(Decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, in G.U. n. 90 del 18.4.2015)
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7-sexies, comma 1, le lettere f) e g) sono
sostituite dalle seguenti:
” f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici,
quando il committente e’ domiciliato nel territorio dello Stato o ivi
residente senza domicilio all’estero;
g) le prestazioni di telecomunicazione e di
teleradiodiffusione, quando il committente e’ domiciliato nel
territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e
sempre che siano utilizzate nel territorio dell’Unione europea.”;
b) all’articolo 7-septies, comma 1, le lettere h) ed i) sono
soppresse;
c) all’articolo 22, primo comma, dopo il n. 6-bis) e’ aggiunto il
seguente: “6-ter) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a
committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o
professione.”.
Art. 2
Istituzione dei regimi speciali per i servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione ed elettronici
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 74-quinquies e’ sostituito dai seguenti:
“Art. 74-quinquies (Regime speciale per i servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da
soggetti non UE ). – 1. I soggetti passivi domiciliati o residenti
fuori dell’Unione europea, non stabiliti ne’ identificati in alcuno
Stato membro dell’Unione, possono identificarsi in Italia, con le
modalita’ previste dal presente articolo, per l’assolvimento degli
obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente ai
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici
resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o
residenti nell’Unione europea. A tal fine presentano apposita
richiesta all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, il quale
comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione
attribuito.
2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente
articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II.
3. La richiesta di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti
indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la
ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione
sociale, la denominazione;
b) indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
c) numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o
domicilio, se previsto;
d) dichiarazione sulla mancata identificazione ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.
4. In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti di cui al
comma 1 ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate. Gli stessi
soggetti presentano un’analoga comunicazione se non intendono piu’
fornire servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed
elettronici o non soddisfano piu’ i requisiti per avvalersi del
regime speciale previsto dal presente articolo.
5. I soggetti identificati ai sensi del presente articolo sono
esclusi dal regime speciale se:
a) comunicano di non fornire piu’ servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici;
b) si puo’ altrimenti presumere che le loro attivita’ di
fornitura di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici siano cessate;
c) non soddisfano piu’ i requisiti necessari per avvalersi del
regime speciale;
d) persistono a non osservare le norme relative al presente
regime speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano, per ciascun trimestre
dell’anno solare ed entro il giorno venti del mese successivo al
trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una
dichiarazione dalla quale risultano:
a) il numero di identificazione;
b) l’ammontare delle prestazioni di servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel periodo di
riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o
residenza dei committenti e suddiviso per aliquote, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto;
c) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di
domicilio o di residenza dei committenti;
d) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per
aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza
dei committenti.
7. Per le prestazioni di servizi il cui corrispettivo e’ fissato in
valuta diversa dall’euro, il prestatore, in sede di redazione della
dichiarazione di cui al comma 6, utilizza il tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea l’ultimo giorno del periodo
cui si riferisce la dichiarazione o, in mancanza, quello del primo
giorno successivo di pubblicazione.
8. Le comunicazioni e le dichiarazioni previste nei commi 1, 4 e 6
sono redatte in base ai modelli approvati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate in conformita’ con quanto
previsto dall’ordinamento dell’Unione europea in materia di obblighi
di trasmissione dei messaggi elettronici comuni ed inviate
all’Agenzia delle entrate in via telematica con le modalita’ definite
nello stesso provvedimento.
9. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine per la
presentazione della dichiarazione di cui al comma 6, effettuano il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla
dichiarazione medesima.
10. I soggetti di cui al comma 1 conservano un’idonea
documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo
anno successivo a quello di effettuazione delle medesime. Tale
documentazione e’ fornita, su richiesta, all’Amministrazione
finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri ove le
operazioni sono state effettuate.
11. I soggetti di cui al comma 1 non possono detrarre dall’imposta
dovuta ai sensi del presente articolo quella relativa agli acquisti
di beni e servizi ed alle importazioni di beni; l’imposta relativa
agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni
effettuati nel territorio dello Stato puo’ essere in ogni caso
chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis.”;
b) dopo l’articolo 74-quinquies sono inseriti i seguenti:
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“Art. 74-sexies (Regime speciale per i servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da
soggetti UE ). – 1. I soggetti passivi domiciliati nel territorio
dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all’estero, identificati in Italia, possono, ai fini
dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore
aggiunto per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
domiciliati o residenti negli altri Stati membri dell’Unione europea,
optare per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
74-quinquies e dal presente articolo.
