11 Gennaio, 2013

Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 18 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012

 

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

 1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli  studi  di  settore  relativi  alle  seguenti attività economiche nel settore del commercio:

a) Studio di settore UM87U (che sostituisce lo  studio  TM87U)  – Grandi magazzini, codice attività 47.19.10; Empori ed  altri  negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari,  codice  attività

47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi  specializzati  di medicinali non  soggetti  a  prescrizione  medica,  codice  attività 47.73.20; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi,  prodotti  per la lucidatura e  affini,  codice  attività  47.78.60;  Commercio  al dettaglio di filatelia,  numismatica  e  articoli  da  collezionismo, codice attività 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in

carta e cartone), codice attività 47.78.92; Commercio  al  dettaglio di  articoli  funerari  e  cimiteriali,  codice  attività  47.78.93;

Commercio al dettaglio di articoli per  adulti  (sexy  shop),  codice attività 47.78.94; Commercio al  dettaglio  di  altri  prodotti  non alimentari n.c.a., codice attività 47.78.99; Commercio al  dettaglio di libri di seconda mano, codice  attività  47.79.10;  Commercio  al dettaglio di  indumenti  e  altri  oggetti  usati,  codice  attività 47.79.30;

b) Studio di settore UM88U (che sostituisce lo studio di  settore TM88U)  –  Commercio  all’ingrosso  di  tappeti,   codice   attività 46.47.20; Commercio all’ingrosso di  vari  prodotti  di  consumo  non alimentare n.c.a., codice attività 46.49.90; Commercio  all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici  esercizi,  codice attività 46.69.93; Commercio all’ingrosso di articoli antincendio  e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; Commercio  all’ingrosso di  moquette  e  linoleum,  codice  attività   46.73.21;   Commercio

all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; Commercio  all’ingrosso  di  imballaggi,  codice  attività 46.76.30; Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi  n.c.a., codice attività 46.76.90; Commercio all’ingrosso non  specializzato, codice attività 46.90.00;

c) Studio di settore VM11U (che sostituisce lo studio di  settore UM11U) – Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in  legno  e legno artificiale, codice attività 46.73.10; Commercio  all’ingrosso di  altri  materiali  per  rivestimenti   (inclusi   gli   apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22; Commercio all’ingrosso di infissi, codice  attività  46.73.23;  Commercio  all’ingrosso  di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29;  Commercio all’ingrosso di vetro piano,  codice  attività  46.73.30;  Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici,  codice  attività 46.73.40; Commercio all’ingrosso di articoli  in  ferro  e  in  altri metalli   (ferramenta),   codice   attività   46.74.10;    Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori  per  impianti  idraulici,  di riscaldamento  e  di  condizionamento,  codice  attività   46.74.20;

Commercio  al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano   e materiale elettrico  e  termoidraulico,  codice  attività  47.52.10;

Commercio  al  dettaglio  di   articoli   igienico-sanitari,   codice attività  47.52.20;  Commercio  al   dettaglio   di   materiali   da costruzione,  ceramiche  e  piastrelle,  codice  attività  47.52.30;

Commercio  al  dettaglio  di  carta  da  parati  e  rivestimenti  per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;

d) Studio di settore VM12U (che sostituisce lo studio di  settore UM12U)  –  Commercio  al  dettaglio  di  libri  nuovi   in   esercizi specializzati, codice attività 47.61.00;

e) Studio di settore VM13U (che sostituisce lo studio di  settore UM13U) – Commercio al dettaglio di  giornali,  riviste  e  periodici, codice attività 47.62.10;

f) Studio di settore VM17U (che sostituisce lo studio di  settore UM17U) – Commercio all’ingrosso di cereali e  legumi  secchi,  codice attività 46.21.10; Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti  per il bestiame (mangimi), piante  officinali,  semi  oleosi,  patate  da semina, codice attività 46.21.22;

g) Studio di settore VM23U (che sostituisce lo studio di  settore UM23U) –  Commercio  all’ingrosso  di  medicinali,  codice  attività 46.46.10;  Commercio  all’ingrosso  di  prodotti  botanici  per   uso farmaceutico, codice attività 46.46.20;  Commercio  all’ingrosso  di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;

h) Studio di settore VM24U (che sostituisce lo studio di  settore UM24U) – Commercio all’ingrosso  di  carta,  cartone  e  articoli  di cartoleria, codice attività 46.49.10;

i) Studio di settore VM31U (che sostituisce lo studio di  settore UM31U) – Commercio all’ingrosso di orologi e di  gioielleria,  codice attività 46.48.00;

j) Studio di settore VM33U (che sostituisce lo studio di  settore UM33U) – Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli  gregge  e  lavorate (escluse  le  pelli  per  pellicceria),  codice  attività  46.24.10;

