Decreto min. 12 marzo 2018, in G.U. n. 97 del 27.4.2018
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
  1. Al fine di aumentare l’efficienza  e  la  sicurezza  informatica
delle  vendite  dei  titoli  di  accesso  mediante   i   sistemi   di
biglietterie automatizzate,  nonche’  di  assicurare  la  tutela  dei
consumatori, il presente decreto detta le specificazioni e le  regole
tecniche attuative dell’art. 1, comma 545, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232.
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto le
persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma  di
collocamento dei titoli  di  accesso  di  cui  al  comma  1  in  modo
occasionale e senza finalita’ commerciali. 
Art. 2
Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
  a) per «titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo»: un titolo di
accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento  di  cui  alla
tariffa allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, o ciascuna  manifestazione  spettacolistica  di
cui alla tabella C,  numeri  da  1  a  4,  allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  b)  per  «titolari  dei  sistemi   di   emissione»:   il   soggetto
responsabile, anche sulla base di apposito contratto  o  convenzione,
del  funzionamento  del  sistema  informatico  idoneo   all’emissione
automatizzata dei titoli di accesso  ad  attivita’  di  spettacolo  e
della trasmissione per via telematica o  tramite  supporto  magnetico
dei riepiloghi da inviare alla SIAE  e  che,  all’art.  9,  comma  3,
lettera a), del decreto del Ministero delle  finanze  del  13  luglio
2000 e’ indicato come «soggetto utilizzatore»;
  c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a  chiedere
il riconoscimento di idoneita’ a realizzare  un  sistema  informatico
idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attivita’
di spettacolo. 
Art. 3
Vendita ed altre forme  di  collocamento  di  titoli  di  accesso  ad
attivita’  di   spettacolo   mediante   sistemi   di   biglietterie
automatizzate
  1. Al fine di aumentare l’efficienza  e  la  sicurezza  informatica
delle  vendite  dei  titoli  di  accesso  mediante   i   sistemi   di
biglietterie automatizzate,  i  titolari  dei  sistemi  di  emissione
assicurano che la vendita, o altre forme di  collocamento  attraverso
reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad  attivita’
di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici
che, essendo idonei a distinguere l’accesso effettuato da una persona
fisica rispetto a  quello  effettuato  da  un  programma  automatico,
impediscano l’acquisto da parte di tale programma, nonche’  siano  in
grado di identificare l’acquirente.
  2. Con provvedimento  del  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate,
adottato  previa  intesa  con  l’Autorita’  per  le  garanzie   nelle
comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  per  la
realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i  quali
i  soggetti  legittimati  richiedono  all’Agenzia  delle  entrate  il
riconoscimento  di  idoneita’.  Con  lo  stesso  provvedimento   sono
stabiliti  modalita’  e  termini  di  applicazione   delle   predette
specifiche tecniche.
  3. La Commissione per  l’approvazione  dei  modelli  di  apparecchi
misuratori fiscali, di cui all’art. 5 del decreto del Ministro  delle
finanze 23 marzo 1983, e’ integrata, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  esclusivamente  per  le  attivita’
connesse al riconoscimento di idoneita’ di cui  al  comma  2,  da  un
rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e
del turismo e da un rappresentante  dell’Autorita’  per  le  garanzie
nelle comunicazioni. 
Art. 4
Funzioni e compiti dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni
  1. L’Autorita’ per le  garanzie  nelle  comunicazioni  vigila,  con
riferimento alla vendita ed  alle  altre  forme  di  collocamento  di
titoli di accesso ad  attivita’  di  spettacolo  attraverso  reti  di
comunicazione elettronica, sul rispetto  della  disposizione  di  cui
all’art. 1,  comma  545,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,
irrogando le sanzioni ivi previste. A tal  fine  l’Autorita’  per  le
garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia,  anche
nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del presente decreto, per
assicurare  la  tutela  dei  titolari  di  diritti  d’autore  e   dei
consumatori nell’ambito di vendite ed altre forme di collocamenti  di
titoli di accesso ad attivita’ di spettacolo mediante  i  sistemi  di
biglietterie automatizzate. 
Art. 5
Principi attinenti all’irrogazione di sanzioni
  1.  Le  autorita’  competenti  e,  limitatamente  alle   violazioni
realizzate  attraverso  le   reti   di   comunicazione   elettronica,
l’Autorita’  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,   intervengono
d’ufficio o su segnalazione.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorita’ competenti e,
limitatamente  alle  violazioni  realizzate  attraverso  le  reti  di
comunicazione  elettronica,  l’Autorita’  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni, irrogano le sanzioni di  cui  all’art.  1,  comma  545
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel  rispetto  dei  principi  di
gradualita’, di proporzionalita’ e di adeguatezza ed  assicurando  il
contraddittorio, secondo i principi di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689.
  3. Qualora la condotta vietata sia effettuata  attraverso  reti  di
comunicazione  elettronica   l’Autorita’   per   e   garanzie   nelle
comunicazioni  dispone  la  rimozione  dei  contenuti  integranti  la
condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi,  l’Autorita’  per  le
garanzie  nelle  comunicazioni  puo’  disporre  l’oscuramento   anche
temporaneo del sito internet  attraverso  il  quale  e’  compiuta  la
violazione.
  4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui
all’art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche
aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto  17  del
provvedimento del 22 ottobre 2002 dell’Agenzia delle entrate.