2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata anche dai
soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea
che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello
Stato. Tuttavia, nel caso in cui un soggetto passivo disponga di una
stabile organizzazione anche in un altro Stato membro dell’Unione
europea, l’opzione di cui al comma 1 non puo’ essere revocata prima
del termine del secondo anno successivo a quello del suo esercizio.
3. Il numero di partita IVA attribuito al soggetto passivo ai sensi
dell’articolo 35, comma 1, e’ utilizzato anche in relazione
all’opzione esercitata a norma del comma 1.
4. I soggetti passivi optanti, che dispongano di stabili
organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, a partire
dalle quali i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici sono prestati, indicano nella dichiarazione trimestrale,
oltre a quanto prescritto dall’articolo 74-quinquies, comma 6, anche
l’ammontare dei servizi resi tramite una stabile organizzazione in
ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima e’
localizzata, in cui i committenti hanno il domicilio o la residenza,
nonche’ il numero individuale d’identificazione IVA o il numero di
registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.
5. Il soggetto passivo che ha esercitato l’opzione di cui al comma
1 non puo’ detrarre dall’imposta dovuta ai sensi dell’articolo
74-quinquies quella relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle
importazioni di beni. Detto soggetto passivo puo’ esercitare il
diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed
alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato,
qualora spettante ai sensi dell’articolo 19, e seguenti,
dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate
nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime speciale
svolte dal soggetto passivo stesso.
Art. 74-septies (Disposizioni per i soggetti identificati in un
altro Stato membro). – 1. In relazione all’imposta sul valore
aggiunto dovuta sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello
Stato, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione
europea che hanno chiesto in un altro Stato membro dell’Unione
europea l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo
XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE, nonche’ i
soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato membro
dell’Unione ed ivi identificati che hanno chiesto in detto Stato
membro l’applicazione del regime speciale disciplinato dal titolo
XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE, osservano gli
obblighi previsti nell’ambito di tali regimi nonche’ le disposizioni
del presente articolo.
2. I soggetti passivi domiciliati o residenti in un altro Stato
membro dell’Unione europea ed ivi identificati, che hanno chiesto in
detto Stato membro l’applicazione del regime speciale disciplinato
dal titolo XII, capo 6, sezione 3, della direttiva 2006/112/CE e che
risultino identificati anche in Italia, recuperano l’imposta relativa
agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni
effettuati nel territorio dello Stato esercitando il diritto alla
detrazione della medesima, qualora spettante ai sensi dell’articolo
19 e seguenti, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni
effettuate nell’ambito delle attivita’ non assoggettate al regime
speciale svolte dal soggetto passivo stesso. Qualora tali soggetti
passivi non risultino identificati in Italia, possono chiedere il
rimborso dell’imposta ai sensi dell’articolo 38-bis2 anche in deroga
a quanto previsto al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo.
3. I soggetti di cui al comma 1, su richiesta, forniscono
all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione relativa alle
operazioni effettuate.
4. In relazione alle prestazioni dei servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel territorio dello
Stato, i soggetti passivi di cui al comma 1 sono dispensati dagli
obblighi di cui al titolo II.”.
Art. 3
Disposizioni in materia di riscossione e di ripartizione dell’imposta
sul valore aggiunto agli Stati membri di consumo.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l’articolo 74-septies e’ inserito il seguente:
“Art. 74-octies (Disposizioni sulla riscossione e ripartizione
dell’imposta). – 1. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto di
cui agli articoli 74-quinquies, comma 9, e 74-sexies, e’ effettuato,
senza la possibilita’ di avvalersi dell’istituto della compensazione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze.
