Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in supl. ord. n. 99 alla G.U. n. 300 del 29.12.2014
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(Omissis).
11. All’articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono
inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni
lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro
nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e’ superiore a 24.000
euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l’importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui
all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all’articolo 17, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all’articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dal comma 14 del presente articolo.
14. All’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni
solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d’imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d’imposta
successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, e’ riconosciuto in via automatica dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del
comma 12 sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto
della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle
ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
In quest’ultimo caso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni
previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente
all’erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei
contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote
di computo delle prestazioni. L’importo del credito riconosciuto e’
indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati (CUD).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in
forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio
2015.
(Omissis).
20. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e’ aggiunto il
seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e
in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9, e’ ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente
decreto e per le societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la
deduzione di cui al presente comma e’ ammessa anche per ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di
presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per
cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell’articolo 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione
dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni.
24. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e
4-octies,».
25. La disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 11,
comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa
autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 e’ inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita’ di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e’
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini
dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e’
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta’ di cui al
presente comma, qualora esercitata, e’ irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All’atto della manifestazione della volonta’ di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all’articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all’articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta’ di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero all’opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della
retribuzione di cui all’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta’ di cui al comma 756-bis dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta’ di cui al citato comma
756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta’ di cui al comma 756-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta’ di cui
al citato comma 756-bis dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006,
al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
(Omissis).
35. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3. – (Credito d’imposta per attivita’ di ricerca e
sviluppo). – 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche’ dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita’ di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, e’ attribuito un credito d’imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attivita’ da meno di tre periodi d’imposta,
la media degli investimenti in attivita’ di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e’ calcolata sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ riconosciuto, fino
ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita’ di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attivita’ di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita’ l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita’ esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo’
trattarsi anche di altre attivita’ destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita’ possono
comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche’ non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e’ necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e’ troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita’ commerciali.
5. Non si considerano attivita’ di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita’ di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso
una universita’ italiana o estera, ovvero in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification
of Education) o di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l’attivita’ di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita’, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta’ vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il
credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento delle
medesime.
8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito,
ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita
fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa
dell’inammissibilita’ dei costi sulla base dei quali e’ stato
determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di
un revisore legale dei conti o di una societa’ di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of
Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attivita’ di
certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti
dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che
incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si
applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura
civile.
13. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31
dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d’imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le
disposizioni applicative necessarie, nonche’ le modalita’ di verifica
e controllo dell’effettivita’ delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita’ di restituzione del
credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e’ aggiunto, in
fine, l’allegato 1 di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente
legge.
37. I soggetti titolari di reddito d’impresa possono optare per
l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45.
L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e’ irrevocabile.
38. I soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare
l’opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per
evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti
dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da
marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonche’ da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali
beni alla produzione del reddito complessivo beneficia
dell’esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso
sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto
previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha
ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio
con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi
di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel
caso in cui i redditi siano realizzati nell’ambito di operazioni
intercorse con societa’ che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa’ che controlla l’impresa, l’agevolazione spetta a condizione
che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n.
269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90
per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si e’ verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui
al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste
dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione
che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano
le attivita’ di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di
ricerca stipulati con universita’ o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e’ determinata sulla base del
rapporto tra i costi di attivita’ di ricerca e sviluppo sostenuti per
il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale
di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale
bene.
43. L’esercizio dell’opzione di cui al comma 37 rileva anche ai
fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da
37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse
dall’ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi
del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014. Per tale periodo d’imposta e per quello successivo, la
percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 39 e’ fissata, rispettivamente, in misura
pari al 30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e’ inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei
commi da 271 a 279 per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato
ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d’imposta
e’ applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e
ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio
2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero
completamento di investimenti gia’ agevolati ai sensi della legge 23
dicembre 2000, n. 388».
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano,
nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 e’ sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del
65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di
cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi’ alle
spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro»;
b) all’articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e’ pari al» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e’ pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per
cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e’ aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta,
indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
48. All’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto
mesi».
(Omissis).
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,
nell’anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l’attivita’ esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui
all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
anche assunti secondo la modalita’ riconducibile a un progetto ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni
strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. Ai
fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto
dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o
professione e per l’uso personale o familiare del contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e’ superiore ai
limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati
per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell’attivita’ d’impresa, dell’arte o
della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la
verifica della suddetta prevalenza non e’, comunque, rilevante se il
rapporto di lavoro e’ cessato o la somma dei redditi d’impresa,
dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non
eccede l’importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l’accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento
agli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita’
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu’
elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita’
esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita’ di cui
all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di
determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, a
societa’ di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa’ a
responsabilita’ limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell’imposta di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni
nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l’articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni
intracomunitari l’articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma restando l’impossibilita’ di avvalersi della facolta’ di
acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che
applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento
dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi
documenti. Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di
cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive
modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le
operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la
fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi
nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime
forfetario alle regole ordinarie e’ operata un’analoga rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione
delle regole ordinarie.
62. Nell’ultima liquidazione relativa all’anno in cui e’ applicata
l’imposta sul valore aggiunto e’ computata anche l’imposta relativa
alle operazioni, per le quali non si e’ ancora verificata
l’esigibilita’, di cui all’articolo 6, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo’ essere esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il
diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell’opzione di cui all’articolo
32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non
sono stati ancora pagati.
63. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa
all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto e’ applicata nei
modi ordinari, puo’ essere chiesta a rimborso ovvero puo’ essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il
coefficiente di redditivita’ nella misura indicata nell’allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l’attivita’ esercitata. Sul reddito imponibile
si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all’articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, e’ dovuta dall’imprenditore. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori
dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo
12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma; l’eventuale eccedenza e’
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche.
65. Al fine di favorire l’avvio di nuove attivita’, per il periodo
d’imposta in cui l’attivita’ e’ iniziata e per i due successivi, il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e’ ridotto di un terzo, a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 54, attivita’ artistica,
professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attivita’ svolta in precedenza da
altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma
54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui
tassazione o deduzione e’ stata rinviata in conformita’ alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del
valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del
sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano
un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono e’ soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi e’ presentata nei termini e con le
modalita’ definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute
alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all’atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta
e l’ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono
optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno
un triennio, e’ comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire
dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto al
regime forfetario a un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia’
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche’ di
competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che,
ancorche’ di competenza del periodo in cui il reddito e’ stato
determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l’ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute
nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all’uscita dal regime forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui
decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell’eventuale
plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel corso del regime forfetario, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi
dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e dei parametri di cui all’articolo 3, comma 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all’attivita’ svolta.
74. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di imposta regionale sulle attivita’ produttive. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche’ le
condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa
di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito
di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai
fini dell’applicazione dell’articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita’ d’impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui
ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dall’articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l’accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo’ indicare la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il
reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si
determina ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro
familiari collaboratori, gia’ pensionati presso le gestioni dell’INPS
e con piu’ di 65 anni di eta’, non si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del
presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre
punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini
previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione
e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilita’ di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 54 nell’anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54 che intraprendono l’esercizio di un’attivita’
d’impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita
dichiarazione messa a disposizione dall’INPS; i soggetti gia’
esercenti attivita’ d’impresa presentano, entro il termine di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita’ indicate, l’accesso al regime agevolato puo’ avvenire a
decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l’Agenzia delle entrate e l’INPS stabiliscono le
modalita’ operative e i termini per la trasmissione dei dati
necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l’articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma
3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il
regime forfetario, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di
vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del
presente articolo per i soli periodi d’imposta che residuano al
completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del
trentacinquesimo anno di eta’.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni
necessarie per l’attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita’ applicative.
90. La quota di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto
di cui all’articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e’ incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016.
91. A decorrere dal periodo d’imposta 2015, agli enti di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e’ riconosciuto un
credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui
redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali
ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per
cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e
imposte sostitutive siano investiti in attivita’ di carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze. Il credito d’imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo
d’imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta puo’ essere
utilizzato, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
effettuazione del citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
92. A decorrere dal periodo d’imposta 2015, alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e’ riconosciuto un credito d’imposta pari al 9 per
cento del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta
sostitutiva di cui all’articolo 17 di tale decreto applicata in
ciascun periodo d’imposta, a condizione che un ammontare
corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata
imposta sostitutiva sia investito in attivita’ di carattere
finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 91 del
presente articolo. Il credito d’imposta, che non concorre alla
formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della
formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte
corrispondente ai redditi gia’ assoggettati ad imposta, va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta
e puo’ essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d’imposta non si applicano i limiti
di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni,
i termini e le modalita’ di applicazione riguardo alla fruizione del
credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 94 e del relativo monitoraggio.
94. Per l’attuazione dei commi da 91 a 93 e’ autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
(Omissis).
125. Al fine di incentivare la natalita’ e contribuire alle spese
per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e’ riconosciuto un assegno di
importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal
mese di nascita o adozione. L’assegno, che non concorre alla
formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, e’ corrisposto fino al
compimento del terzo anno di eta’ ovvero del terzo anno di ingresso
nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di
cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di
cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno
sia in una condizione economica corrispondente a un valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
25.000 euro annui. L’assegno di cui al presente comma e’ corrisposto,
a domanda, dall’INPS, che provvede alle relative attivita’, nonche’ a
quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di
appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell’ISEE, stabilito ai sensi
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui,
l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma e’
raddoppiato.
126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie
per l’attuazione del comma 125.
127. L’INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 125 a 129 inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di
attuazione del comma 125, si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al
comma 128, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo
dell’assegno di cui al comma 125, primo periodo, e i valori dell’ISEE
di cui al comma 125, secondo periodo.
128. L’onere derivante dai commi da 125 a 129 e’ valutato in 202
milioni di euro per l’anno 2015, in 607 milioni di euro per l’anno
2016, in 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, in 1.012 milioni di
euro per l’anno 2018, in 607 milioni di euro per l’anno 2019 e in 202
milioni di euro per l’anno 2020.
129. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate ai sensi dei commi 125 e 126 del presente
articolo.
(Omissis).
137. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 1.1, le parole: «per importo non
superiore a 2.065 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «per
importo non superiore a 30.000 euro annui»;
b) all’articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: «per importo
non superiore a 2.065,83 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per
importo non superiore a 30.000 euro».
138. Le disposizioni del comma 137 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
139. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n.
