8 Luglio, 2015

ANCORA SULLA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA COSTITUZIONE DEL RICORRENTE NEL GIUDIZIO TRIBUTARIO

Clamoroso ma non sorprendente. In giurisprudenza (non solo di merito) può capitare, anzi è un postulato del nostro sistema giudiziario. Anche se effettivamente certe coincidenze (logistiche, temporali) un po’ di scalpore possono suscitarlo.

Lo scorso anno abbiamo avuto modo di commentare una decisione della Commissione provinciale di Sondrio (diversa sezione, per la verità) che all’odierno problema aveva dato, invero neanche tre mesi prima della presente decisione, una soluzione diametralmente opposta (1). Commento, il nostro, che fin dal titolo (Due tesi a confronto, ugualmente degne) riconosceva, dando conto degli argomenti a rispettivo favore, della possibilità tecnica di risolvere il quesito nell’una o nell’altra maniera, a seconda del momento da cui si ritiene debba decorrere il termine utile al ricorrente per depositare il suo ricorso nella segreteria del giudice, termine fissato dall’art. 22, primo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in «30 giorni dalla proposizione del ricorso

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». Opzione di estrema gravità, in quantoil lasso di tempo a disposizione del notificanteè parallelamente vuoi allargato vuoi ristretto, con, in gioco, l’inammissibilità della costituzione, «rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce» (secondo comma).

Un primo orientamento, quello sposato dalla sentenza massimata lo scorso anno, individua il dies a quo nel giorno in cui il mittente, affidando il documento all’incaricato del pubblico servizio, cessa di averne il controllo di fatto e la conseguente responsabilità giuridica (2). Tale prima interpretazione della locuzione “proposizione del ricorso” – pienamente avallata, peraltro al pari dell’altra, dal tenore letterale (3) – fa coincidere l’inizio dei trenta giorni con l’esaurimento della condotta richiesta dalla legge al notificante per cui se, da lì in avanti, eventuali difetti della dinamica fattuale (virtualmente variegatissima: si pensi, tra le ipotesi più frequenti, allo smarrimento del plico incorporante il documento da trasmettere, oppure al suo arrivo a destinazione a tempo scaduto), sottraendosi alle sue possibilità di sorveglianza, non possono ragionevolmente essergli rimproverati né addebitati (4), altrettanto ragionevolmente però è da quel preciso momento che deve scattare la complementare pretesa a che ogni ulteriore attività processuale gravante su di lui, ormai sgombra di giustificazioni per ulteriori protrazioni, decorra immediatamente. Ne discende che – su tale aspetto si fonda la prima delle due tesi – i trenta giorni prescritti per il deposito del ricorso (e così per il completamento della fase di costituzione in giudizio) debbono decorrere subito, senza interruzioni, l’indomani stesso della consegna all’Ufficio postale per l’inoltro raccomandato, a prescindere dal fatto, totalmente estraneo, che il destinatario abbia già ricevuto il materiale o – per avventura – non lo riceva mai perché irrimediabilmente perduto (sorgeranno altre questioni, essendo scontato che anche il convenuto ha i suoi diritti, in ispecie quello di conoscere, e non solo sommariamente, gli atti che lo riguardano) (5).

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Al secondo filone ermeneutico – come detto, non meno accreditato sul piano letterale – aderisce la decisione oggi massimata, uniformandosi al contempo alla corrente oggi prevalente (ma non senza contrasti) in seno al diritto vivente, la quale rovescia consapevolmente la precedente opinione negandone «armonia con la considerazione … secondo la quale la notificazione nel sistema processuale, comunque effettuata (e perciò sia a mezzo del servizio postale che a mezzo dell’ufficiale giudiziario), si perfeziona sempre nel momento in cui l’atto da notificare è ricevuto, essendo indiscutibile che quando, nel processo, si richiede, per la produzione di determinati effetti, la conoscenza di un atto da parte di uno o più soggetti, occorre, perché gli effetti si producano, che la prevista conoscenza intervenga, e sia una conoscenza effettiva (non convenzionale), sia pure nella sua espressione legale» (6). Con la conseguente valorizzazione, su tutti gli altri, del precetto per cui «i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto» (art. 16, quinto comma, secondo periodo, del medesimo D.Lgs. n. 546/1992): precetto, hanno scritto i giudici di legittimità, che assume «portata generale, che nessuna espressa disposizione derogatoria autorizza a ritenere inapplicabile alle ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale» (7).