2. Ai fini di cui al comma 1, e’ autorizzata l’apertura di una
nuova contabilita’ speciale presso la Banca d’Italia, intestata
all’Agenzia delle entrate. Le somme affluite sulla predetta
contabilita’ speciale, che al 31 dicembre di ogni anno risultino non
utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per
consentire la ripartizione dell’imposta incassata senza soluzione di
continuita’.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi’ stabilite le
modalita’ di ripartizione dell’imposta di cui al medesimo comma, di
contabilizzazione dell’imposta versata agli Stati membri di
identificazione dai soggetti di cui all’articolo 74-septies, comma 1,
in relazione ai servizi prestati nel territorio dello Stato, nonche’
di rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della
nuova contabilita’ speciale.”.
Art. 4
Disposizioni su rimborsi e restituzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38-bis2, comma 1, il secondo periodo e’
sostituito dal seguente: “Il rimborso non puo’ essere richiesto dai
soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che
hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali
debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario, da quelle non
imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle di
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese
ai sensi dell’articolo 74-septies.”;
b) dopo l’articolo 38-bis2 e’ inserito il seguente:
“Art. 38-bis3 (Rimborsi di eccedenze di versamento a soggetti
aderenti ai regimi speciali per i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione ed elettronici). – 1. Qualora i soggetti passivi
che hanno optato in Italia per l’applicazione del regime speciale di
cui all’articolo 74-quinquies o 74-sexies effettuino versamenti in
eccesso rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale di
cui all’articolo 74-quinquies, comma 6, e tale eccesso sia rilevato
in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di
consumo, l’Agenzia delle entrate rimborsa l’eccedenza di versamento
entro 30 giorni dalla data di ripartizione.
2. Qualora in sede di effettuazione dei controlli automatici di cui
all’articolo 54-quater si rilevi un eccesso di versamento da parte di
soggetti passivi identificati in un altro Stato membro ai sensi
dell’articolo 74-septies, l’Agenzia delle entrate effettua il
relativo rimborso entro 30 giorni. Tuttavia, se l’eccedenza di
versamento si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il
rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme
trattenute dallo Stato membro di identificazione ai sensi
dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010.
L’Agenzia delle entrate comunica, per via elettronica, allo Stato
membro di identificazione, l’importo del rimborso gia’ effettuato e
del rimborso di competenza dello Stato membro di identificazione.
3. Qualora uno Stato membro di consumo abbia rimborsato
un’eccedenza di versamento che si riferisce a periodi di imposta sino
al 2018 ai soggetti passivi che hanno optato in Italia per
l’applicazione del regime speciale di cui all’articolo 74-quinquies o
74-sexies, l’Agenzia delle entrate, a seguito di apposita
comunicazione elettronica dello Stato membro di consumo, restituisce
entro 30 giorni al contribuente la quota dell’imposta eventualmente
trattenuta ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 904/2010. L’Agenzia delle entrate comunica per via
elettronica allo Stato membro di consumo l’effettuazione di tale
rimborso.
4. Sulle somme rimborsate dall’Agenzia delle entrate ai sensi del
presente articolo si applicano gli interessi di cui all’articolo
38-bis, primo comma, con decorrenza dal trentunesimo giorno
successivo alla seguente data:
a) la data di ripartizione, nelle ipotesi di cui al comma 1;
b) la data di conclusione dei controlli automatici di cui
all’articolo 54-quater, nelle ipotesi di cui al comma 2;
c) la data di ricevimento della comunicazione elettronica dello
Stato di consumo, nelle ipotesi di cui al comma 3.
5. Ai rimborsi previsti nel presente articolo e al pagamento degli
interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate,
utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’
speciale.
6. In sede di esecuzione dei rimborsi di cui ai commi 1, 2 e 3 non
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 28-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di cui
all’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”;
c) all’articolo 38-ter, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. I rimborsi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti
domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, e che abbiano
aderito al regime speciale di cui agli articoli 74-quinquies e
seguenti, anche in assenza della condizione di reciprocita’ ed
ancorche’ abbiano effettuato nel territorio dello Stato prestazioni
di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed
elettronici.”.
Art. 5
Disposizioni in materia di controlli sulle dichiarazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l’articolo 54-bis sono inseriti i seguenti:
“Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti identificati in
Italia). – 1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui
all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, l’Amministrazione
finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal
portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della
dichiarazione di cui al predetto comma 6, nonche’ la rispondenza con
la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta
risultante dalla stessa.
