26 Novembre, 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, in G.U. n. 275 del 26.11.2014

 

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole da: «per l’assistenza ai rifugiati  e  per

la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle  seguenti:

«per  l’assistenza  ai  rifugiati,  per  la  conservazione  dei  beni

culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa  in

sicurezza, l’adeguamento antisismico e  l’efficientamento  energetico

degli  immobili  adibiti  all’istruzione  scolastica  di   proprieta’

pubblica dello Stato, degli enti  locali  territoriali  e  del  Fondo

edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20  maggio  1985,

n. 222,»;

  b) al comma 3,  la  parola:  «metereologici»  e’  sostituita  dalla

seguente: «meteorologici»;

  c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42» sono  inserite  le  seguenti:  «e  gli  immobili

adibiti all’istruzione scolastica di proprieta’ pubblica dello Stato,

degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto  di  cui

all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

  d) al comma 5, dopo le  parole:  «alla  fruibilita’  da  parte  del

pubblico di beni immobili» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi

quelli adibiti all’istruzione scolastica di proprieta’ pubblica dello

Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di

cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;

    e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5.1. Gli interventi per gli  immobili  adibiti  all’istruzione

scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo  10  del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  proprieta’  pubblica

dello Stato, degli enti locali territoriali e del  Fondo  edifici  di

culto di cui all’articolo 56 della legge  20  maggio  1985,  n.  222,

consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa  in

sicurezza,  nell’adeguamento   antisismico   e   nell’efficientamento

energetico degli edifici. Gli interventi, ove  abbiano  a  oggetto  i

beni culturali di cui all’articolo  10  del  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle  disposizioni

di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

      5.2. La domanda per  accedere  alla  ripartizione  della  quota

dell’otto per mille di cui all’articolo 1,  riguardante  il  medesimo

intervento puo’ essere presentata per una sola delle tipologie di cui

ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;

  f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3,  4  e  5»  sono

sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;

  g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:

      «6. Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  comma  1,  gli

interventi di cui ai commi da 2 a  5  sono  considerati  straordinari

quando  esulano  effettivamente  dall’attivita’  ordinaria  e   dalla

corrente cura degli interessi coinvolti e non sono  ricompresi  nella

programmazione    ordinaria    dell’utilizzazione    delle    risorse

finanziarie. Gli interventi di cui  al  comma  5.1  sono  considerati

straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento

o le stesse siano insufficienti a coprire l’intero intervento.»;

                            

Art. 2

Modifiche all’articolo 2-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 2-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica

10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, le parole: «quattro  quote  uguali  per  le  quattro

tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote  uguali  per

le cinque tipologie»;

  b) al comma 2, la parola: «quattro» e’ sostituita  dalla  seguente:

«cinque»;

  c) il comma 3 e’  sostituito  dal  seguente:  «3.  Il  giudizio  di

valutazione, ai fini dell’elaborazione  dello  schema  del  piano  di

riparto, deve tenere conto dell’urgenza, dell’esigenza di tendenziale

concentrazione degli interventi, della  rilevanza  e  della  qualita’

degli stessi.»;

  d)  al  comma  5,  le   parole:   «tenendo   conto   della   natura

straordinaria, della necessita’ e  dell’urgenza  dei  medesimi»  sono

sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei  particolari  caratteri

di eccezionalita’, necessita’ ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso

in cui l’importo delle risorse a disposizione sia inferiore o  uguale

a un milione di euro.»;

  e) al comma 7, la parola: «quattro» e’ sostituita  dalla  seguente:

«cinque».

                             

Art. 3

Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a ) al comma 1, prima delle parole: «possono  presentare  domanda,»

sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui  all’articolo  2,

commi 2, 3, 4 e 5,»;

  b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:

      «1-bis. Per la categoria di intervento di cui  all’articolo  2,

comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello  di

cui all’Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente

regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per

mille di cui all’articolo 1, le  amministrazioni  statali,  il  Fondo

edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20  maggio  1985,

n. 222, e gli  enti  locali  territoriali,  proprietari  di  immobili

adibiti all’istruzione scolastica.».