125, e’ sostituito dal seguente:
«5. Le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie
effettuate, secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni
dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti
nell’elenco di cui al comma 3, destinati ad essere trasportati o
spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di finalita’
umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di
cooperazione allo sviluppo, sono non imponibili agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
140. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 26,
comma 5, della legge n. 125 del 2014, come sostituito dal comma 139
del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988, n.
379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988.
141. All’articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
erogazioni continuano a considerarsi detraibili ai sensi del citato
articolo 15, comma 1-bis, ovvero ai sensi del presente articolo,
anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di
donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in
conformita’ a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai
partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime».
(Omissis).
149. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e’ sostituita dalla seguente:
«a) impianti wi-fi, solo a condizione che l’esercizio ricettivo
metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di
velocita’ di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download».
(Omissis).
154. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi,
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualita’
precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere
dall’esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono
conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio
finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia
nell’utilizzazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalita’ di redazione del rendiconto, dal quale
risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le
somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalita’ di recupero delle
stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le
modalita’ di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione
erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali e’ stato erogato il
contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonche’ le
modalita’ di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti
trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel
sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di
comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si
applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del
cinque per mille e’ autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo.
(Omissis).
185. Per favorire l’attuazione del piano di modernizzazione della
rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,
il termine previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale e’ obbligatorio assicurare
la tracciabilita’ delle vendite e delle rese, e’ prorogato al 31
dicembre 2015. Il credito d’imposta previsto al medesimo comma 1 per
sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete e’
conseguentemente riconosciuto per l’anno 2015, a valere sulle risorse
stanziate per tale finalita’ dal medesimo comma 1, come integrate dal
comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(Omissis).
208. Il divieto di cui al terzo comma dell’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si
applica ai crediti, certificati dai competenti organismi pagatori e
ceduti all’ISMEA, relativi ai regimi di sostegno di cui all’Allegato
I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti
agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, inerenti le operazioni di cui al comma 45,
lettera c), dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
beneficiario deve manifestare la volonta’ di cessione nella domanda
unica presentata ai sensi dell’articolo 72 del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune. Alle operazioni di cui al presente comma si
applica la compensazione di cui all’articolo 01, comma 16, secondo
periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive
modificazioni, effettuata avuto riguardo alla data della cessione del
credito all’ISMEA secondo le modalita’ indicate nel decreto di cui al
periodo seguente. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le modalita’, i limiti e i criteri per la cessione dei
crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni di crediti di
cui al presente comma non si applica l’articolo 1264 del codice
civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio
1991, n. 52, e le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
(Omissis).
233. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il credito d’imposta relativo
all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non
spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.
234. All’articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, le parole: «Per l’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni dal 2014 al 2018». Conseguentemente l’articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.
(Omissis).
242. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per ciascuno dei crediti d’imposta di cui all’elenco n. 2
allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di
fruizione dei crediti d’imposta in maniera tale da assicurare effetti
positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni
di euro per l’anno 2015 e a 23,690 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016. La quota di riduzione da imputare al credito di
imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008,
n. 203, di cui all’elenco n. 2 allegato alla presente legge non puo’
superare l’importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016.
(Omissis).
244. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni relative alla
revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei
fabbricati, di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, l’articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni, si applica secondo le
istruzioni di cui alla circolare dell’Agenzia del territorio n.
6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della
rendita catastale delle unita’ immobiliari a destinazione speciale e
particolare: profili tecnico-estimativi».
245. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma
244, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle
entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale
difformi dalle istruzioni di cui alla circolare n. 6/2012.
(Omissis).
314. Il comma 4 dell’articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto
comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono
utilizzate dall’Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di
evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di
giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono
altresi’ utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti
dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonche’ in sede di controllo sulla veridicita’ dei dati
dichiarati nella medesima dichiarazione».
(Omissis).
319. Con effetto dal 1º luglio 2015, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di
rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di
cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma.
A decorrere dalla medesima data, all’articolo 51, comma 8, secondo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’ il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte
l’indennita’ base», all’articolo 23 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, dopo le parole: «e’ aumentato» sono inserite le
seguenti: «, a domanda dell’interessato o dei superstiti aventi
causa,» e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le indennita’ base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20
per cento;
b) all’articolo 84, quarto comma, le parole: «Il personale di
ruolo e» e le parole: «, rispettivamente dell’indennita’ di servizio
all’estero o» sono soppresse e il quinto comma e’ abrogato;
c) all’articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le
parole: «e’ computato» sono inserite le seguenti: «, a domanda
dell’interessato o dei superstiti aventi causa,»;
d) all’articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: «degli
alloggi e» sono soppresse;
e) all’articolo 173, al comma 1, le parole: «del 20 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «di un ottavo» e al comma 3, le
parole: «al 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a un
ottavo»;
f) all’articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: «un
settimo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque ventottesimi», al
secondo periodo, dopo le parole: «nella misura di» sono inserite le
seguenti: «cinque quarti di» e al terzo periodo, le parole: «del 50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di cinque ottavi»;
g) all’articolo 175, il comma 3 e’ abrogato;
h) all’articolo 176, comma 2, le parole: «una indennita’ di
servizio mensile aumentata del 50 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici ottavi di un’indennita’ di servizio mensile»;
i) all’articolo 177, secondo comma, il secondo periodo e’
soppresso;
l) l’articolo 178 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 178. – (Spese per abitazione) — 1. Fatto salvo quanto
disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all’estero
deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la
disponibilita’ di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e
di decoro inerenti alle funzioni svolte.
