Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in G.U. n. 54 del 6.3.2014
Art. 1
Disposizioni in materia di TARI e TASI
1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 677 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo “Per lo
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unita’ immobiliari ad esse equiparate di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011;
b) il comma 688 e’ sostituito dal seguente: “688. Il versamento
della TASI e’ effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche’, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e’ effettuato secondo
le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241
del 1997 ovvero tramite le altre modalita’ di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;
c) il comma 691 e’ sostituito dal seguente: “691. I comuni
possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
d) il comma 731 e’ sostituito dal seguente: “731. Per l’anno
2014, e’ attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, e’ stabilita, secondo una metodologia
adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie locali, la
quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di
ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi
dell’IMU e della TASI.”.
2. All’onere di cui al comma 1, lettera d) si provvede, quanto a
118,156 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e quanto a 6,844 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche’ gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi,
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i)
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini
dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27 e successive modificazioni.
4. Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi
locali. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato
citta’ ed autonomie locali, sono stabilite le modalita’ applicative
delle predette disposizioni.
Art. 2
Ulteriori modificazioni
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono
appartate le seguenti modificazioni:
a) il comma 33 e’ abrogato;
b) (Omissis).
c) al comma 620 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono
sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014”;
d) al comma 623 le parole “Entro il 28 febbraio 2014” sono
sostituite dalle seguenti “entro il 31 marzo 2014” e le parole “15
marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti “15 aprile 2014”;
e) al comma 649 l’ultimo periodo e’ soppresso;
f) il comma 669 e’ sostituito dal seguente “669. Il presupposto
impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.”;
g) il comma 670 e’ abrogato.
h) al comma 679 la lettera f) e’ soppressa.
(Omissis).
Art. 6
Contabilizzazione IMU
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di
cui all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale
propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di
approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 7
Verifica gettito IMU anno 2013
1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo il comma 729 sono
inseriti i seguenti:
“729-bis. Al fine di assicurare la piu’ precisa ripartizione del
fondo di solidarieta’ comunale, ferme restando le dotazioni del fondo
previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sulla base di una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato citta’ ed autonomie
locali, alla verifica del gettito dell’imposta municipale propria
dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli
incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la
Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali, sono determinate le
variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarieta’ comunale per
l’anno 2013, derivanti dalla verifica di cui al comma 729-bis.
729-quater. In conseguenza delle variazioni relative
all’annualita’ 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni
interessati , il termine previsto dall’articolo 227, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e’ differito al 30 giugno 2014. Nel caso
in cui, all’esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune
sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarieta’
comunale, in assenza di impegni di spesa gia’ contabilizzati dal
comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale
apposito impegno di spesa sull’annualita’ 2014.”.
(Omissis).
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.