2 Giugno, 2018

Provv. dir. Agenzia entrate 1 giugno 2018, n. 110050

1. Ambito di applicazione
1.1 I contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze
degli studi di settore previsti dall’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, che nel periodo di imposta di riferimento risultano congrui, anche per
effetto dell’adeguamento, e coerenti agli specifici indicatori previsti dai decreti
di approvazione degli studi medesimi, accedono al regime premiale di cui
all’articolo 10, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alle condizioni indicate
al successivo punto 1.2.
1.2 I contribuenti di cui al precedente punto 1.1 accedono al regime premiale
se:
a) la coerenza sussiste per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità
previsti dallo studio applicabile;
b) nell’ipotesi in cui conseguono redditi di impresa e di lavoro
autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle
risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie
reddituali;
c) la congruità e la coerenza sussistono per tutti gli studi di settore
applicabili;
d) hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando
fedelmente tutti i dati previsti.
1.3 Ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 1.2, lettera d), la
fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni,
nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non
comportano la modifica:
− dell’assegnazione ai cluster;
− del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
− del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei
dati veritieri.

2. Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2017
2.1 Per il periodo d’imposta 2017 accedono al regime premiale i contribuenti
per i quali si applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 a questo
provvedimento.
2.2 Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due studi di settore,
compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività
di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale
è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al
precedente punto 2.1.

3. Tipologie di indicatori
3.1 Gli indicatori di coerenza rilevanti ai fini del regime premiale, previsti
dai rispettivi decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, sono
riportati nell’allegato n. 2 a questo provvedimento, distinti per le seguenti
tipologie:
a) efficienza e produttività del fattore lavoro;
b) efficienza e produttività del fattore capitale;
c) efficienza di gestione delle scorte;
d) redditività;
e) struttura.

4. Individuazione degli studi di settore per l’accesso al regime premiale
4.1 Gli studi di settore di cui al precedente punto 2.1 sono individuati tra
quelli per i quali risultano approvati:
a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse
tipologie tra quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento;
b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra
quelle indicate nell’allegato n. 2 a questo provvedimento e che
contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del
costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
4.2 L’individuazione nell’allegato n. 1 degli studi di settore con le
caratteristiche di cui al punto 4.1, lettera b) è stata effettuata escludendo quelli
che risultano soddisfare il criterio di cui alla precedente lettera a) del
medesimo punto 4.1. Lo studio di settore WG96U è indicato sia tra gli studi
che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto 4.1, lettera a) sia,
nel caso in cui non risultano applicabili gli indicatori di coerenza “Resa dei
consumi di acqua”, “Resa dei consumi di energia elettrica” o “Ricavo per
posto auto”, tra quelli che risultano soddisfare il criterio di cui alla successiva
lettera b) del medesimo punto 4.1.

5. Modifica delle istruzioni dei modelli parametri da utilizzare per il periodo di
imposta 2017
5.1 Le istruzioni del modello per la compilazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dei parametri “Esercenti attività di impresa” approvate con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2018,
sono integrate con il seguente inciso, da inserire nella prima “Attenzione”
dopo la parola “unico).”:
“ATTENZIONE: come previsto dal DM 24 maggio 2018, per
l’applicazione dei parametri i contribuenti esercenti attività di impresa in
contabilità semplificata oltre ad indicare, nel relativo modello, i dati
richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del TUIR, devono
indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (P01, P02, P03, P04) e alle
rimanenze finali di magazzino (P05, P06, P07, P08).”.

(Omessi gli allegati).

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