2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione
dell’indennita’ di cui all’articolo 171 determinata secondo i
seguenti criteri:
a) l’importo e’ parametrato all’indennita’ personale secondo
percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno
stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all’80
per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di
cui all’articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti
alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
b) la maggiorazione non puo’ eccedere il costo effettivo della
locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
c) la maggiorazione e’ corrisposta dall’assunzione di funzioni
nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi
i periodi di congedo e quelli in cui e’ sospesa o diminuita
l’indennita’ personale;
d) nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione, la
maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella
misura piu’ elevata, aumentata del 20 per cento;
e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari
conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di
servizio, di un’abitazione idonea alle funzioni svolte.
3. La maggiorazione e’ versata in rate semestrali anticipate.
L’amministrazione puo’ versare le prime due rate al momento
dell’assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato
immobiliare e’ prassi costante pretendere per la stipulazione dei
contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o
piu’ anni»;
m) all’articolo 181, comma 2, le parole: «nella misura del 50 per
cento» sono soppresse;
n) all’articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati
e il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri
Paesi esteri, oltre all’indennita’ personale in godimento, compete il
rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel
territorio nazionale».
(Omissis).
448. I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6
aprile 2009, purche’ distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti,
dal 2015, dall’applicazione della Tasi di cui all’articolo 1, commi
639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all’agibilita’
dei fabbricati stessi.
(Omissis).
508. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all’imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano,
istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3».
(Omissis).
569. La nomina a commissario ad acta per la predisposizione,
l’adozione o l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del
settore sanitario, effettuata ai sensi dell’articolo 2, commi 79, 83
e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni, e’ incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione
di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a
commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che
evidenzi qualificate e comprovate professionalita’ ed esperienza di
gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza
conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle
nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente,
all’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della regione»
sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale» sono
soppresse;
b) al secondo periodo dell’alinea del comma 83, le parole: «il
presidente della regione o un altro soggetto» sono sostituite dalla
seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione, nominato»
sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi 79 o 83,» sono
sostituite dalle seguenti: «, a qualunque titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e’ sostituito dal seguente:
«84-bis. In caso di impedimento del presidente della regione
nominato commissario ad acta, il Consiglio dei ministri nomina un
commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e
nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di
impedimento».
570. Le disposizioni di cui al comma 569 del presente articolo si
applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo
4, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive
modificazioni.
(Omissis).
572. Dopo il comma 81 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
«81-bis. Il commissario ad acta, a qualsiasi titolo nominato,
qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri
il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come
specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone,
con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori
amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario
regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai
commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni».
(Omissis).
583. Al quinto periodo del comma 174 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «del
secondo anno successivo a quello in corso,» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’anno successivo a quello di verifica,».
(Omissis).
621. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «20 per cento».
622. I redditi cui si applica l’articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla
formazione della base imponibile dell’imposta prevista dall’articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, in base al rapporto tra l’aliquota prevista
dalle disposizioni vigenti e l’aliquota stabilita dal medesimo
articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 621 del presente
articolo.
623. All’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: «11 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «17 per cento».
624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2014 e’ determinata con l’aliquota stabilita dalla
disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base
imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, e’ ridotta
del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel
corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle
rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013
maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle
rivalutazioni decorrenti dal 1º gennaio 2015.
626. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2015»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2015».
627. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione
agricola, rideterminati con le modalita’ e nei termini indicati nel
comma 2 dell’articolo 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 626 del presente articolo, le aliquote
delle imposte sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate.
628. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata
di 150 milioni di euro per l’anno 2015 e 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi»
sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera
a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) e’ inserita la seguente:
«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto
serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive
modificazioni, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima
direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unita’ che possono essere
utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva
2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un
soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3,
lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli
ipermercati (codice attivita’ 47.11.1), supermercati (codice
attivita’ 47.11.2) e discount alimentari (codice attivita’ 47.11.3)»;
b) prima dell’articolo 18 e’ inserito il seguente:
«Art. 17-ter. — (Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello
Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, degli enti pubblici
territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell’articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti
universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri,
degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di
quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti
non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia
d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta e’ in ogni caso versata dai
medesimi secondo modalita’ e termini fissati con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi
per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a
titolo di imposta sul reddito»;
c) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche’ a norma dell’articolo 17-ter»;
d) all’articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di
gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonche’ di bancali in
legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».
630. Ai sensi del comma 10 dell’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
decreto di cui all’articolo 17-ter, comma 1, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dal comma 629
del presente articolo, individua, tra coloro nei confronti dei quali
il rimborso e’ eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui al
predetto articolo 17-ter, comma 1, limitatamente al credito
rimborsabile relativo alle operazioni ivi indicate.
631. Le disposizioni di cui al comma 629, lettera a), numero 3),
sono applicabili per un periodo di quattro anni.
632. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 629, lettera
a), numero 3), capoverso d-quinquies), e’ subordinata al rilascio, da
parte del Consiglio dell’Unione europea, di una misura di deroga ai
sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. Le disposizioni di
cui al comma 629, lettera b), nelle more del rilascio, ai sensi
dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga
da parte del Consiglio dell’Unione europea, trovano comunque
applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore
aggiunto e’ esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. In caso di
mancato rilascio delle suddette misure di deroga, con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare
entro il 30 giugno 2015, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla
benzina con piombo, nonche’ l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori
entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro a decorrere dal
2015; il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione nel
sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
633. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei
casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 629, lettera b), che
omettono o ritardano il versamento dell’imposta sul valore aggiunto,
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e
le somme dovute sono riscosse mediante l’atto di recupero di cui
all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
634. Al fine di introdurre nuove e piu’ avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche
in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a
semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi
tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili,
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero
del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti
telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni
in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti
direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o
compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della
produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o
detrazioni, nonche’ ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi
non risultino spettanti. Il contribuente puo’ segnalare all’Agenzia
delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti.
635. Per le medesime finalita’ di cui al comma 634 l’Agenzia delle
entrate mette, altresi’, a disposizione del contribuente ovvero del
suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo
per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume
d’affari e valore della produzione nonche’ relativi alla stima dei
predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
636. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono individuate le modalita’ con cui gli elementi e le informazioni
di cui ai commi 634 e 635 sono messi a disposizione del contribuente
e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui al primo periodo
indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di
informazioni da fornire al contribuente e le modalita’ di
comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione, assicurate anche
a distanza mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di
assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e
per la correzione degli eventuali errori commessi.
637. Per realizzare le finalita’ di cui ai commi 634, 635 e 636,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole:
«Salva l’applicazione delle sanzioni» sono inserite le seguenti: «e
ferma restando l’applicazione dell’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,»;
b) all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non e’ prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall’omissione o dall’errore»;
1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a
quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero,
quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro due anni
dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso
del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o
dall’errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli
errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o
sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della
violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n.
4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e
b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate.
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle
entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo,
salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento,
comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni;
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente
articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi,
ispezioni, verifiche o altre attivita’ amministrative di controllo e
accertamento»;
c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all’articolo 5:
1.1) al comma 1, lettera c), le parole: «in caso di definizione
agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
1.2) i commi da 1-bis a 1-quinquies sono abrogati;
2) l’articolo 5-bis e’ abrogato;
3) all’articolo 11:
3.1) al comma 1, lettera b-bis), le parole: «in caso di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis» sono soppresse;
3.2) il comma 1-bis e’ abrogato;
4) all’articolo 15, il comma 2-bis e’ abrogato.
638. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-bis a
1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al
contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul
valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31
dicembre 2015, e le disposizioni di cui all’articolo 5-bis dello
stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi
ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui
redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa
data.
639. L’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 637, lettera
c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili notificati
dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º gennaio
2016.
640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai
sensi degli articoli 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
e successive modificazioni, ovvero, quando non e’ prevista
dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell’omissione
o dell’errore:
a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui
all’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, relativi, rispettivamente, all’attivita’ di
liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi
dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle
dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate
per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla
presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi
oggetto dell’integrazione;
b) i termini per l’accertamento di cui agli articoli 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa,
limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
c) i termini di cui all’articolo 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, concernenti l’imposta di registro,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
d) i termini di cui all’articolo 27 del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione,
decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
641. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con
particolare riferimento all’imposta sul valore aggiunto, al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, con
efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all’imposta sul
valore aggiunto dovuta per il 2015:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole da: «I contribuenti con
periodo di imposta coincidente con l’anno solare» fino a: «possono
non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.» sono
soppresse;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto per
la dichiarazione unificata dall’articolo 3, comma 1, i» sono
sostituite dalla seguente: «I»;
c) all’articolo 8, comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, tra il 1º febbraio e
il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente
presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, nel mese di
febbraio,»;
d) l’articolo 8-bis, concernente l’obbligo di comunicazione dei
dati relativi all’imposta sul valore aggiunto riferita all’anno
solare precedente, e’ abrogato.
642. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre
2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».
643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in
attuazione dell’articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per
assicurare la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonche’
delle fasce sociali piu’ deboli e dei minori di eta’, a decorrere dal
1º gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che
comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto
proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere
collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore
e’ l’offerente e che il contratto di gioco e’ pertanto perfezionato
in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione
nazionale, e’ consentito regolarizzare la propria posizione alle
seguenti condizioni:
a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel
sito istituzionale dell’Agenzia entro il 5 gennaio 2015, una
dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione
con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi
dell’articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche’ di collegamento al
totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di
Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento
mediante modello F24 della somma di euro 10.000, da compensare in
sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera
e);
b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell’esercizio
ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui
all’alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali
una copia dell’originale risulta pervenuta per posta elettronica
entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento
quietanzato, all’indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015
nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) le domande recano altresi’ l’esplicito impegno di
sottoscrizione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non
oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle
scommesse, predisposto dall’Agenzia, recante condizioni e termini
appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di
Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di
regolarizzazione;
d) l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la
sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui
alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente
le domande pervenute, nonche’ la documentazione allegata dal
richiedente a comprova dei prescritti requisiti;
e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento
dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.
504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d’imposta
anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il
termine di decadenza per l’accertamento, determinata con le modalita’
previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed
interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente,
il 30 giugno e il 30 novembre 2015;
f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni gia’
notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che
l’imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo al periodo
d’imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a
quello in essi indicato;
g) con la presentazione della domanda al titolare dell’esercizio
ovvero del punto di raccolta e’ riconosciuto il diritto,
esclusivamente fino alla data di scadenza, nell’anno 2016, delle
concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di
gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali
concessionari;
h) il titolare dell’esercizio ovvero del punto di raccolta perde
il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del
titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico n. 773 del
1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui
alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la
chiusura dell’esercizio;
i) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia entro il
15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai
soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma
l’annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al
momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale.
644. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non
aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma
643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale
regime, ne sono decaduti, ferma restando l’applicazione di quanto
previsto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per
esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonche’ di tutela dei minori
di eta’ e delle fasce sociali piu’ deboli, i seguenti obblighi e
divieti:
a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni
di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in
materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le
responsabilita’ derivanti dall’applicazione del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196;
b) e’ vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto,
anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) e’ vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite
superiori a euro 10.000;
d) continua ad applicarsi l’articolo 7, commi 5 e 8, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive
modificazioni;
e) il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta comunica i
propri dati anagrafici e l’esistenza dell’attivita’ di raccolta di
gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di
avvio dell’attivita’. Il proprietario dell’immobile in cui ha sede
l’esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed
informazioni sull’attivita’ di raccolta di gioco all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo
precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai
sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti
soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del
titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove
ne accerti l’insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata
dell’esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza dispongono delle facolta’ previste dall’articolo
16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;
f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di
apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni
caso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare
dell’esercizio o del punto di raccolta nell’elenco di cui
all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove
gia’ iscritto;
g) l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e’ dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante
sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro
ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi
telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibile forfetario
coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella
provincia ove e’ ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta
dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo
d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonche’ con l’aliquota
massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1),
del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di
imposta decorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica
conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da b) a
f) e’ punita:
1) quanto alla lettera b), con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
2) quanto alla lettera c), con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;
3) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli
obblighi di cui all’articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del
medesimo articolo 7, nonche’ con la chiusura dell’esercizio ovvero
del punto di vendita;
4) quanto alla lettera d), relativamente alla violazione degli
obblighi di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con
le sanzioni previste dal medesimo comma 8;
5) quanto alla lettera e), con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 5.000. Tale sanzione e’ raddoppiata qualora il
titolare dell’esercizio o del punto di raccolta, nonche’ il
proprietario dell’immobile in cui opera l’esercizio o il punto di
raccolta, non provvedano alla comunicazione di cui alla lettera e)
nel termine di sette giorni dalla contestazione. Nel caso in cui sia
il titolare dell’esercizio o del punto di raccolta ad omettere la
dichiarazione e’ altresi’ disposta la chiusura dell’esercizio;
6) quanto alla lettera f), con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.
645. Relativamente alle attivita’ disciplinate nei commi 643 e 644
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
646. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si
rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque
idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non
collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni
caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate,
anche per effetto di manomissioni, e’ soggetto al pagamento:
a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma
6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su
un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per
trecentosessantacinque giorni di presunta operativita’
dell’apparecchio;
b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di
un’aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio
forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque
giorni di presunta operativita’ dell’apparecchio.
647. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio
forfetario di cui al comma 646, lettere a) ovvero b), e’ moltiplicato
per il numero effettivo di giorni di operativita’ comprovata
dell’apparecchio.
648. Per ciascun apparecchio di cui al comma 646, il titolare
dell’esercizio pubblico e’ soggetto, oltre al pagamento dell’imposta
ai sensi dei commi 646 e 647, alla sanzione amministrativa pecuniaria
di euro 20.000. L’apparecchio e’ in ogni caso soggetto a confisca
amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l’asporto da
parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di
polizia che procede, il titolare dell’esercizio e’ custode
dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e
spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla
confisca, nonche’ alla consegna all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di
apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in
caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare
dell’esercizio e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione
dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al
secondo periodo del presente comma.
(Omissis).
655. All’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, le parole: «, anche nell’esercizio di
impresa,» sono soppresse e le parole: «95 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «22,26 per cento». In deroga alle disposizioni
dell’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente
l’efficacia temporale delle norme tributarie, la disposizione del
periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal
1º gennaio 2014.
656. E’ riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore
imposta sul reddito delle societa’ dovuta, nel solo periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2014, in applicazione della disposizione
introdotta con il comma 655. Il credito va indicato nella
dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2014, non concorre ne’ alla formazione
del reddito ne’ ai fini della determinazione del valore della
produzione ai fini dell’imposta sul reddito delle attivita’
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito puo’ essere utilizzato, esclusivamente in compensazione,
senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1º gennaio
2016, nella misura del 33,33 per cento del suo ammontare, dal 1º
gennaio 2017, nella medesima misura e, dal 1º gennaio 2018, nella
misura rimanente.
657. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per
cento».
658. Il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e’ sostituito dal
seguente:
«I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
659. Il comma 658 si applica per i proventi percepiti a decorrere
dal 1º gennaio 2015.
660. La disposizione di cui all’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, deve
intendersi nel senso che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti di
cui agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo decreto si applica anche
ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni.
Ferma restando l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta
sostitutiva, in relazione a tali operazioni non va esercitata
l’opzione di cui all’articolo 17 e non devono essere presentate le
dichiarazioni di cui all’articolo 20 del medesimo decreto e
all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
661. Al comma 373 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, l’ultimo periodo e’ sostituito dal
seguente: «L’aiuto e’ concesso nei limiti e alle condizioni del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti d’importanza minore (de minimis)».
662. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire
l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 2015».
