23 Gennaio, 2015

Ris. 22 gennaio 2015, n. 9/E, dell’Agenzia delle entrate

 

“Quesito. Il … maggio 2013 TIZIO, tramite ALFA S.p.A., e altre tre persone fisiche hanno costituito, mediante conferimento in denaro, la società BETA S.r.l. con sede in … e capitale sociale pari a euro 10.000.

ALFA S.p.A. interveniva all’atto costitutivo per sottoscrivere, in virtù del mandato fiduciario conferitole dall’istante, una quota pari al 96% del capitale sociale (rectius 94%, come risulta dagli atti e dalle informazioni depositate presso il registro delle imprese di …).

A seguito della soppressione della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ad opera dell’articolo 9, comma 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione della disciplina delle start-up innovative alle società partecipate in prevalenza da persone giuridiche, BETA S.r.l., in data … agosto 2013, è iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di … in qualità di start-up innovativa, sussistendone i requisiti di legge.

Tanto premesso, il soggetto interpellante chiede se può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione di BETA S.r.l., in presenza delle seguenti circostanze:

– le quote sono “formalmente intestate” ad ALFA S.p.A. in forza di un mandato fiduciario;

– l’iscrizione di BETA S.r.l. nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative è avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. L’istante ritiene di poter fruire della detrazione fiscale prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, in relazione al conferimento effettuato in sede di costituzione della start-up innovativa.

In merito alla circostanza che la partecipazione al capitale sociale di BETA S.r.l. è detenuta per il tramite di ALFA S.p.A., l’istante fa presente che l’istituto dell’intestazione fiduciaria – in base a quanto chiarito dall’Amministrazione Finanziaria in materia di negozi fiduciari (C.M. n. 16/1985[1], R.M. n. 133/E/1999[2], C.M. n. 49/E/2004[3]) – non modifica il soggetto passivo di imposta che si identifica sempre e comunque nel fiduciante.

Ne deriva che lo schermo fiduciario non assume rilevanza nel rapporto tra titolare effettivo-fiduciante e Amministrazione Finanziaria, per cui il fiduciante, sotto il profilo fiscale, deve considerarsi a tutti gli effetti il titolare “diretto” delle quote e, quindi, anche delle agevolazioni fiscali in questione.

Per quanto concerne, poi, l’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese di BETA S.r.l. successivamente a quella nella sezione ordinaria, l’istante ritiene che tale circostanza non deve considerarsi motivo ostativo al riconoscimento dell’agevolazione per le seguenti due considerazioni.

Innanzitutto, in linea generale, dalla disciplina normativa delle start-up innovative non si evince che i conferimenti agevolabili siano solo quelli effettuati in un momento successivo rispetto all’iscrizione della start-up nella sezione speciale del registro imprese. 

Una tale condizione risulterebbe, infatti, come fortemente discriminatoria nei confronti dei soci fondatori di start-up innovative, i cui conferimenti potrebbero essere precedenti rispetto all’iscrizione della società nella sezione speciale. 

In secondo luogo, nel caso specifico, negare l’agevolazione in relazione ai conferimenti effettuati prima della modifica normativa apportata all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 vanificherebbe l’intento della stessa modifica, consistente proprio nell’ampliare la platea dei soggetti ammissibili alla disciplina agevolativa delle start-up innovative al fine di incentivarne lo sviluppo e la diffusione.

Infine, in merito alla previsione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 30 gennaio 2014, ai sensi della quale l’incentivo non si applica agli investimenti effettuati da soggetti che possiedono partecipazioni superiori al 30%, l’istante rileva che la stessa non trova applicazione con riferimento ai conferimenti effettuati in sede di costituzione.

Nel caso oggetto del presente interpello, il momento di effettuazione dell’investimento è comunque da identificarsi alla data di costituzione della società e, in tale momento, “il socio conferente … non detiene per forza di cose nessuna partecipazione della costituenda società”. 

Ciò rappresentato, l’istante ritiene di poter indicare, in qualità di fiduciante, nel quadro RP Sezione VI del proprio modello Unico 2014, il valore di euro 9.400 quale investimento nella start-up innovativa BETA S.r.l., al fine di poter beneficiare della detrazione spettante. 

 

Parere dell’Agenzia delle entrate. L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, definisce l’impresa start-up innovativa quale “società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso di determinati requisiti.

