29 Aprile, 2018

Decreto min. 12 marzo 2018, in G.U. n. 97 del 27.4.2018

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica
delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di
biglietterie automatizzate, nonche’ di assicurare la tutela dei
consumatori, il presente decreto detta le specificazioni e le regole
tecniche attuative dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto le
persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di
collocamento dei titoli di accesso di cui al comma 1 in modo
occasionale e senza finalita’ commerciali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo»: un titolo di
accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di
cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) per «titolari dei sistemi di emissione»: il soggetto
responsabile, anche sulla base di apposito contratto o convenzione,
del funzionamento del sistema informatico idoneo all’emissione
automatizzata dei titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo e
della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico
dei riepiloghi da inviare alla SIAE e che, all’art. 9, comma 3,
lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio
2000 e’ indicato come «soggetto utilizzatore»;
c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a chiedere
il riconoscimento di idoneita’ a realizzare un sistema informatico
idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita’
di spettacolo.

Art. 3

Vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso ad
attivita’ di spettacolo mediante sistemi di biglietterie
automatizzate

1. Al fine di aumentare l’efficienza e la sicurezza informatica
delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di
biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione
assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso
reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attivita’
di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici
che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona
fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico,
impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonche’ siano in
grado di identificare l’acquirente.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
adottato previa intesa con l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, sono definite le specifiche tecniche per la
realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i quali
i soggetti legittimati richiedono all’Agenzia delle entrate il
riconoscimento di idoneita’. Con lo stesso provvedimento sono
stabiliti modalita’ e termini di applicazione delle predette
specifiche tecniche.
3. La Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi
misuratori fiscali, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro delle
finanze 23 marzo 1983, e’ integrata, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, esclusivamente per le attivita’
connesse al riconoscimento di idoneita’ di cui al comma 2, da un
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e
del turismo e da un rappresentante dell’Autorita’ per le garanzie
nelle comunicazioni.

Art. 4

Funzioni e compiti dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni

1. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con
riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di
titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo attraverso reti di
comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui
all’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
irrogando le sanzioni ivi previste. A tal fine l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia, anche
nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del presente decreto, per
assicurare la tutela dei titolari di diritti d’autore e dei
consumatori nell’ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di
titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo mediante i sistemi di
biglietterie automatizzate.

Art. 5

Principi attinenti all’irrogazione di sanzioni

1. Le autorita’ competenti e, limitatamente alle violazioni
realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica,
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, intervengono
d’ufficio o su segnalazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorita’ competenti e,
limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di
comunicazione elettronica, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni, irrogano le sanzioni di cui all’art. 1, comma 545
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel rispetto dei principi di
gradualita’, di proporzionalita’ e di adeguatezza ed assicurando il
contraddittorio, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
3. Qualora la condotta vietata sia effettuata attraverso reti di
comunicazione elettronica l’Autorita’ per e garanzie nelle
comunicazioni dispone la rimozione dei contenuti integranti la
condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi, l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni puo’ disporre l’oscuramento anche
temporaneo del sito internet attraverso il quale e’ compiuta la
violazione.
4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui
all’art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche
aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto 17 del
provvedimento del 22 ottobre 2002 dell’Agenzia delle entrate.

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