
j) Studio di settore WD31U (che sostituisce lo studio di settore
VD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici
tensioattivi (esclusi i prodotti per toletta), codice attivita'
20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso domestico e
per manutenzione, codice attivita' 20.41.20; Fabbricazione di
prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili, codice
attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
20.53.00;
k) Studio di settore WD36U (che sostituisce lo studio di settore
VD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe,
codice attivita' 24.10.00; Stiratura a freddo di barre, codice
attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice attivita'
24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice
attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita' 24.34.00;
Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa, codice
attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio, codice attivita' 24.52.00;
Fusione di metalli leggeri, codice attivita' 24.53.00; Fusione di
altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00;
l) Studio di settore WD37U (che sostituisce lo studio di settore
VD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche
(esclusi i sedili per navi), codice attivita' 30.11.02; Costruzione
di imbarcazioni da diporto e sportive, codice attivita' 30.12.00;
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da
diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati
sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione
dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore WD05U;
2 per lo studio di settore WD11U;
3 per lo studio di settore WD15U;
4 per lo studio di settore WD17U;
5 per lo studio di settore WD22U;
6 per lo studio di settore WD23U;
7 per lo studio di settore WD25U;
8 per lo studio di settore WD29U;
9 per lo studio di settore WD30U;
10 per lo studio di settore WD31U;
11 per lo studio di settore WD36U;
12 per lo studio di settore WD37U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 12, e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato
n. 13.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 12,
sono riportati in allegato n. 14.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la
coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di
normalita' economica.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla
quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si
applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di
cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d)
ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili
e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o
associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti
non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti
stessi.
Art. 3
Variabili delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente
decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio
2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato
nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati
presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad
esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del
comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico nonche' dei
ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo
fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c),
d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti
dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e'
ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art.
3 del presente decreto devono essere considerati i componenti
negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in
sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
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(Omesso l’allegato).