Va da sé che l’illuminazione definitiva non potrà che venire dalla Corte regolatrice, se e quando sollecitata sul punto. È proprio il caso di chiosare con la celeberrima frase di Manzoni «ai posteri l’ardua sentenza».

Avv. Valdo Azzoni

 (1) Cfr. Comm. trib. prov. di Sondrio, sez. I, 24 aprile 2013, n. 15, in Boll.Trib., 2013, 1665, con nota di V. Azzoni, Due tesi a confronto, ugualmente degne, sulla decorrenza del termine di costituzione nel giudizio tributario in caso di notificazione del ricorso a mezzo posta.

(2) Cfr. Cass., sez. trib., 14 ottobre 2004, n. 20262, in Boll. Trib., 2005, 1401.

(3) La pregressa decisione porta l’accento sul dettato dell’art. 16, quinto comma, prima parte, del D.Lgs. n. 546/1992: «Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione».

(4) Corte Cost. 3 marzo 1994, n. 69, in Boll. Trib. On-line, con sentenza pronunciata in tema di notificazioni postali all’estero ha sancito che «gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario», così scolpendo il «principio della sufficienza delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante»; assunto fatto proprio, e portato a ulteriori evidenze, da Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477, ivi. Viceversa, gli oneri processuali incombenti sul notificato decorrono da quando quest’ultimo ne ha avuto formale notizia, cioè o con il ritiro del piego o alla scadenza del termine di compiuta giacenza.

(5) Pacifico corollario dell’intera impostazione è la «possibile scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento notificatorio», come ribadito da Corte Cost. n. 477/2002, cit.

(6) Cass., sez. trib., 15 maggio 2008, n. 12185, in Boll. Trib. On-line; conforme Cass., sez. un., 13 gennaio 2005, n. 458, ivi, ove si legge: «In altre parole, dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il notificante può compiere le attività che presuppongono la notificazione dell’atto stesso, ma la scadenza del termine finale per il compimento di queste attività si continua a calcolare a far tempo dal perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario».

(7) L’argomento è vivacemente contrastato da Cass., sez. trib., 15 aprile 2011, n. 8664, in Boll. Trib. On-line, che gli contrappone la considerazione che l’art. 22, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992, «prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui all’art. 16, comma 5». Corre l’obbligo, al riguardo, di segnalare l’erroneo riferimento fatto dai giudici lombardi a Cass. n. 8664/2011 appena menzionata, decisione che è tutt’altro che di segno conforme, come si evince dal seguente passaggio: «la ratio di siffatta previsione [l’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992] è da ravvisare nel fatto che la decorrenza del termine di 30 giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla spedizione, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente».

 

Procedimento – Commissioni – Giudizio avanti le Commissioni – Costituzione in giudizio del ricorrente – Proposizione del ricorso a mezzo del servizio postale – Decorrenza del termine di costituzione dalla data di ricevimento del ricorso da parte del destinatario, anziché da quella della sua spedizione.

Procedimento – Commissioni – Giudizio avanti le Commissioni – Comunicazioni e notificazioni – Decorrenza dei termini processuali in caso di ricorso a mezzo del servizio postale – Inizia dalla data di ricevimento del ricorso da parte del destinatario.

 Il termine decadenziale di trenta giorni per il deposito del ricorso nella segreteria della Commissione tributaria ai fini della rituale e tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente, previsto dall’art. 22, primo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, inizia a decorrere non già dal momento della spedizione dell’atto a mezzo del servizio postale, ma dal momento in cui l’atto medesimo viene effettivamente ricevuto dal destinatario.

