26 Marzo, 2015

Legge 24 marzo 2015, n. 34, in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015

 

Art. 1

 

   1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure  urgenti

in  materia  di  esenzione  IMU,  e’  convertito  in  legge  con   le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All’articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1,  alinea,  le  parole:  «entro  dodici  mesi»  sono

sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;

    b) al comma 5, il terzo periodo e’ soppresso;

    c) dopo il comma 7 e’ inserito il seguente:

  «7-bis. Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari

di cui ai commi 5 e 7 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la

scadenza dei termini di delega previsti  dai  commi  1  e  8,  ovvero

successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, è stato pubblicato nel fascicolo n. 2/2015, 112).

 

Testo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34, recante: «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.».

(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in suppl. ord. n. 15 alla G.U. n. 70 del 25.3.2015)

 

Art. 1

Esenzione dall’IMU dei terreni montani

e parzialmente montani

 

  1. A decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’Imposta  municipale

propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell’articolo  7

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

  a) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, ubicati nei

comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco  dei  comuni

italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

  a-bis) ai terreni agricoli,  nonche’  a  quelli  non  coltivati,

ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all’allegato  A  della

legge 28 dicembre 2001, n. 448;

  b) ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati, posseduti e

condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni

classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

  1-bis. A decorrere dall’anno 2015,  dall’imposta  dovuta  per  i

terreni ubicati nei  comuni  di  cui  all’allegato  0A,  posseduti  e

condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del

2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  determinata  ai  sensi

dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, si detraggono, fino concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200.

Nell’ipotesi   in   cui   nell’allegato   0A,    in    corrispondenza

dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente

delimitato (PD), la detrazione spetta  unicamente  per  le  zone  del

territorio  comunale  individuate  ai  sensi  della   circolare   del

Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel

supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18

giugno 1993. 

  2. L’esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di

cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e  condotti  dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di

cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del  2004,  iscritti

nella previdenza agricola, anche nel  caso  di  concessione  degli

stessi  in  comodato  o  in  affitto  a  coltivatori  diretti   e   a

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto

legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

  3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  all’anno  di

imposta 2014.

  4. Per l’anno 2014, non e’, comunque, dovuta l’IMU  per  i  terreni

esenti in virtu’ del  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole

alimentari  e  forestali  e  dell’interno,  del  28  novembre   2014,

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,

invece,  risultano  imponibili  per  effetto  dell’applicazione   dei

criteri di cui ai commi precedenti. Per  il  medesimo  anno  2014 

nonchè per gli anni successivi, resta  ferma  l’esenzione  per  i

terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta’

collettiva indivisibile e inusucapibile  che,  in  base  al  predetto

decreto, non ricadano in  zone  montane  o  di  collina.  Per  il

medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche’ quelli non coltivati,

ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all’allegato  A  della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal  pagamento  dell’IMU.

Con  decreto  del  Ministero  dell’interno,  di  concerto  con  il

Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita’

per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali

ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A

tal fine,  per l’anno 2014,  e’  autorizzato  l’utilizzo  dello

stanziamento previsto per la compensazione di cui all’ultimo  periodo

del comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

  5. I contribuenti versano  l’imposta  complessivamente  dovuta  per

l’anno  2014,  determinata  secondo  i  criteri  di  cui   ai   commi

precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni

ed  interessi  nel  caso   di   ritardato   versamento   dell’imposta

complessivamente dovuta  per  l’anno  2014,  qualora  lo  stesso  sia

effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.  

  5-bis. I contribuenti che hanno effettuato  versamenti  dell’IMU

relativamente ai terreni che risultavano  imponibili  sulla  base  di

quanto disposto dall’articolo  22,  comma  2,  del  decreto-legge  24

aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23

giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell’economia e

delle  finanze  del  28  novembre  2014,  e  che  per  effetto  delle

disposizioni di cui al presente articolo sono esenti,  hanno  diritto

al  rimborso  da  parte  del  comune  di  quanto   versato   o   alla

compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta’

con proprio regolamento. 

  6. E’ abrogato il comma 5-bis, dell’articolo 4 del decreto-legge n.

16 del 2012.

  7. A  decorrere  dall’anno  2015,  le  variazioni  compensative  di

risorse conseguenti dall’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai

commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell’allegato A  al

presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto

ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell’ambito del fondo

di solidarieta’ comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e

129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta,  in  sede

di attuazione del comma  17  dell’articolo  13  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214.

  8. Per l’anno 2014,  le  variazioni  compensative  di  risorse  nei

confronti dei comuni conseguenti dall’attuazione  delle  disposizioni

di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui

all’allegato B al presente provvedimento. 9.  I  rimborsi  ai  comuni

sono indicati nell’allegato C al presente provvedimento e tali comuni

sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli

accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta’ comunale e di gettito

IMU, del bilancio 2014.