                            

Art. 4

Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 le parole: «procede alla  valutazione  delle  singole

iniziative»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «acquisisce   la

valutazione sulle singole iniziative  delle  commissioni  di  cui  al

comma 2.»;

  b) al comma 2 la parola: «quattro» e’  sostituita  dalla  seguente:

«cinque»;

  c) al comma 2,  primo  periodo,  le  parole:  «dell’amministrazione

statale competente  per  materia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande

presentate per le singole tipologie di cui all’articolo 2,  commi  2,

3, 4, 5 e 5.1, siano  in  numero  superiore  a  1.000,  e’  possibile

istituire una  o  piu’  commissioni  aggiuntive  aventi  la  medesima

composizione  per  la  categoria  relativamente  alla  quale  si   e’

verificato il predetto esubero.»;

  d) al comma 2,  terzo  periodo,  le  parole:  «dell’amministrazione

statale  competente»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle

amministrazioni statali competenti».

                            

Art. 5

Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1 le parole: «in  conformita’  al  modello  riportato

nell’Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita’ ai  modelli

riportati nell’Allegato A, per gli interventi di cui all’articolo  2,

commi 2, 3, 4 e 5 e nell’Allegato A-bis per  gli  interventi  di  cui

all’articolo 2, comma 5.1, che  costituiscono  parte  integrante  del

presente decreto.».

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10

marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero  alla  meta’  del

finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono  sostituite

dalle  seguenti:  «e,  in  aggiunta,  la  meta’   della   quota   del

finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e  la  parola:  «lavori»  e’

sostituita dalla seguente: «interventi»;

  b) al comma 5, la parola: «quattro» e’ sostituita  dalla  seguente:

«cinque»;

  c)   al   comma   5,   le   parole:    «da    sei    rappresentanti

dell’amministrazione  statale  competente»  sono   sostituite   dalle

seguenti:  «da  sei  rappresentanti  delle  amministrazioni   statali

competenti» e  le  parole:  «un  rappresentante  dell’amministrazione

statale competente per materia» sono sostituite dalle  seguenti:  «un

rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;

  d) al comma 6, l’ultimo periodo, e’ sostituito dal  seguente:  «Per

gli interventi di conservazione di beni culturali  immobili,  per  le

opere relative a interventi per calamita’ naturali  nonche’  per  gli

interventi concernenti  la  ristrutturazione,  il  miglioramento,  la

messa in sicurezza,  l’adeguamento  antisismico  e  l’efficientamento

energetico degli  immobili,  adibiti  all’istruzione  scolastica,  di

proprieta’ pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del

Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge  20  maggio

1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal  certificato  di

collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere  o

dalla verifica di conformita’ e dalla relazione sul conto finale  nei

casi  previsti  dalla  vigente  normativa  in   materia   di   lavori

pubblici.».

                              

Art. 7

Modifiche all’articolo 8-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

  1. All’articolo 8-ter, comma 3, del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole:  «I  risparmi  realizzati

posso essere conservati dai beneficiari per un anno a  partire  dalla

conclusione   dei   lavori.»   sono   sostituite   dalle    seguenti:

«L’utilizzazione dei risparmi realizzati puo’ essere richiesta  entro

un anno dalla conclusione dei lavori.».

 

Art. 8

Disposizioni transitorie

 

  1. Per l’anno 2014 il termine per la  presentazione  delle  istanze

per la concessione del contributo a valere sulla quota dell’otto  per

mille dell’IRPEF devoluta  alla  diretta  gestione  statale,  di  cui

all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica

10 marzo 1998, n. 76, e’ differito al 15 dicembre 2014  limitatamente

agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa

in   sicurezza,   l’adeguamento   antisismico   e   l’efficientamento

energetico degli immobili  di  proprieta’  pubblica  adibiti  ad  uso

scolastico di proprieta’ dello Stato, degli enti locali  territoriali

e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56  della  legge  20

maggio 1985, n. 222.

                              

Art. 9

Integrazioni agli allegati A e B del decreto

del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76

 

(Omissis).

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