 [Commissione trib. provinciale di Sondrio, sez. II (Pres. La Salvia, rel. Cozzi), 8 luglio 2013, sent. n. 30]

FATTO E DIRITTO – Con il presente ricorso viene impugnato l’avviso d’accertamento n. … dell’Agenzia delle entrate di Sondrio, notificato alla ricorrente in data 12 novembre 2012, con il quale è stato accertato in capo a quest’ultima un reddito imponibile a fini Irpef ed addizionale regionale, relativo all’anno 2007, pari ad Euro 56.355,91, ed è stata altresì applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 18.519,00.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Agenzia delle entrate.

Tenutasi l’udienza in data 11 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

Prima di passare all’esame del merito, occorre scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente. In particolare, a dire di quest’ultima, il ricorso sarebbe inammissibile in quanto depositato dopo la scadenza del termine decadenziale di trenta giorni decorrente dal momento di notifica dello stesso.

L’eccezione è infondata.

Va invero osservato che, sebbene in passato la giurisprudenza fosse di avviso contrario, le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito che il termine decadenziale di trenta giorni per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 22, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992, inizia a decorrere, non già dal momento della spedizione, ma dal momento in cui l’atto viene effettivamente ricevuto dal destinatario (cfr. Cass. civ. sez. trib. 15 aprile 2011 n. 8664; id 21 aprile 2011 n. 9173 (1)).

Tale orientamento ha superato quello precedente facendo leva sul chiaro disposto dell’art. 16, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 546/92 il quale pur affermando, nella prima parte, che la notificazione si considera fatta alla data della spedizione, aggiunge, nella seconda parte, che “i termini che hanno inizio dalla notificazione (…) decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.

Tale orientamento è peraltro in linea con il principio generale affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite, secondo cui la regola, sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477/2002 (2) in base alla quale gli effetti della notificazione si producono per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e per il destinatario al momento della ricezione effettiva dell’atto stesso, trova applicazione soltanto con riferimento ai termini già pendenti al momento della notificazione (ad esempio, il termine per impugnare); essa, invece, non può trovare applicazione con riferimento ai termini processuali non ancora pendenti al momento della notificazione, e che iniziano a decorrere proprio da tale atto (ad esempio, il termine per il deposito del ricorso o il termine per l’iscrizione a ruolo). In questi ultimi casi, pertanto, il termine processuale inizia a decorrere non già dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ma dal perfezionamento dell’intero procedimento notificatorio (cfr. Cass. Civ. sez. un. 13 gennaio 2005 n. 458 (3)).

Si può invece prescindere dall’esame della seconda eccezione di inammissibilità stante l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente rileva che in base all’art. 2642 del codice civile il socio delle società a responsabilità limitata non è illimitatamente responsabile per le obbligazioni societarie. Da tale premessa la stessa ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato il quale si fonda sul presupposto della sussistenza di un presunto utile accertato in capo alla società di cui ella sarebbe socia.

La doglianza è del tutto infondata posto che, al di là di ogni altra considerazione, il provvedimento impugnato non presuppone affatto la sussistenza di una responsabilità illimitata in capo al socio della società a responsabilità limitata, ma si fonda al contrario esclusivamente sulla presunzione della distribuzione ai soci dell’utile da questa realizzato.

Va peraltro osservato che non è dimostrata l’affermazione della ricorrente secondo la quale ella non sarebbe socio unico titolare del 100% delle quote sociali; mentre risulta dimostrata l’affermazione contraria contenuta nel provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione depositato in giudizio una visura camerale che attesta tale circostanza (cfr. doc. 1 di parte resistente).

Con il secondo motivo la ricorrente contesta la sussistenza di un utile conseguito dalla suindicata società nell’anno 2007.

Anche questa doglianza non può essere accolta in quanto non è contestato che il provvedimento con cui è stato accertato il suddetto utile (pari ad Euro 140.889,80) non è stato impugnato nei termini ed è ormai divenuto inoppugnabile; sicché la sussistenza dello stesso utile non può più essere messa in discussione.

Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono nondimeno fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

La Commissione

P.Q.M. – Respinge il ricorso e compensa le spese.

(1) Entrambe in Boll. Trib. On-line.

(2) In Boll. Trib. On-line.

(3) In Boll. Trib. On-line.

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