Legge 9 agosto 2013, n. 99, in G.U. n. 196 del 22.8.2013
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi
urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile,
della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, e’ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette la pubblicazione delle modificazioni di cui all’allegato in quanto sono state evidenziate mediante il carattere corsivo nel testo coordinato sotto riportato. Il testo del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, è stato pubblicato nel fascicolo n. 10/2013, 1005).
Testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, recante: «Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti».
(Testo coordinato a cura del Min. grazia e giustizia in G.U. n. 196 del 22.8.2013)
(Omissis).
Titolo II
Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di
previdenza sociale
(Omissis).
Art. 9
Ulteriori disposizioni in materia di occupazione
(Omissis).
16-bis. All’articolo 25, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla
stessa data» sono soppresse.
16-ter. All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
al comma 1 e al comma 4, le parole: «2013, 2014 e 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «2013, 2014, 2015 e 2016».
(Omissis).
Titolo III
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre
misure urgenti
Art. 11
Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre
misure urgenti
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter le parole «1° luglio 2013» sono sostituite
dalle seguenti «1° ottobre 2013»;
b) il comma 1-quater e’ abrogato.
(Omissis).
8. L’articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e
risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012). – 1.
Per i soggetti che hanno sede o unita’ locali nel territorio dei
comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto
degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e
i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita’ di fruizione e contabilizzazione
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualita’ di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano
l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l’istituzione e la cura
del registro degli aiuti concessi di cui all’articolo 1, comma 373,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.
L’agevolazione e’ concessa nei limiti e alle condizioni previste
dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012».
(Omissis).
12. Al decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo l’articolo 3-bis
e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter (Disposizioni in materia di addizionale regionale
all’IRPEF nelle Regioni a statuto speciale). – 1.
Esclusivamente al fine di consentire la predisposizione delle
misure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal rimborso
delle anticipazioni di liquidita’ di cui agli articoli 2, comma 3,
lettera a) e 3, comma 5, lettera a), le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle
disposizioni dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, come integrato dall’articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’anno
2014, possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale
l’aliquota base dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, stabilita nella misura dell’1,23 per cento
dall’articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»
(Omissis).
18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013,
la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
e’ fissata al 100 per cento.
19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce
effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il
versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di
acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i
sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto
tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
20. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la
misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle societa’ e’
aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti
esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il
versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di
acconto.
21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per
quello successivo, il versamento di acconto di cui all’articolo 35,
comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e’ fissato nella
misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce
effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando
il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto
complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza.
(Omissis).
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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