Decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, in G.U. n. 146 del 24.6.2016
Capo I
Norme in materia di enti territoriali
(Omissis).
Art. 5
Disposizioni concernenti le vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di
Salerno e' assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui
al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio
1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo
nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458,
individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e
determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di
altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la
somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle
vittime, nonche' la quota di rimborso delle eventuali spese legali
sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali e' definito
previa acquisizione del parere di congruita' dell'Avvocatura dello
Stato.»;
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari
ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno
diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti
individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di
documentazione attestante la qualita' di erede e la quota di
partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti
in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno,
acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi
dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti
transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove
questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461,
ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di
prescrizione.
463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a
totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle
Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza
della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di
quanto eventualmente gia' percepito a seguito di sentenze riguardanti
la responsabilita' civile dello Stato e del comune di Sarno.
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di
esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi
transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di
transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre
2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente.
Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi
ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza
delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le
relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i
soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi
della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi
la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette
un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero
dell'economia e delle finanze.».
2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili
con quelli di cui all'articolo 4.
3. Le somme gia' trasferite al Dipartimento della protezione civile
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle
speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime
dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro
1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
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(Omissis).
Art. 11
Regione Siciliana
1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana
sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione
delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi
dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla
compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un
importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel
territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per
compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione
della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte
della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro
delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto
infruttifero della contabilita' speciale di tesoreria unica intestata
alla regione medesima - gestione ordinaria - e aperta presso la
tesoreria statale.
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo
netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile
delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate
per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente
versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di
cui al medesimo articolo.
3. Per assicurare la neutralita' sul saldo di cassa delle
amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non puo' utilizzare le
risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilita'
speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra
liquidita' disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili
legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e
delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo
esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito
riveniente dalle entrate devolute.
4. Ai fini della neutralita' sull'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo
positivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 710,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro
227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche
ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723
dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla Regione
Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di
stabilita' interno in contrasto con il presente comma.
(Omissis).
Art. 13
Proroga termini contenuti
nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2018»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le
parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» e'
sostituita dalla seguente: «2018».
(Omissis).
Art. 18
Servizio riscossione enti locali
1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al
fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza
soluzione di continuita', all'articolo 10, comma 2-ter, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
(Omissis).
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 25
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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