2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies non sia
stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta
dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o
in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5,
l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di
esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento
di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario.
Art. 54-quater (Liquidazione dell’imposta dovuta relativamente a
servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi
da soggetti non residenti). – 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l’amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai
soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies relativamente
ai servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta
domiciliati o residenti nel territorio dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni e di quelli presenti nell’anagrafe tributaria,
l’amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione dell’imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla
dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato
diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito del
controllo e’ comunicato per via elettronica al contribuente entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione. La comunicazione contiene l’intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, al
pagamento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e non versata,
della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
calcolati fino al giorno in cui e’ effettuata la liquidazione. In
caso di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini della
riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle
informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria
che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello
Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute nella
comunicazione di cui al comma 3 potra’ essere chiesta direttamente ad
uno Stato estero attraverso la cooperazione amministrativa per il
recupero dei crediti ai sensi della direttiva 2010/24/UE del
Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla reciproca
assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non
considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dell’imposta,
lo stesso puo’ fornire per via elettronica, entro il termine di cui
al comma 3, i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal
presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come
dichiarati dal contribuente.
Art. 54-quinquies (Accertamento dell’imposta dovuta dai soggetti di
cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies). – 1. L’Amministrazione
finanziaria, sulla base delle informazioni di cui all’articolo
63-quater del regolamento (UE) n. 967/2012, dei dati e delle notizie
raccolti attraverso la cooperazione amministrativa o secondo le
convenzioni internazionali in vigore, nonche’ sulla base di eventuali
dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all’articolo 51,
con apposito avviso di accertamento, procede alla rettifica della
dichiarazione trimestrale presentata nei rispettivi Stati membri di
identificazione dai soggetti che applicano i regimi speciali
disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3, della direttiva
2006/112/CE, relativamente ai servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici effettuati nel territorio dello
Stato, quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella
dovuta.
2. L’Amministrazione finanziaria comunica ai soggetti che applicano
i regimi speciali disciplinati dal titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,
della direttiva 2006/112/CE, relativamente ai servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuati
nel territorio dello Stato, l’omessa presentazione della
dichiarazione trimestrale, sollecitandoli ad adempiere entro trenta
giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l’imposta dovuta per
le medesime prestazioni con apposito avviso di accertamento emesso ai
sensi dell’articolo 55.
3. L’avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2, emesso entro i
termini di cui all’articolo 57, costituisce titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l’Amministrazione finanziaria verifichi sulla base delle
informazioni presenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria
che il soggetto, non domiciliato o residente nel territorio dello
Stato, non dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nell’avviso di accertamento di cui al comma 3 potra’ essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della direttiva
2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o altri accordi sulla
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari
comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga
alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l’affidamento in carico agli agenti della riscossione.”.
Art. 6
Disposizioni in materia di sanzioni
1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, dopo il secondo periodo e’ inserito
il seguente: “Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi
speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione
e’ commisurata all’ammontare dell’imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.”;
b) all’articolo 5, comma 4, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: “La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui
sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli
articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta, con riferimento alle
operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un’imposta
inferiore a quella dovuta.”;
c) all’articolo 5, comma 6, dopo il primo periodo, e’ inserito il
seguente: ” E’ punito con la medesima sanzione chi presenta la
richiesta di registrazione di cui all’articolo 74-quinquies, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente
all’indirizzo di posta elettronica e all’URL del sito web, tali da
non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove e’
esercitata l’attivita’.”;
d) all’articolo 8, comma 1, dopo il primo periodo e’ inserito il
seguente: “La medesima sanzione si applica alle violazioni relative
al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.”.
Art. 7
Disposizioni di attuazione
1. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle
attivita’ e dei controlli di cui al presente decreto, nonche’ sono
definite le modalita’ operative e gestionali necessarie per
l’esecuzione dei rimborsi e per l’attuazione delle disposizioni dei
regimi speciali disciplinati dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi
le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di
teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che
agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Art. 8
Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015. Sono valide le
opzioni di cui all’articolo 74-quinquies, comma 1, ed all’articolo
74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, esercitate a partire dal 1° ottobre 2014.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
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