11 Gennaio, 2013

Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 19 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012

 

Art. 1

Approvazione degli studi di settore

 

1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti attività professionali:

a) Studio di settore UK30U (che sostituisce lo studio di  settore TK30U)  –  Attività  di  cartografia  e  aerofotogrammetria,  codice attività 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro,  codice  attività   74.90.21;   Attività   riguardanti   le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; Altre attività di consulenza tecnica n.c.a., codice attività 74.90.93;

b) Studio di settore VK10U (che sostituisce lo studio di  settore UK10U) – Servizi degli studi  medici  di  medicina  generale,  codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività  dei  centri  di  radioterapia,  codice attività 86.22.03;  Studi  di  omeopatia  e  di  agopuntura,  codice attività 86.22.05; Centri di  medicina  estetica,  codice  attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e  poliambulatori,  codice attività  86.22.09;  Laboratori   radiografici,   codice   attività 86.90.11;

c) Studio di settore VK19U (che sostituisce lo studio di  settore UK19U) – Fisioterapia, codice  attività  86.90.21;  Altre  attività paramediche indipendenti n.c.a., codice attività 86.90.29;

d) Studio di settore VK22U (che sostituisce lo studio di  settore UK22U) – Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;

e) Studio di settore VK23U (che sostituisce lo studio di  settore UK23U) – Servizi di progettazione  di  ingegneria  integrata,  codice attività 71.12.20;

f) Studio di settore VK24U (che sostituisce lo studio di  settore UK24U) – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e  periti  agrari, codice attività 74.90.12;

g) Studio di settore VK25U (che sostituisce lo studio di  settore UK25U) – Consulenza agraria fornita  da  agronomi,  codice  attività 74.90.11;

h) Studio di settore WK03U (che sostituisce lo studio di  settore VK03U) – Attività tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attività 71.12.30;

i) Studio di settore WK04U (che sostituisce lo studio di  settore VK04U) – Attività degli studi legali, codice attività 69.10.10;

j) Studio di settore WK05U (che sostituisce lo studio di  settore VK05U) – Servizi forniti da dottori commercialisti, codice  attività 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali,  codice attività 69.20.12;  Attività  dei  consulenti  del  lavoro,  codice attività 69.20.30;

k) Studio di settore WK18U (che sostituisce lo studio di  settore VK18U) – Attività degli  studi  di  architettura,  codice  attività 71.11.00;

l) Studio di settore WK21U (che sostituisce lo studio di  settore VK21U)  –  Attività  degli  studi  odontoiatrici,  codice  attività 86.23.00.

2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonché’  della  lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:

1, per lo studio di settore UK30U;

2, per lo studio di settore VK10U;

3, per lo studio di settore VK19U;

4, per lo studio di settore VK22U;

5, per lo studio di settore VK23U;

6, per lo studio di settore VK24U;

7, per lo studio di settore VK25U;

8, per lo studio di settore WK03U;

9, per lo studio di settore WK04U;

10, per lo studio di settore WK05U;

11, per lo studio di settore WK18U;

12, per lo studio di settore WK21U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all’allegato n. 1 è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13.

4. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1,  3,  5  e  12,  è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato n. 14.

5. Gli elementi necessari per il calcolo  del  “compenso  o  ricavo minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1 a n. 12, sono riportati in allegato n. 15.

6. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala  anche  la coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di normalità economica.

7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono in maniera prevalente  le  attività  indicate  nel  comma  1,  fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore UK30U, VK19U, VK23U e WK21U si  applicano  altresì  ai  contribuenti esercenti attività d’impresa che svolgono in maniera  prevalente  le attività indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del comma 1.

In caso di esercizio di più  attività  professionali,  ovvero  di più attività d’impresa, per attività prevalente,  con  riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da cui   deriva,   nel   periodo   d’imposta,   la   maggiore   entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.

8. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si applicano, ai fini dell’accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2012.   Ai   sensi dell’articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi economica e dei mercati.

 

Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano  gli  studi  di settore

 

1. Gli studi di settore approvati con il presente  decreto  non  si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno  dichiarato  compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi  di  cui  all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società  consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie  o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da  utenti non imprenditori che operano esclusivamente  a  favore  degli  utenti stessi.

2. Per lo studio di settore VK23U ai fini della determinazione  del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere  aumentati  delle rimanenze finali e diminuiti delle  esistenze  iniziali  valutate  ai sensi degli articoli 92 e  93  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi.

 

Art. 3

Variabili delle attività professionali o delle imprese

 

1.   L’individuazione   delle   variabili   da    utilizzare    per l’applicazione degli studi  di  settore  approvati  con  il  presente decreto è stata effettuata sulla base delle  informazioni  contenute nei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini dell’applicazione  degli  studi  di   settore,   approvati   con   il provvedimento del Direttore  dell’Agenzia  delle  Entrate  10  giugno 2011, e successive modificazioni.

 

Art. 4

Determinazione del reddito imponibile

 

 

1.  Sulla  base   degli   studi   di   settore   sono   determinati presuntivamente i compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero  i ricavi di cui all’articolo 85  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad  esclusione  di quelli previsti dalle lettere c), d), e)  ed  f),  del  comma  1  del medesimo  articolo,  del  citato  testo  unico,  nonché’  dei  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo l’ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato  degli  altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi  moratori  e dilatori di cui all’articolo 6, comma 2, del menzionato testo  unico, ed è ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all’articolo 3 del presente  decreto  devono  essere  considerate  le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito  d’impresa  l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1  è  aumentato  degli  altri  componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,  lettere

c), d), e) ed f),  del  menzionato  testo  unico,  nonché’  i  ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o  ricavo  fisso, ed è ridotto dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi  relativi  alle   variabili   di   cui all’articolo 3 del  presente  decreto  devono  essere  considerati  i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se  non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi  pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze  finali  e  diminuiti  delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da  1  a 4, del testo unico delle imposte sui redditi  approvato  con  decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e successive modificazioni

Art. 5

Comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell’applicazione  degli studi di settore

 

1. contribuenti ai  quali  si  applicano  gli  studi  di  settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.

 

 

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