663. Ai fini della puntuale verifica della effettiva platea dei
beneficiari, la regione Emilia-Romagna, d’intesa con il Ministero
dell’economia e delle finanze, provvede entro il 30 marzo 2015 al
monitoraggio degli aventi diritto all’esenzione di cui al comma 662.
664. Alla copertura degli oneri di cui al comma 662, pari a 13,1
milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha
interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Ministro per il
coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al
10 per cento previsto dall’articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con
esclusione di quelli che svolgono attivita’ d’impresa, per i quali
l’applicazione dell’agevolazione e’ sospesa nelle more della verifica
della compatibilita’ del beneficio con l’ordinamento dell’Unione
europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione
che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione
della suddetta istanza e’ calcolato a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. A tal fine e’ autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri di assegnazione dei predetti fondi. Per l’anno 2015 il
complesso delle spese finali per la regione Molise e’ determinato,
sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma
delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al
netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei
danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e del novembre 2002.
L’esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per
l’anno 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica di cui al periodo precedente, pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
666. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo e’ soppresso;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati;
c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
667. Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero
18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri
tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate
attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione
elettronica.
(Omissis).
678. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo
110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nelle more dell’emanazione del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 168-bis
del medesimo testo unico, l’individuazione dei regimi fiscali
privilegiati e’ effettuata, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato
scambio di informazioni.
679. All’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono
inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».
680. Al comma 4 dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello
applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per
cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso
privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di
tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia,
ancorche’ previsti da Stati o territori che applicano un regime
generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi
fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
681. Per le finalita’ di cui al comma 680, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica e’ ridotta di 2,8 milioni di euro per l’anno 2016
e di 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
682. All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Ministero delle finanze» sono
aggiunte le seguenti: «, entro il terzo anno successivo alla consegna
del ruolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge. La comunicazione e’ trasmessa anche se, alla
scadenza di tale termine, le quote sono interessate da procedure
esecutive o cautelari avviate, da contenzioso pendente, da accordi di
ristrutturazione o transazioni fiscali e previdenziali in corso, da
insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte, ovvero da
dilazioni in corso concesse ai sensi dell’articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni. In tale caso, la comunicazione assume valore
informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno di
chiusura delle attivita’ in corso ove la quota non sia integralmente
riscossa»;
b) al comma 2:
1) la lettera b) e’ abrogata;
2) la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) la mancata presentazione della comunicazione di
inesigibilita’ prevista dal comma 1 entro i termini stabiliti dalla
legge»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «esito della procedura» sono
aggiunte le seguenti: «o che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione
di recupero»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per le quote contenute nelle comunicazioni di inesigibilita’
che non sono soggette a successiva integrazione, presentate in uno
stesso anno solare, l’agente della riscossione e’ automaticamente
discaricato decorso il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione, fatte salve quelle per le quali l’ente
creditore abbia, entro tale termine, avviato l’attivita’ di controllo
ai sensi dell’articolo 20. I crediti corrispondenti alle quote
discaricate sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente
creditore»;
d) al comma 6:
1) dopo la parola: «trasmissione» sono inserite le seguenti: «,
entro centoventi giorni,»;
2) le parole: «trenta giorni dalla richiesta» sono sostituite
dalle seguenti: «tale termine»;
e) dopo il comma 6 e’ aggiunto il seguente:
«6-bis. L’ente creditore adotta, nelle more dell’eventuale
discarico delle quote affidate, i provvedimenti necessari ai fini
dell’esecuzione delle pronunce rese nelle controversie in cui e’
parte l’agente della riscossione».
683. L’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 20. — (Procedura di discarico per inesigibilita’ e
reiscrizione nei ruoli). — 1. Il competente ufficio dell’ente
creditore da’ impulso alla procedura di controllo con la notifica,
all’agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio
del procedimento, nella quale puo’ contestualmente chiedere la
trasmissione della documentazione ai sensi dell’articolo 19, comma 6.
Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni
dell’articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro
centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o,
se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6,
della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di
contestazione all’agente della riscossione, che non oltre i
successivi novanta giorni puo’ produrre osservazioni. L’atto di
contestazione deve contenere, a pena di nullita’, l’esposizione
analitica delle omissioni e dei vizi o delle irregolarita’
riscontrati in rapporto alla descrizione delle corrette modalita’ di
svolgimento dell’attivita’. Decorso tale termine, l’ufficio, a pena
di decadenza, entro sessanta giorni, ammette o rifiuta il discarico
con provvedimento a carattere definitivo, ovvero, laddove le
osservazioni prodotte facciano emergere la possibilita’ di riattivare
proficuamente le attivita’ esecutive, assegna all’agente della
riscossione un termine non inferiore a dodici mesi per l’espletamento
di nuove azioni, riservando la decisione allo scadere di tale
termine.
2. Il controllo di cui al comma 1 e’ effettuato dall’ente
creditore, tenuto conto del principio di economicita’ dell’azione
amministrativa e della capacita’ operativa della struttura di
controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle
quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilita’ presentate in
ciascun anno.
3. Se l’agente della riscossione non ha rispettato le
disposizioni dell’articolo 19, comma 2, lettera c), si procede ai
sensi del comma 1 del presente articolo immediatamente dopo che si e’
verificata la causa di perdita del diritto al discarico.
