Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 18 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore UM87U (che sostituisce lo studio TM87U) – Grandi magazzini, codice attività 47.19.10; Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attività
47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attività 47.73.20; Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, codice attività 47.78.60; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attività 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in
carta e cartone), codice attività 47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attività 47.78.93;
Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attività 47.78.94; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a., codice attività 47.78.99; Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attività 47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attività 47.79.30;
b) Studio di settore UM88U (che sostituisce lo studio di settore TM88U) – Commercio all’ingrosso di tappeti, codice attività 46.47.20; Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a., codice attività 46.49.90; Commercio all’ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attività 46.69.93; Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attività 46.69.94; Commercio all’ingrosso di moquette e linoleum, codice attività 46.73.21; Commercio
all’ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attività 46.76.10; Commercio all’ingrosso di imballaggi, codice attività 46.76.30; Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a., codice attività 46.76.90; Commercio all’ingrosso non specializzato, codice attività 46.90.00;
c) Studio di settore VM11U (che sostituisce lo studio di settore UM11U) – Commercio all’ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attività 46.73.10; Commercio all’ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attività 46.73.22; Commercio all’ingrosso di infissi, codice attività 46.73.23; Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attività 46.73.29; Commercio all’ingrosso di vetro piano, codice attività 46.73.30; Commercio all’ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attività 46.73.40; Commercio all’ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attività 46.74.10; Commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attività 46.74.20;
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attività 47.52.10;
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attività 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attività 47.52.30;
Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attività 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attività 47.59.50;
d) Studio di settore VM12U (che sostituisce lo studio di settore UM12U) – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attività 47.61.00;
e) Studio di settore VM13U (che sostituisce lo studio di settore UM13U) – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 47.62.10;
f) Studio di settore VM17U (che sostituisce lo studio di settore UM17U) – Commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attività 46.21.10; Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attività 46.21.22;
g) Studio di settore VM23U (che sostituisce lo studio di settore UM23U) – Commercio all’ingrosso di medicinali, codice attività 46.46.10; Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attività 46.46.20; Commercio all’ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 46.46.30;
h) Studio di settore VM24U (che sostituisce lo studio di settore UM24U) – Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attività 46.49.10;
i) Studio di settore VM31U (che sostituisce lo studio di settore UM31U) – Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attività 46.48.00;
j) Studio di settore VM33U (che sostituisce lo studio di settore UM33U) – Commercio all’ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attività 46.24.10;
Commercio all’ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attività 46.24.20; Commercio all’ingrosso di articoli in pelliccia, codice attività 46.42.20;
k) Studio di settore VM34U (che sostituisce lo studio di settore UM34U) – Commercio all’ingrosso di calzature e accessori, codice attività 46.42.40; Commercio all’ingrosso di articoli in pelle;
articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attività 46.49.50;
l) Studio di settore VM36U (che sostituisce lo studio di settore UM36U) – Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attività 46.49.20;
m) Studio di settore VM37U (che sostituisce lo studio di settore UM37U) – Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attività 46.44.30; Commercio all’ingrosso di
profumi e cosmetici, codice attività 46.45.00;
n) Studio di settore VM39U (che sostituisce lo studio di settore UM39U) – Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attività 47.78.40;
o) Studio di settore VM40B (che sostituisce lo studio di settore UM40B) – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attività 47.89.01;
p) Studio di settore VM42U (che sostituisce lo studio di settore UM42U) – Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attività 47.74.00;
q) Studio di settore VM43U (che sostituisce lo studio di settore UM43U) – Commercio all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli inclusi i trattori, codice attività 46.61.00; Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attività 47.52.40;
r) Studio di settore VM44U (che sostituisce lo studio di settore UM44U) – Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attività 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attività 47.78.10;
s) Studio di settore VM45U (che sostituisce lo studio di settore UM45U) – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato, codice attività 47.79.20;
t) Studio di settore VM46U (che sostituisce lo studio di settore UM46U) – Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attività 46.43.30; Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attività 46.69.91;
u) Studio di settore VM48U (che sostituisce lo studio di settore
UM48U) – Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attività 47.76.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché’ della lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore UM87U;
2 per lo studio di settore UM88U;
3 per lo studio di settore VM11U;
4 per lo studio di settore VM12U;
5 per lo studio di settore VM13U;
6 per lo studio di settore VM17U;
7 per lo studio di settore VM23U;
8 per lo studio di settore VM24U;
9 per lo studio di settore VM31U;
10 per lo studio di settore VM33U;
11 per lo studio di settore VM34U;
12 per lo studio di settore VM36U;
13 per lo studio di settore VM37U;
14 per lo studio di settore VM39U;
15 per lo studio di settore VM40B;
16 per lo studio di settore VM42U;
17 per lo studio di settore VM43U;
18 per lo studio di settore VM44U;
19 per lo studio di settore VM45U;
20 per lo studio di settore VM46U;
21 per lo studio di settore VM48U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 21, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 22.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n. 6 a n. 21, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 23.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del “ricavo minimo”,
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 18 e n. 20, sono riportati in allegato n. 24.
6. Gli elementi necessari per il calcolo del “ricavo minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 19 e 21, sono riportati in allegato n. 25.
7. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di normalità economica.
8. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d’impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità dei ricavi.
9. Lo studio di settore UM84U, approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2011, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 non si applica agli esercenti l’attività di Commercio
all’ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli inclusi i trattori di cui al codice attività 46.61.00.
9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 3
Variabili delle imprese
1. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché’ dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché’ i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
Art. 6
Modificazioni al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008
1. Al comma 4 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 11 febbraio 2008, dopo la parola «2011», sono aggiunte le seguenti: «ed ai successivi».
(Omessi gli allegati).