Decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185, in G.U. n. 291 del 16.12.2014
Art. 1
Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a
seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66
1. Il termine per il versamento dell’imposta municipale propria
(IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell’approvazione del
decreto interministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 22 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e’ prorogato al 26 gennaio 2015.
Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono piu’ oggetto
dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’articolo 7, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
l’imposta e’ determinata per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota
di base fissata dall’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state
approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
2. I Comuni, in deroga all’articolo 175 del Testo unico degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito
IMU, risultanti dal decreto interministeriale di cui al citato
articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, sul bilancio 2014, a
fronte della riduzione corrispondente dell’assegnazione dal Fondo di
solidarieta’ comunale. I comuni interessati dalla compensazione di
cui all’ultimo periodo del medesimo articolo 22, in deroga
all’articolo 175 del citato Testo unico degli enti locali, accertano
la relativa entrata quale integrazione del Fondo di solidarieta’
comunale per il medesimo esercizio 2014.
Art. 2
Finanziamento Fondo emergenze nazionali
1. Per l’anno 2014, il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e’ rifinanziato di 56 milioni di euro.
Art. 3
Supplenze brevi
1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del
personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e’
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l’anno
2014. Nelle more dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e’
autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al
pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e
saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilita’ delle
suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi
e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e
ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di
ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, e’ autorizzato ad apportare le necessarie variazioni
compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di
funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Art. 4
Sterilizzazione clausola di salvaguardia del DL 66/2014 e
Ristrutturazione debito Regioni
1. Una quota pari ad euro 495.706.643 degli accantonamenti
disposti, per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, negli importi indicati
nell’allegato al presente decreto, e’ portata in riduzione dei
relativi stanziamenti iscritti in bilancio, per il medesimo anno.
2. Il corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica e’
destinato alla compensazione del minor gettito IVA, rispetto a quanto
previsto per l’anno 2014 in relazione ai pagamenti dei debiti
pregressi previsti dal titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89.
3. All’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalita’ del
presente comma e’ autorizzata l’istituzione di apposita contabilita’
speciale.”.
Art. 5
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 pari, nell’anno 2014,
a 120,1 milioni di euro, si provvede:
a) quanto a 35,1 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per
l’anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di
Polizia;
b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228;
c) quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 30, comma 2.3, del
decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
d) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che
sono acquisite, nel predetto limite di 25 milioni di euro,
definitivamente al bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, nelle more della
conversione del presente decreto, e’ autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell’immediata attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
(Omesso l’allegato).