4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del
provvedimento definitivo di cui al comma 1 del presente articolo,
l’agente della riscossione puo’ definire la controversia con il
pagamento di una somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti
dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari a un
ottavo dell’importo iscritto a ruolo e alla totalita’ delle spese di
cui all’articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall’ente
creditore ovvero, se non procede alla definizione agevolata, puo’
ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di
definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agente della
riscossione e’ pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo con
aggiunta degli interessi e delle spese di cui al periodo precedente.
5. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 4
del presente articolo non si applicano ai ruoli relativi alle risorse
proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, resi
esecutivi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e agli atti di
accertamento emessi dalla stessa Agenzia, ai sensi dell’articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, per la riscossione
delle medesime risorse proprie; in caso di mancato ricorso alla Corte
dei conti, la somma dovuta dall’agente della riscossione e’ pari
all’importo iscritto a ruolo con aggiunta degli interessi e delle
spese di cui al citato comma 4.
6. L’ente creditore, qualora nell’esercizio della propria
attivita’ istituzionale individui, successivamente al discarico,
l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali
riferibili agli stessi debitori, puo’, a condizione che non sia
decorso il termine di prescrizione decennale, sulla base di
valutazioni di economicita’ e delle esigenze operative, riaffidare in
riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i
nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o
esecutive da intraprendere. Le modalita’ di affidamento di tali somme
sono stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. In tal caso, l’azione dell’agente della riscossione e’
preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione previsto
dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».
684. Le comunicazioni di inesigibilita’ relative a quote affidate
agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre
2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di
avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia, sono presentate, per i
ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per
quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualita’ di
consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sono regolate le modalita’ per l’erogazione dei
rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 21
novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate
dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in quote costanti e
tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni
di inesigibilita’.
685. In deroga a quanto disposto dal comma 684, la restituzione
agli agenti della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni
2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, e’
effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di
pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale
fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente
della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita
istanza al Ministero dell’economia e delle finanze. A seguito
dell’eventuale diniego del discarico, il recupero delle spese
relative alla quota oggetto di diniego e’ effettuato mediante
riversamento delle stesse all’entrata del bilancio dello Stato.
686. Fino alla data di presentazione delle comunicazioni previste
dal comma 684, l’agente della riscossione resta legittimato a
effettuare la riscossione delle somme non pagate, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
anche per le quote relative ai soggetti creditori che hanno cessato o
cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia.
687. Le comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote di cui
al comma 684, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere integrate entro i termini
previsti dallo stesso comma 684. In tale caso, il controllo di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come
da ultimo sostituito dal comma 683 del presente articolo, puo’ essere
avviato solo decorsi i termini previsti dal citato comma 684.
688. Alle comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote di
cui al comma 684 del presente articolo si applicano gli articoli 19 e
20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo
rispettivamente modificato e sostituito dai commi 682 e 683 del
presente articolo. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a
300 euro, con esclusione di quelle afferenti alle risorse proprie
tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle
decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non sono
assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19.
689. All’articolo 1, comma 535, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2015».
690. A decorrere dal 1º gennaio 2015 il limite di reddito di cui
all’articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e’
fissato in 7.500 euro.
691. Dopo il comma 3 dell’articolo 188-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e’
aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo per
l’importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2015».
692. Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e
successive modificazioni, e’ prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni
nei quali i terreni agricoli non sono piu’ oggetto dell’esenzione,
anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’imposta e’
determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base
fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i
terreni agricoli specifiche aliquote.
693. I comuni, in deroga all’articolo 175 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli
importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dal decreto
ministeriale di cui al citato articolo 4, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 16 del 2012, sul bilancio 2014, a fronte della
riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di solidarieta’
comunale. I comuni interessati dalla compensazione di cui all’ultimo
periodo del medesimo comma 5-bis, in deroga all’articolo 175 del
citato testo unico, accertano la relativa entrata quale integrazione
del Fondo di solidarieta’ comunale per il medesimo esercizio 2014.
(Omissis).
701. I commi da 692 a 700 entrano in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione della presente legge.
702. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all’articolo
2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e’ determinata nel 55 per cento.
(Omissis).
710. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo
di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi
vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche, che siano
decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione
delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito
dell’attivita’ di liquidazione e di controllo formale di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini
dell’imposta sul reddito delle societa’, dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, agli
accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai
fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di
rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle
specifiche leggi vigenti.
711. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i
pellet».
712. (Omissis).
713. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, le parole: «di importo superiore a lire
1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o
superiore a 1.000 euro».
(Omissis).
718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva
l’adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719:
a) l’aliquota IVA del 10 per cento e’ incrementata di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore punto
percentuale dal 1º gennaio 2017;
b) l’aliquota IVA del 22 per cento e’ incrementata di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore punto
percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali
dal 1º gennaio 2018;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2018, con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’aliquota
dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’
l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700
milioni di euro per l’anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il
provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione nel sito
internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
719. Le misure di cui al comma 718 possono essere sostituite
integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino,
integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di
finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate
ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione
e di revisione della spesa pubblica.
(Omissis).
725. L’articolo 25, quarto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che per la sussistenza del
requisito della territorialita’ non rileva l’articolo 4 del codice
della navigazione.
726. All’articolo 1, comma 587, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui ai citati
articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero alla data della trasmissione
della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti
termini».
(Omissis).
734. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
735. La presente legge, salvo quanto disposto dai commi 17, 284,
397, 406, 487, 503, 512 e 701, entra in vigore il 1º gennaio 2015.
(Omesso l’allegato).