27 Giugno, 2016
Legge 22 giugno 2016, n. 112, in G.U. n.146 del 24.6.2016
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia
delle persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e
protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita'
grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie
connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista
del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta'
delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e
gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione
e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come
persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi
del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con
disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge.
(Omissis).
Art. 5
Detraibilita' delle spese sostenute per le polizze assicurative
finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave
1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di
invalidita' permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016,
l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate
alla tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima
legge».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di
euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo
9.
Art. 6
Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione
1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero
destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,
istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima
legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni
prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono
ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalita'
esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone
con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La
suddetta finalita' deve essere espressamente indicata nell'atto
istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto
istitutivo del vincolo di destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono
ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di
cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto
pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni specifici
delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono
istituiti; indichino le attivita' assistenziali necessarie a
garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con
disabilita' grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il
rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con
disabilita' grave;
c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del
fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli
obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle
persone con disabilita' grave, adottando ogni misura idonea a
salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di
affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalita' di
rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di
affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui
all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con
disabilita' grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i
beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano
destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalita'
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di
destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni
imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi
speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a
carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve
essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi
speciali o del vincolo di destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei
fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo
di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella
data della morte della persona con disabilita' grave;
h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento
fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile
stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che
hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al
comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione
di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di
beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle
medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui
al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale
si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del
beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di
destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito
a favore di soggetti con disabilita' grave, come definita
dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima
legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della
lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a
49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio
intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio
residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei
vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice
civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come
definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima
legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in
misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie
dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le
dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal
trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore
del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo
prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli
stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui
al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie
o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti
passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a
titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le
agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati,
rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e
a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate
in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma
9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai
sensi dell'articolo 9.
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(Omissis).
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
