Provv. dir. Agenzia entrate 20 aprile 2018, n. 85330
1. Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo
d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno optato per il regime di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147
1.1 In attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
applicano per il periodo d’imposta 2016 le disposizioni previste dalla legge 30
dicembre 2010, n. 238, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente,
autonomo o d’impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20 per
cento, se donne, e del 30 per cento, se uomini, in luogo della tassazione sulla base
imponibile del 70 per cento, prevista per i lavoratori impatriati dal predetto articolo 16.
1.2 I soggetti di cui al punto 1.1 che nel periodo d’imposta 2016 hanno
applicato il regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate
mediante:
a) la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per
l’anno di imposta 2016;
b) la presentazione di un’istanza di rimborso in carta libera, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate
competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la
dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o
avrebbe dovuto essere presentata.
1.3 Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche
anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.