Commercio all’ingrosso di pelli gregge e  lavorate  per  pellicceria, codice attività 46.24.20;  Commercio  all’ingrosso  di  articoli  in pelliccia, codice attività 46.42.20;

k) Studio di settore VM34U (che sostituisce lo studio di  settore UM34U) – Commercio all’ingrosso  di  calzature  e  accessori,  codice attività 46.42.40; Commercio  all’ingrosso  di  articoli  in  pelle;

articoli  da  viaggio  in  qualsiasi  materiale,   codice   attività 46.49.50;

l) Studio di settore VM36U (che sostituisce lo studio di  settore UM36U) – Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali,  codice attività 46.49.20;

m) Studio di settore VM37U (che sostituisce lo studio di  settore UM37U) – Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attività 46.44.30; Commercio all’ingrosso  di

profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;

n) Studio di settore VM39U (che sostituisce lo studio di  settore UM39U) – Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e per riscaldamento, codice attività 47.78.40;

o) Studio di settore VM40B (che sostituisce lo studio di  settore UM40B) – Commercio al dettaglio ambulante di  fiori,  piante,  bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01;

p) Studio di settore VM42U (che sostituisce lo studio di  settore UM42U) – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici  in esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;

q) Studio di settore VM43U (che sostituisce lo studio di  settore UM43U) – Commercio all’ingrosso di  macchine,  accessori  e  utensili agricoli inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; Commercio  al dettaglio di macchine, attrezzature  e  prodotti  per  l’agricoltura; macchine  e  attrezzature  per  il  giardinaggio,  codice   attività 47.52.40;

r) Studio di settore VM44U (che sostituisce lo studio di  settore UM44U) – Commercio al  dettaglio  di  computer,  unità  periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attività 47.41.00; Commercio al dettaglio  di  mobili  per  ufficio, codice attività 47.78.10;

s) Studio di settore VM45U (che sostituisce lo studio di  settore UM45U) –  Commercio  al  dettaglio  di  mobili  usati  e  oggetti  di antiquariato, codice attività 47.79.20;

t) Studio di settore VM46U (che sostituisce lo studio di  settore UM46U)  –  Commercio  all’ingrosso  di   articoli   per   fotografia, cinematografia  e  ottica,  codice  attività   46.43.30;   Commercio all’ingrosso di strumenti  e  attrezzature  di  misurazione  per  uso scientifico, codice attività 46.69.91;

u) Studio di settore VM48U (che sostituisce lo studio di  settore

UM48U) – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,  codice attività 47.76.20.

2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei coefficienti nonché’ della lista delle variabili  per  l’applicazione dello studio di cui agli allegati:

1 per lo studio di settore UM87U;

2 per lo studio di settore UM88U;

3 per lo studio di settore VM11U;

4 per lo studio di settore VM12U;

5 per lo studio di settore VM13U;

6 per lo studio di settore VM17U;

7 per lo studio di settore VM23U;

8 per lo studio di settore VM24U;

9 per lo studio di settore VM31U;

10 per lo studio di settore VM33U;

11 per lo studio di settore VM34U;

12 per lo studio di settore VM36U;

13 per lo studio di settore VM37U;

14 per lo studio di settore VM39U;

15 per lo studio di settore VM40B;

16 per lo studio di settore VM42U;

17 per lo studio di settore VM43U;

18 per lo studio di settore VM44U;

19 per lo studio di settore VM45U;

20 per lo studio di settore VM46U;

21 per lo studio di settore VM48U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli  studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.

4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n.  6 a n. 21, è individuata sulla base della nota tecnica e  metodologica in allegato n. 23.

5. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  “ricavo  minimo”,

relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 18 e n. 20, sono riportati in allegato n. 24.

6. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  “ricavo  minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 19 e 21, sono riportati in allegato n. 25.

7. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di  normalità economica.

8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti  che  svolgono in maniera prevalente  le  attività  indicate  nel  comma  1,  fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle

disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di  più  attività  d’impresa,   per   attività   prevalente,   con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità  dei ricavi.

9. Lo studio di settore UM84U, approvato con  decreto  ministeriale 16 marzo 2011, a decorrere dal periodo di  imposta  in  corso  al  31 dicembre 2012 non si applica agli esercenti l’attività di  Commercio

all’ingrosso di macchine, accessori e  utensili  agricoli  inclusi  i trattori di cui al codice attività 46.61.00.

9. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano, ai fini dell’accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2012.   Ai   sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi economica e dei mercati.

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di settore

 

 

1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi  di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),

d) ed e) del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società  consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da  utenti non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti stessi.

 

Art. 3

Variabili delle imprese

 

1.   L’individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per l’applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente decreto è stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini dell’applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  10  giugno 2011, e successive modificazioni.

 

Art. 4

Determinazione del reddito imponibile

 

1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati presuntivamente i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d),  e)  ed  f),  del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo  unico,  nonché’  dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio  o  ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito  d’impresa  l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1  è  aumentato  degli  altri  componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,  lettere c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonché’  i  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso, ed è ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all’articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se  non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da  1  a 4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni.

 

Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  degli studi di settore

 

1. I contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.

 

Art. 6

Modificazioni al decreto del Ministro dell’Economia e  delle  Finanze 11 febbraio 2008

 

1. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 11  febbraio 2008, dopo la parola  «2011»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ed  ai successivi».

 

 

 

(Omessi gli allegati).