30 Gennaio, 2014

Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, in G.U. n. 23 del 29.1.2014

Art. 1

Misure urgenti per l'emersione e  il  rientro  di  capitali  detenuti
  all'estero, nonche' per il potenziamento della  lotta  all'evasione
  fiscale

  1. Al  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.  227,  e  successive
modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti  i
seguenti articoli:
  «5-quater.  (Collaborazione  volontaria). -   1.   L'autore   della
violazione degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, commessa fino al  31  dicembre  2013  puo'  avvalersi  della
procedura di collaborazione volontaria di cui  al  presente  articolo
per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
    a)  indicare  spontaneamente   all'amministrazione   finanziaria,
mediante  la  presentazione  di   apposita   richiesta,   tutti   gli
investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti  o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per  interposta  persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la  ricostruzione
dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano
dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a
tutti i periodi d'imposta per i quali,  alla  data  di  presentazione
della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o  la
contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1;
    b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso
di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  19
giugno 1997, n.  218,  entro  il  termine  per  la  proposizione  del
ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione
entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute
in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di  irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di  dichiarazione  di
cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del
ricorso,  ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della  compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la  richiesta  e'
presentata dopo che  l'autore  della  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma  1,  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi  alle  attivita'
di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la
formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata
acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria  o  da
soggetti  concorrenti  nel  reato.  La  richiesta  di  accesso   alla
collaborazione volontaria non puo'  essere  presentata  piu'  di  una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei  versamenti  indicati  al
comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate  comunica  all'autorita'
giudiziaria   competente   la   conclusione   della   procedura    di
collaborazione volontaria.
  4. La procedura di collaborazione volontaria puo'  essere  attivata
fino al 30 settembre 2015.
  5-quinquies.   (Effetti   della   procedura    di    collaborazione
volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
    a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
    b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3  del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  diminuite  fino  alla
meta'.
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  limitatamente
alle condotte relative  agli  imponibili  riferibili  alle  attivita'
costituite o detenute all'estero.
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472, nella misura pari alla meta' del minimo edittale se: a)
le  attivita'  vengono  trasferite  in  Italia  o  in  Stati   membri
dell'Unione europea e in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre  1996,  e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b)  le
attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono  ivi
detenute; ovvero c) l'autore delle  violazioni  di  cui  all'articolo
5-quater, comma 1,  fermi  restando  gli  adempimenti  ivi  previsti,
rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita'
sono  detenute  un'autorizzazione  a   trasmettere   alle   autorita'
finanziarie  italiane  richiedenti  tutti  i  dati   concernenti   le
attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale
autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario  estero,
alla richiesta di collaborazione  volontaria.  Nei  casi  diversi  da
quelli di cui al primo periodo,  la  sanzione  e'  determinata  nella
misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
  4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo  periodo  del
comma   3,   qualora   l'autore   della    violazione    trasferisca,
successivamente alla  presentazione  della  richiesta,  le  attivita'
oggetto di collaborazione volontaria presso  un  altro  intermediario
localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di  cui  alla  lettera  a),
l'autore della violazione e' obbligato, entro 30  giorni  dalla  data
del trasferimento delle attivita', a rilasciare  l'autorizzazione  di
cui alla lettera c) all'intermediario presso cui  le  attivita'  sono
state trasferite e a trasmettere, entro  60  giorni  dalla  data  del
trasferimento delle attivita',  tale  autorizzazione  alle  autorita'
finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione  pari  alla
meta' della sanzione comminata ai sensi del primo periodo  del  comma
3.
  5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le  violazioni
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,  comma  1,  e'
definito  ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo  16,  comma
3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e' operato  tra  il  terzo
della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma  dei  minimi
edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole,
il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate  ai  sensi
del comma 3.
  6. Se il contribuente destinatario dell'atto di  contestazione  non
versa le somme dovute nei termini  previsti  dall'articolo  5-quater,
comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si
perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1,  3  e  5
del presente articolo. L'Agenzia delle  entrate  notifica,  anche  in
deroga ai termini di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di  contestazione
con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di  notifica  dell'avviso  di  accertamento  o  a
quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto  di
contestazione.
  5-sexies. (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  collaborazione
volontaria). - 1.  Le  modalita'  di  presentazione  dell'istanza  di
collaborazione  volontaria  e  di  pagamento  dei   relativi   debiti
tributari,   nonche'   ogni   altra   modalita'   applicativa,   sono
disciplinate  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate.   L'Agenzia   delle   entrate    e    gli    altri    organi
dell'amministrazione finanziaria concordano  condizioni  e  modalita'
per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione  di  dati  non
rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della  procedura  di
collaborazione volontaria, esibisce  o  trasmette  atti  o  documenti
falsi in tutto  o  in  parte  ovvero  fornisce  dati  e  notizie  non
rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni.".
  2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  da
5-quater a 5-septies  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.  227,  e
successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma  1  del
presente articolo, affluiscono ad  apposito  capitolo  d'entrata  del
bilancio  dello  Stato,  per   essere   destinate,   anche   mediante
riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in  conto
capitale, anche prevedendo l'esclusione  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita' interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse
assegnate  a  titolo  di  cofinanziamento  nazionale  dei   programmi
comunitari e di  quelle  derivanti  dal  riparto  del  fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per  la
riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1,  comma  431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le finalita' indicate al periodo precedente, nonche'
di attribuzione a ciascun ente  beneficiario,  delle  somme  affluite
all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.
  3. Per  le  esigenze  operative  connesse  allo  svolgimento  delle
attivita' necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione
e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui  al  comma  1  e
comunque al fine di potenziare l'azione di  prevenzione  e  contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando  l'incremento  delle
entrate fiscali e il miglioramento della qualita' dei servizi:
    a) l'Agenzia delle entrate,  in  aggiunta  alle  assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per
gli anni 2014, 2015 e  2016,  ad  assunzioni  di  personale  a  tempo
indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa
non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  55
milioni di euro a decorrere dal 2017.
    b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera  e),
della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  continua  ad  applicarsi  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo' essere
utilizzata anche per il passaggio del personale tra  le  sezioni  del
ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce  i  criteri
per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo
completamento   dei    processi    di    riorganizzazione    connessi
all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso  la  sezione
"dogane"  si  applica  esclusivamente  il  trattamento  giuridico  ed
economico previsto  dal  CCNL  per  il  personale  gia'  appartenente
all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla  sezione
"ASSI"  alla  sezione  "monopoli"  si   applica   esclusivamente   il
trattamento giuridico ed economico previsto  per  il  personale  gia'
appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
                               Art. 2

