Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172, in G.U. n. 275 del 26.11.2014
Art. 1
Modifiche all’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «per l’assistenza ai rifugiati e per
la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti:
«per l’assistenza ai rifugiati, per la conservazione dei beni
culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in
sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico
degli immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprieta’
pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo
edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985,
n. 222,»;
b) al comma 3, la parola: «metereologici» e’ sostituita dalla
seguente: «meteorologici»;
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42» sono inserite le seguenti: «e gli immobili
adibiti all’istruzione scolastica di proprieta’ pubblica dello Stato,
degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto di cui
all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
d) al comma 5, dopo le parole: «alla fruibilita’ da parte del
pubblico di beni immobili» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi
quelli adibiti all’istruzione scolastica di proprieta’ pubblica dello
Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di
cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»;
e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5.1. Gli interventi per gli immobili adibiti all’istruzione
scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di proprieta’ pubblica
dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di
culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in
sicurezza, nell’adeguamento antisismico e nell’efficientamento
energetico degli edifici. Gli interventi, ove abbiano a oggetto i
beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5.2. La domanda per accedere alla ripartizione della quota
dell’otto per mille di cui all’articolo 1, riguardante il medesimo
intervento puo’ essere presentata per una sola delle tipologie di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»;
f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3, 4 e 5» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»;
g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli
interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari
quando esulano effettivamente dall’attivita’ ordinaria e dalla
corrente cura degli interessi coinvolti e non sono ricompresi nella
programmazione ordinaria dell’utilizzazione delle risorse
finanziarie. Gli interventi di cui al comma 5.1 sono considerati
straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento
o le stesse siano insufficienti a coprire l’intero intervento.»;
Art. 2
Modifiche all’articolo 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro quote uguali per le quattro
tipologie» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote uguali per
le cinque tipologie»;
b) al comma 2, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla seguente:
«cinque»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di
valutazione, ai fini dell’elaborazione dello schema del piano di
riparto, deve tenere conto dell’urgenza, dell’esigenza di tendenziale
concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualita’
degli stessi.»;
d) al comma 5, le parole: «tenendo conto della natura
straordinaria, della necessita’ e dell’urgenza dei medesimi» sono
sostituite dalle seguenti: «tenendo conto dei particolari caratteri
di eccezionalita’, necessita’ ed urgenza dei medesimi ovvero nel caso
in cui l’importo delle risorse a disposizione sia inferiore o uguale
a un milione di euro.»;
e) al comma 7, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla seguente:
«cinque».
Art. 3
Modifiche all’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a ) al comma 1, prima delle parole: «possono presentare domanda,»
sono inserite le seguenti: «Per le categorie di cui all’articolo 2,
commi 2, 3, 4 e 5,»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per la categoria di intervento di cui all’articolo 2,
comma 5.1, possono presentare domanda, redatta secondo il modello di
cui all’Allegato A-bis, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell’otto per
mille di cui all’articolo 1, le amministrazioni statali, il Fondo
edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e gli enti locali territoriali, proprietari di immobili
adibiti all’istruzione scolastica.».
Art. 4
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «procede alla valutazione delle singole
iniziative» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce la
valutazione sulle singole iniziative delle commissioni di cui al
comma 2.»;
b) al comma 2 la parola: «quattro» e’ sostituita dalla seguente:
«cinque»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «dell’amministrazione
statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti:
«delle amministrazioni statali competenti per materia. Ove le domande
presentate per le singole tipologie di cui all’articolo 2, commi 2,
3, 4, 5 e 5.1, siano in numero superiore a 1.000, e’ possibile
istituire una o piu’ commissioni aggiuntive aventi la medesima
composizione per la categoria relativamente alla quale si e’
verificato il predetto esubero.»;
d) al comma 2, terzo periodo, le parole: «dell’amministrazione
statale competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle
amministrazioni statali competenti».
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «in conformita’ al modello riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita’ ai modelli
riportati nell’Allegato A, per gli interventi di cui all’articolo 2,
commi 2, 3, 4 e 5 e nell’Allegato A-bis per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 5.1, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.».
Art. 6
Modifiche all’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo le parole: «ovvero alla meta’ del
finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro» sono sostituite
dalle seguenti: «e, in aggiunta, la meta’ della quota del
finanziamento eccedente i 30 mila euro.» e la parola: «lavori» e’
sostituita dalla seguente: «interventi»;
b) al comma 5, la parola: «quattro» e’ sostituita dalla seguente:
«cinque»;
c) al comma 5, le parole: «da sei rappresentanti
dell’amministrazione statale competente» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei rappresentanti delle amministrazioni statali
competenti» e le parole: «un rappresentante dell’amministrazione
statale competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante delle amministrazioni statali competenti per materia»;
d) al comma 6, l’ultimo periodo, e’ sostituito dal seguente: «Per
gli interventi di conservazione di beni culturali immobili, per le
opere relative a interventi per calamita’ naturali nonche’ per gli
interventi concernenti la ristrutturazione, il miglioramento, la
messa in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento
energetico degli immobili, adibiti all’istruzione scolastica, di
proprieta’ pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del
Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20 maggio
1985, n. 222, la relazione deve essere corredata dal certificato di
collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione delle opere o
dalla verifica di conformita’ e dalla relazione sul conto finale nei
casi previsti dalla vigente normativa in materia di lavori
pubblici.».
Art. 7
Modifiche all’articolo 8-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 8-ter, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le parole: «I risparmi realizzati
posso essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla
conclusione dei lavori.» sono sostituite dalle seguenti:
«L’utilizzazione dei risparmi realizzati puo’ essere richiesta entro
un anno dalla conclusione dei lavori.».
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Per l’anno 2014 il termine per la presentazione delle istanze
per la concessione del contributo a valere sulla quota dell’otto per
mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, e’ differito al 15 dicembre 2014 limitatamente
agli interventi per la ristrutturazione, il miglioramento, la messa
in sicurezza, l’adeguamento antisismico e l’efficientamento
energetico degli immobili di proprieta’ pubblica adibiti ad uso
scolastico di proprieta’ dello Stato, degli enti locali territoriali
e del Fondo edifici di culto di cui all’articolo 56 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Art. 9
Integrazioni agli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
(Omissis).