30 Gennaio, 2014
Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, in G.U. n. 23 del 29.1.2014
Art. 1
Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti
all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i
seguenti articoli:
«5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della
violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo' avvalersi della
procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo
per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite
o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria,
mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli
investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o
detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona,
fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione
dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano
dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a
tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione
della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la
contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui
all'articolo 4, comma 1;
b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso
di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del
ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione
entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute
in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di
cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del
ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e'
presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti
penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attivita'
di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la
formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata
acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da
soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla
collaborazione volontaria non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al
comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita'
giudiziaria competente la conclusione della procedura di
collaborazione volontaria.
4. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata
fino al 30 settembre 2015.
5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione
volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione
volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:
a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla
meta'.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente
alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attivita'
costituite o detenute all'estero.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, nella misura pari alla meta' del minimo edittale se: a)
le attivita' vengono trasferite in Italia o in Stati membri
dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni
con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le
attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi
detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo
5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti,
rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita'
sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorita'
finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le
attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale
autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero,
alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella
misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del
comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca,
successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita'
oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario
localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a),
l'autore della violazione e' obbligato, entro 30 giorni dalla data
del trasferimento delle attivita', a rilasciare l'autorizzazione di
cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attivita' sono
state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del
trasferimento delle attivita', tale autorizzazione alle autorita'
finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla
meta' della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma
3.
5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e'
definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma
3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e' operato tra il terzo
della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi
edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole,
il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi
del comma 3.
6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non
versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater,
comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si
perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5
del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in
deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione
con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a
quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di
contestazione.
5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione
volontaria). - 1. Le modalita' di presentazione dell'istanza di
collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti
tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa, sono
disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi
dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita'
per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non
rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di
collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti
falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi
a sei anni.".
2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da
5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del
presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del
bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante
riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto
capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di
stabilita' interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse
assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi
comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo
sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' di
ripartizione tra le finalita' indicate al periodo precedente, nonche'
di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.
3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle
attivita' necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione
e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e
comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle
entrate fiscali e il miglioramento della qualita' dei servizi:
a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia'
autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa
non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55
milioni di euro a decorrere dal 2017.
b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo' essere
utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del
ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri
per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo
completamento dei processi di riorganizzazione connessi
all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
"dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal CCNL per il personale gia' appartenente
all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione
"ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia'
appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 2
Disposizioni in materia tributaria e contributiva
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 575 e 576 sono soppressi;
b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e
2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro
per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a
decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
d) il comma 428, terzo periodo, e' sostituito dal seguente:
«Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali
sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578
nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256
milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere
dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di
spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si
provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera
c).
3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei
premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista
dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per
l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo
periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui
all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi
speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al
16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le
disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni
elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che
per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e
contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014
nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed
altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile
1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di
Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia,
Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi
alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi
territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti
diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti
d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza
ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il
periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono
sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari,
inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra
il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso
di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i
tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio
2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma,
sono altresi' sospesi fino al 31 luglio 2014:
a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini
di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici
finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni
pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori
coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e
clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e
di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti
dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale
sociale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si
applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti
sospesi ai sensi del comma 2.
4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albereto, La
Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari
l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda, verificata dall'autorita' comunale. L'autorita'
comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle
entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati
rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. Il
Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce
le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e
destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di
deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si
avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e
dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i
rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' il
Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le
misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.
6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato
di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori,
definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione
civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
e successive modificazioni.".
7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il
monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di
protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli
impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del
rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015,
il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non
dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia,
impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della
protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la
Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed
emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato
(COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento
economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M.
n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008,
dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo
17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma
1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo
restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
Art. 4
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2,
comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno
2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni
di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito
pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si
provvede:
a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di
euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55
milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di
euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.