La start-up innovativa – per definirsi tale ed accedere alla disciplina di favore prevista dalla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 – deve possedere i requisiti “cumulativi” di cui all’articolo 25, comma 2, lettere da b) a g), nonché almeno uno dei requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera h).

Inoltre, la start-up innovativa è tenuta ad osservare un apposito regime pubblicitario, iscrivendosi nella sezione speciale del registro delle imprese, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25.

Il successivo articolo 29 del medesimo decreto-legge, al fine di favorire gli investimenti in start-up innovative, introduce – in favore dei soggetti che investono nel capitale della start-up innovativa – un’agevolazione fiscale consistente in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni o di deduzioni. 

Il decreto interministeriale 30 gennaio 2014, emanato ai sensi del comma 8 dell’articolo 29 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha definito le modalità attuative delle predette agevolazioni.

La scrivente, con circolare n. 16 dell’11 giugno 2014[4], ha fornito chiarimenti in merito alle “Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati”.

Con riferimento ai dubbi interpretativi evidenziati dall’istante, acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.

Circa la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, in qualità di titolare effettivo delle quote della start-up innovativa BETA S.r.l., detenute per il tramite di ALFA S.p.A., si rileva che l’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante.

Come evidenziato, infatti, dalla sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione civile, “i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati”. 

In particolare, come chiarito con circolare n. 49/E del 22 novembre 2004, “attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso”.

La prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre 1984 della Cassazione civile) con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi.

L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.

Per quanto attiene all’iscrizione di BETA S.r.l. nella sezione speciale del registro delle imprese in un momento successivo a quello dell’iscrizione nella sezione ordinaria, si rileva che, in linea generale, la start-up innovativa può richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, appositamente istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche successivamente all’iscrizione nella sezione ordinaria, richiesta in sede di costituzione.

Ciò premesso, per quanto di interesse fiscale, sono agevolabili – ai sensi della disposizione di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 – i conferimenti nel capitale sociale effettuati, esclusivamente in denaro, in sede di costituzione della start-up innovativa ovvero in sede di aumento del capitale sociale di una start-up innovativa già costituita.

Sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, come nel caso oggetto del presente interpello, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria, come chiarito dalla scrivente con la circolare n. 16 del 2014, a nulla rilevando che alla predetta data l’iscrizione nella sezione speciale non sia ancora perfezionata.

La disciplina delle start-up innovative, infatti, non fissa un termine per l’iscrizione della società nella apposita sezione speciale che, tuttavia, deve – ai sensi del comma 8 dell’articolo 25 – intervenire in tempo utile per “poter beneficiare della disciplina” contenuta nella sezione IX del decreto-legge n. 179 del 2012. 

L’iscrizione nella sezione speciale, pertanto, deve perfezionarsi in tempo utile affinché la società possa rilasciare la certificazione, richiesta dalla decisione di autorizzazione della Commissione europea C(2013)8827 final del 5 dicembre 2013 e dall’articolo 5 del decreto interministeriale di attuazione del 30 gennaio 2014, che consente agli investitori di fruire dell’incentivo fiscale con riferimento al periodo di imposta in cui matura il relativo credito.

Infatti, in ottemperanza a quanto disposto dalla citata decisione di autorizzazione, gli investitori – al fine di poter fruire dell’agevolazione – devono, tra l’altro, ricevere e conservare una certificazione della start-up innovativa contenente informazioni dettagliate sull’attività svolta nonché sull’entità dell’investimento agevolabile. 

Infine, con riferimento alla condizione di cui al comma 3, lettera d), dell’articolo 2 del decreto attuativo, citata dall’istante, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 16 del 2014.

In particolare, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30 per cento.

Ne deriva che tale condizione, in sede di costituzione, non può mai verificarsi. Infatti, come sostenuto dall’istante, prima della costituzione della società, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.

Per quanto sopra rappresentato e alle condizioni sopra richiamate, si ritiene che TIZIO possa beneficiare della detrazione relativa all’investimento effettuato nel periodo di imposta 2013 nel capitale sociale della start-up innovativa BETA S.r.l.”.



[1] Circ. 10 maggio 1985, n. 16, in Boll. Trib., 1985, 893.

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[2] Ris. 2 agosto 1999, n. 133/E, in Boll. Trib. On-line.

[3] Circ. 22 novembre 2004, n. 49/E, in Boll. Trib., 2004, 1653.

[4] In Boll. Trib., 2014, 913.

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