6 Dicembre, 2018

Ris. 5 dicembre 2018, n. 84/E, dell’Agenzia delle entrate

“Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti, con i quali sono stati chiesti
chiarimenti in ordine alla cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti
per interventi di riqualificazione energetica degli edifici nonché per quelli finalizzati
alla riduzione del rischio sismico, prevista dall’art. 14 e dell’art. 16 del decreto legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90.
Gli istanti chiedono, in particolare, da quale momento diventi utilizzabile il
credito da parte del cessionario e, se per il suo utilizzo sia necessaria preventiva
presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente.
È stato chiesto, inoltre, se per rendere efficace, ai fini fiscali, la cessione
debbano essere rispettate specifiche formalità; al riguardo, si chiede se l’atto di
cessione redatto in forma scritta rilevi ai fini dell’applicazione dell’imposta di
registro.
Al riguardo, preliminarmente, si fa presente che gli articoli 14 e 16 del citato
decreto legge n. 63 del 2013 stabiliscono, tra l’altro, che i soggetti che sostengono
spese per interventi finalizzati, rispettivamente, alla riqualificazione energetica degli
edifici o alla riduzione del rischio sismico degli edifici ricadenti nelle zone sismiche
1, 2 e 3, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente
credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facoltà di successiva cessione del credito.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 giugno 2017 e
28 agosto 2017, inoltre, sono state disciplinate le modalità attuative della cessione
del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per gli interventi sopra citati
effettuati sulle parti comuni degli edifici. Con le circolari n. 11/E del 18 maggio
2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018 , sono stati forniti chiarimenti in merito all’ambito
applicativo della cessione del credito in commento.
Sulla base delle richiamate disposizioni, è previsto che il condomino possa
cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera
assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base
delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di
cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. Il
condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella
delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31
dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione
del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la
denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e
codice fiscale. L’amministratore del condominio, a sua volta, comunica all’Agenzia
delle entrate negli stessi termini disciplinati dal decreto ministeriale 1° dicembre
2016, l’accettazione del cessionario, la denominazione e il codice fiscale di
quest’ultimo e l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese
sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
L’amministratore consegna, inoltre, al condomino la certificazione delle spese a lui
imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la
comunicazione all’Agenzia delle entrate.
I citati provvedimenti prevedono, al riguardo, che il mancato invio da parte
dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle
entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino.
Il credito diviene disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del
periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e
sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la
parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Il cessionario può utilizzare il
credito in compensazione o può cederlo in tutto o in parte, dopo che lo stesso credito
è divenuto disponibile. A tal fine, deve darne comunicazione all’Agenzia delle
entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.
Le modalità da seguire per la corretta cessione del credito sono state, dunque
individuate nei predetti provvedimenti, prevedendo una procedura di comunicazione
telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei condomini che vi provvedono
attraverso l’amministratore del condominio o, qualora non obbligati alla relativa
nomina, attraverso il condomino incaricato.
Ai fini in esame, non assume, dunque, rilevanza la forma che viene utilizzata
per procedere alla cessione del credito; la normativa in esame non detta, infatti,
regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito né
contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere
effettuata. Come detto, è condizione di efficacia della cessione la comunicazione
effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’amministratore del condominio o
del condomino incaricato.
Fatta tale premessa, ai fini dell’imposta di registro, si ritiene che all’atto di
cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi
applicazione la previsione recata dall’art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del
1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione.
In particolare, in base a tale disposizione, non sono soggetti all’obbligo di
registrazione gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione,
liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque
dovute” (cfr. articolo 5 della Tabella, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).
Come si evince dal suo tenore letterale, la disposizione, appena citata, intende
esonerare dall’obbligo di registrazione tutti gli atti e documenti relativi
all’attuazione del rapporto tributario, in ogni sua fase, comprendente
“l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle
imposte (…)”.
Il diritto alla detrazione è un elemento di tale rapporto, in quanto lo stesso
nasce per effetto dell’applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento
della liquidazione dell’imposta.
La cessione del diritto alla detrazione – peraltro, consentita, in via facoltativa,
solo perché espressamente prevista da una disposizione tributaria – non fa venir
meno tali caratteristiche; tramite tale cessione, infatti, il legislatore consente,
semplicemente, l’utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto
diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.
Infine, si precisa che l’atto di cessione non è soggetto all’obbligo di
registrazione neanche laddove lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata, in base a quanto previsto dall’art. 7 del d.P.R. n.
131 del 1986, secondo cui “per gli atti indicati nella tabella allegata al presente
testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso, se
presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si
applica agli atti indicati negli artt. (…) 5 della stessa tabella anche se autenticati o
redatti in forma pubblica” (cfr. circolare del 10 giugno 1986 n. 37 , parte n. 4)”.

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