30 Gennaio, 2014
Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, in G.U. n. 23 del 29.1.2014
Art. 1 Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli: «5-quater. (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 puo' avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attivita' di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puo' essere presentata piu' di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. 3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria. 4. La procedura di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino al 30 settembre 2015. 5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: a) e' esclusa la punibilita' per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono diminuite fino alla meta'. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attivita' costituite o detenute all'estero. 3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla meta' del minimo edittale se: a) le attivita' vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220, del 19 settembre 1996; ovvero b) le attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita' sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione e' determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. 4. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attivita' oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera a), l'autore della violazione e' obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attivita', a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera c) all'intermediario presso cui le attivita' sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attivita', tale autorizzazione alle autorita' finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla meta' della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3. 5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e' definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 e' operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della somma delle sanzioni piu' gravi determinate ai sensi del comma 3. 6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione. 5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalita' di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche' ogni altra modalita' applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita' per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse. 5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.". 2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione tra le finalita' indicate al periodo precedente, nonche' di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo. 3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attivita' necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualita' dei servizi: a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni gia' autorizzate o consentite dalla normativa vigente, puo' procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017. b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e puo' essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione "dogane" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale gia' appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Art. 2 Disposizioni in materia tributaria e contributiva 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 575 e 576 sono soppressi; b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; d) il comma 428, terzo periodo, e' sostituito dal seguente: «Restano altresi' esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonche', limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»; 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c). 3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data. 4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione. Art. 3 Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile 1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonche' del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Nei confronti delle persone fisiche, nonche' per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento e' scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresi' sospesi fino al 31 luglio 2014: a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione; c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2. 4. Per le frazioni della citta' di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorita' comunale. L'autorita' comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni. 5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi e' assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalita' di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilita' di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosita' il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure piu' idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati. 6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.". 7. Per garantire le attivita' afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonche' al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo e' consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonche' presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Art. 4 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede: a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto. Art. 5 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.