          Disposizioni in materia tributaria e contributiva

  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
    b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni  2016  e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in  misura  non  inferiore  a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
    c) al comma 428, primo periodo, le parole «256  milioni  di  euro
per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per  l'anno  2014,  a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
    d) il comma 428,  terzo  periodo,  e'  sostituito  dal  seguente:
«Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui  quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi  577  e  578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per  l'importo  di  256
milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a  decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state  operate  riduzioni  di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;
  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma  1,  lettera
c).
  3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi  e  dei  contributi  dovuti  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie   professionali   prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16  maggio  2014.  Per  i  premi  speciali  di  cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
  4. Per gli  effetti  dell'articolo  21  della  Tariffa  annessa  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  le
disposizioni  dell'articolo  160  del  Codice   delle   comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano  nel  senso  che
per stazioni radioelettriche si intendono  anche  le  apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
                               Art. 3

Disposizioni  urgenti  in  materia   di   adempimenti   tributari   e
  contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014
  nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
  altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile

  1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello  stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i  territori  dei  Comuni  di
Bastiglia,  Bomporto,  San  Prospero,  Camposanto,   Finale   Emilia,
Medolla, San Felice  sul  Panaro  sono  stati  colpiti  dagli  eventi
alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche' del  fatto  che  i  medesimi
territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29  maggio  2012,  si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Nei confronti delle persone  fisiche,  nonche'  per  i  soggetti
diversi  dalle  persone  fisiche,  anche  in  qualita'  di  sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio  2014  avevano  la  residenza
ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma  1,  per  il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31  luglio  2014,  sono

sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al  rimborso
di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi  per  i
tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il  31  luglio
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al  presente  comma,
sono altresi' sospesi fino al 31 luglio 2014:
    a) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria;
    b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i  termini
di prescrizione  e  decadenza  relativi  all'attivita'  degli  uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
    c) i termini relativi agli adempimenti verso  le  amministrazioni
pubbliche effettuati o a  carico  di  professionisti,  consulenti,  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche  per  conto  di  aziende  e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di  persone  in  cui  i  soci   residenti   nei   territori   colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il  50  per  cento  del  capitale
sociale.
  3. Le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo  periodo,  non  si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione  degli  adempimenti  e  dei  versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
  4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albereto, La
Rocca e Navicello, l'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che  dichiari
l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda,   verificata   dall'autorita'   comunale.   L'autorita'
comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle
entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  5. I rifiuti prodotti  dall'evento  alluvionale  sono  classificati
rifiuti urbani e ad essi e' assegnato  il  codice  CER  20.03.99.  Il
Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo  delegato  definisce
le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e
destinazione finale  indicando  espressamente  le  norme  oggetto  di
deroga e, fermo restando  la  tracciabilita'  di  detti  rifiuti,  si
avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e  l'Ambiente  (ARPA)  e
dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti  urbani.  Per  i
rifiuti urbani  che  abbiano  il  carattere  della  pericolosita'  il
Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone  le
misure  piu'  idonee  ad  assicurare  la  tutela   della   salute   e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
  6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  Commissario  delegato
di cui al presente  comma  opera  con  i  poteri,  anche  derogatori,
definiti con ordinanza del capo  del  Dipartimento  della  Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modificazioni.".
  7.  Per  garantire  le  attivita'  afferenti   l'allertamento,   il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema  nazionale  di
protezione civile nonche' al fine di assicurare  l'adempimento  degli
impegni di cui al presente articolo e'  consentito,  nelle  more  del
rinnovo della contrattazione  integrativa  riguardante  il  personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al  2015,
il riconoscimento,  per  il  triennio  2013-2015,  al  personale  non
dirigenziale, anche delle Forze Armate  e  delle  Forze  di  Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi  del  Dipartimento  della
protezione civile nonche' presso il Centro  Funzionale  Centrale,  la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.)  ed
emergenze marittime (COEMM),  ed  il  Coordinamento  Aereo  Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni  al  trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n.  3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n.  3361/2004,  dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di  3  milioni  di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge  24
dicembre 1993, n. 537.
                               Art. 4

                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3,  lettera  a),  2,
comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per  l'anno  2014,  a  25,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di  euro  per  l'anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3  milioni
di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi  del  debito
pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da  1  a  4,  si
provvede:
    a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni  di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  55
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2017,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307;
    b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e  1,5  milioni  di
euro   per   l'anno   2015    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 303, come rideterminata  dalla  tabella  C  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147.
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
                               Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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