Legge 30 ottobre 2014, n. 161, in suppl. ord. n. 83 alla G.U. n. 261 del 10.11.2014
(Omissis).
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 7
Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur
essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la
maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti
Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027
1. All’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 e’ aggiunto il
seguente:
«3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei
confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri
dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni,
l’imposta dovuta e’ determinata sulla base delle disposizioni
contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito
prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari
almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente
prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe
nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
di attuazione del presente comma».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. La lettera b) del comma 99 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ sostituita dalla seguente:
«b) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti
in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente
all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato
scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio
dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del
reddito complessivamente prodotto».
Art. 8
Disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in
favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle
associazioni costituite all’estero, nonche’ in materia di titoli
del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n.
2012/2157)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli
enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati
appartenenti all’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo Spazio economico europeo nonche’, a condizione di reciprocita’,
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in
tutti gli altri Stati»;
b) all’articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli
Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio economico europeo»;
2) alla lettera i), dopo la parola: «equiparati» sono inserite le
seguenti: «, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad
essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e
dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo».
Art. 9
Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attivita’
finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel
territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAX U
1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, le parole: «delle attivita’ finanziarie detenute»
sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari, dei conti
correnti e dei libretti di risparmio detenuti»;
b) al comma 20, le parole: «delle attivita’ finanziarie» sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti finanziari» e le parole:
«detenute le attivita’ finanziarie» sono sostituite dalle seguenti:
«detenuti i prodotti finanziari»;
c) al comma 21, le parole: «detenute le attivita’ finanziarie»
sono sostituite dalle seguenti: «detenuti i prodotti finanziari, i
conti correnti e i libretti di risparmio».
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
Art. 10
Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che
costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che
costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione
europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne’
all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
2. All’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse
proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,
del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle
altre disposizioni dell’Unione europea in materia».
3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 529 e’ inserito il seguente:
«529-bis. I commi 527, 528 e 529 non si applicano ai crediti
iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato
dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione»;
b) al comma 533, dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
«a-bis) i criteri e le linee guida di cui alla lettera a) non
possono escludere o limitare le attivita’ di riscossione dei crediti
afferenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e all’imposta sul valore aggiunto
riscossa all’importazione».
Art. 11
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le contro parti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni
(Omissis).
Art. 12
Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni
ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte
1. All’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
il numero 3) e’ sostituito dal seguente:
«3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui
all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;».
(Omissis).