  9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni  a  statuto

ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il

ristoro del minor gettito dell’IMU, derivante  dall’applicazione  del

comma 1-bis, e’ attribuito ai medesimi comuni un  contributo  pari  a

15,35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. Tale contributo  e’

ripartito  tra  i  comuni  interessati,  con  decreto  del  Ministero

dell’interno, di concerto con  il  Ministero  dell’economia  e  delle

finanze, secondo  una  metodologia  adottata  sentita  la  Conferenza

Stato-citta’  e  autonomie  locali.  Per  i  comuni   delle   regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, a  cui  la  legge  attribuisce

competenza in materia di finanza locale, la compensazione  del  minor

gettito dell’IMU,  derivante  dall’applicazione  del  predetto  comma

1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento  per  l’importo  di

0,15 milioni di euro a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai

tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato  articolo  13  del

decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla

legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui  al

secondo periodo.

  9-ter.  All’articolo  14,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto

legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  come  da  ultimo   modificato

dall’articolo 1, comma 508, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,

sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e  all’imposta

immobiliare semplice  (IMIS)  della  provincia  autonoma  di  Trento,

istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».

  9-quater. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio

2000, n. 212, l’articolo 14, comma  1,  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23, come modificato dall’articolo 1, comma 508,  della

legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  relativamente  alla  deducibilita’

dell’Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di

Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.  3,  deve

intendersi nel senso che la deducibilita’ nella  misura  del  20  per

cento ai fini della determinazione  del  reddito  di  impresa  e  del

reddito derivante dall’esercizio di arti e  professioni  si  applica,

anche per l’Imposta  municipale  immobiliare  (IMI)  della  provincia

autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31

dicembre 2014.

  9-quinquies. Al fine di assicurare  la  piu’  precisa  ripartizione

delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B  e

C al presente decreto, fermo restando l’ammontare  complessivo  delle

suddette variazioni, pari, complessivamente,  a  230.691.885,33  euro

per l’anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall’anno 2015, il  Ministero

dell’economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  una   metodologia

condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e

adottata sentita  la  Conferenza  Stato-citta’  e  autonomie  locali,

provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del  gettito  per

l’anno  2014,  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al   presente

articolo, sulla base anche dell’andamento del gettito effettivo.  Con

decreto del Ministero dell’interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dell’economia e delle  finanze,  si  provvede  alle  modifiche  delle

variazioni compensative spettanti a ciascun comune  delle  regioni  a

statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,

sulla base dell’esito delle verifiche di cui al  periodo  precedente.

Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d’Aosta  si

provvede in sede di attuazione del  comma  17  dell’articolo  13  del

citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,

dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui

al primo periodo.

 

Art. 1 bis

Sospensione di adempimenti e versamenti

tributari nell’isola di Lampedusa

 

  1. In considerazione del permanente stato di  crisi  nell’isola  di

Lampedusa, il termine  della  sospensione  degli  adempimenti  e  dei

versamenti dei tributi, previsto dall’articolo 23,  comma  12-octies,

del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato

dall’articolo 10, comma 8, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.

192, e’ prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti  tributari  di

cui al periodo precedente, diversi dai  versamenti,  sono  effettuati

con le modalita’ e con i  termini  stabiliti  con  provvedimento  del

direttore dell’Agenzia delle entrate.

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Art. 2

Disposizioni finanziarie

 

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto: a) i commi 13 e 14  dell’articolo  5  del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 116 sono abrogati; b) il  comma  25  dell’articolo  1

della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e’ abrogato e  l’ultimo  periodo

del comma  4-octies  dell’articolo  11  del  decreto  legislativo  15

dicembre 1997, n. 446 e’ soppresso.

  2. Agli oneri derivanti dall’articolo 1,  ad eccezione del  comma

1-bis, valutati in 225,8 milioni di euro per  l’anno  2015  e  in  96

milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede:

  a) quanto a 45,2 milioni di euro per l’anno 2015 e a  31,9  milioni

di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente  utilizzo

delle risorse derivanti dal comma 1;

  b) quanto a 126,6 milioni di euro per l’anno 2015, 47,9 milioni  di

euro per l’anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a  decorrere  dall’anno

2017, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

  c) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2015, a  11,2  milioni  di

euro per l’anno 2016 e a 6 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno

2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali;

  c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2015 e a 1  milione

di euro a decorrere dall’anno 2016, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell’ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze

per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al medesimo Ministero;

  c-ter) quanto a 4 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2015,

mediante riduzione dello stanziamento del  fondo  speciale  di  parte

corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,

nell’ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell’economia  e  delle  finanze  per   l’anno   2015,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l’accantonamento  relativo  al   Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2  milioni

di euro, l’accantonamento relativo al Ministero della  salute  per  1

milione di  euro  e  l’accantonamento  relativo  al  Ministero  della

giustizia per 1 milione di euro; 

  d) quanto a 45  milioni  di  euro  per  l’anno  2015,  mediante  il

versamento all’entrata delle risorse disponibili sul  fondo  iscritto

nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49,  comma  2,  lettera

d),  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  2-bis. Agli oneri derivanti dal  comma  1-bis  dell’articolo  1,

pari a 15,5 milioni di euro annui  a  decorrere  dall’anno  2015,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell’economia e  delle  finanze  per  l’anno

2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l’accantonamento  relativo

al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle  finanze  e’

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. 

  3. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3

Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

(Omessi gli allegati).