Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, in G.U. n. 166 del 17.7.2013
Art. 1
Modifiche all’articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «gli interventi straordinari per
fame» a: «beni culturali.», sono sostituite dalle seguenti:
«esclusivamente gli interventi straordinari per il contrasto alla
fame nel mondo, in caso di calamita’ naturali, per l’assistenza ai
rifugiati e per la conservazione dei beni culturali. I predetti
interventi sono definiti in coerenza con le priorita’ ed i programmi
definiti dalle amministrazioni statali interessate.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Gli interventi per
il contrasto alla fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di
progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza alimentare
nei Paesi in via di sviluppo, nonche’ alla qualificazione di
personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze
umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi
residenti.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi in caso di calamita’ naturali sono diretti
all’attivita’ di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi
finalizzati alla tutela della pubblica incolumita’ da fenomeni
geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi
boschivi e sismici, nonche’ al ripristino di beni pubblici, ivi
inclusi i beni culturali di cui all’articolo 10 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di
fenomeni.»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria,
l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e’
assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione
internazionale, purche’ privi di mezzi di sussistenza e ospitalita’
in Italia.»;
e) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai
sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia intervenuta la
verifica ovvero la dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi
dello stesso Codice.»;
f) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
«5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita’ eventualmente individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e
dai Ministri delegati, ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
g) al comma 6 le parole: «per tale ragione» sono soppresse;
h) dopo il comma 6, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
«6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere
eseguiti sul territorio italiano.».
2. Dopo l’articolo 2 e’ inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Criteri di ripartizione). – 1. La quota dell’otto per
mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale e’ ripartita
di regola in considerazione delle finalita’ perseguite dalla legge in
quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a
contributo, di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu’ delle quattro tipologie di intervento non esauriscono
la somma attribuita per l’anno, la somma residua e’ distribuita in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell’elaborazione dello
schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura
straordinaria, dell’esigenza di tendenziale concentrazione, della
rilevanza e della qualita’ degli interventi.
4. Al fine di perseguire un’equa distribuzione territoriale per gli
interventi straordinari relativi alla conservazione di beni
culturali, la quota attribuita e’ divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
5. Ai fini dell’elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo’,
anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando
l’ambito delle finalita’ perseguite dalla legge, deliberare di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della
natura straordinaria, della necessita’ e dell’urgenza dei medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e
da’ conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai
commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle
risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita’ di reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze,
distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell’apposita
sezione dedicata all’otto per mille del sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto,
le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla
valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla
successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione
dei termini di pagamento, nonche’ i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati gia’ destinatari del
contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e’ ammessa
la concessione del contributo per interventi complementari o
integrativi di interventi gia’ finanziati, qualora questi ultimi non
siano stati completati.».
Art. 2
Modifiche all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti soggettivi). – 1. Possono presentare domanda,
redatta secondo il modello di cui all’Allegato A, che costituisce
parte integrante del presente regolamento, per accedere alla
ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1,
le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti
pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i soggetti aventi
finalita’ di lucro.
2. Per l’ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i
richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonche’, nei
casi previsti dalla legge, all’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di
conferimenti di quote dell’otto per mille, di cui all’articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalita’
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre
anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la
riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione
dell’intervento in possesso dei titoli di studio e professionali
necessari per l’esecuzione dell’intervento;
g) avere le capacita’ finanziarie di cui alla dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorche’ non definitiva, o
l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la
riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli
amministratori e dal responsabile tecnico della gestione
dell’intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a
norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale
rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli
amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica
o dell’ente e le finalita’ dello Statuto allegato in copia; quanto
alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale
rappresentante relativa alle capacita’ finanziarie. Il responsabile
tecnico della gestione dell’intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell’articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all’Allegato A che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere
posseduti e comprovati all’atto della presentazione della domanda di
cui all’articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al
comma 4. La domanda non puo’ essere accolta, se non e’ conforme allo
schema di cui all’Allegato A o se la documentazione allegata e’
mancante o incompleta.».
Art. 3
Modifiche all’articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da una
relazione tecnica redatta secondo l’Allegato B, che costituisce parte
integrante del presente regolamento, corredata dalla documentazione
ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal responsabile
tecnico della gestione dell’intervento.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. La domanda non puo’ essere accolta ove la relazione tecnica
indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva delle voci
indicate nell’Allegato B a pena di inammissibilita’.
2-ter. Al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 2-bis, su proposta
delle Commissioni di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere
chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata,
fissando un termine non superiore a dieci giorni decorrente dalla
ricezione della comunicazione da parte del richiedente. Decorso
inutilmente tale termine la domanda e’ improcedibile.».
Art. 4
Modifiche all’articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Schema del piano di ripartizione). – 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri per la predisposizione dello schema del
decreto concernente il piano di ripartizione della quota dell’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche procede alla
valutazione delle singole iniziative.
2. La valutazione di cui al comma 1 e’ effettuata per le categorie
di intervento di cui all’articolo 2 da quattro apposite Commissioni
tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento,
istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell’economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell’
amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di
compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi
dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione
deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza
di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rappresentante dell’amministrazione statale competente
per materia e un rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma
non da’ luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’
o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all’articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una
valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi
giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui
all’articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui
al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche
su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle
risorse della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale,
redatto secondo i criteri indicati dall’articolo 2-bis.».
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Modalita’ di presentazione della domanda). – 1. Le domande
devono essere redatte in bollo, salvo i casi di esenzione previsti
dalle vigenti disposizioni, in conformita’ al modello riportato
nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto. Le domande devono indicare il soggetto richiedente,
l’intervento da realizzare, il costo totale, l’importo del contributo
richiesto e il responsabile tecnico della gestione dell’intervento.
Alle domande devono essere allegate la documentazione di cui
all’articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica di cui all’articolo
4, comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata
o attraverso l’uso di posta elettronica certificata ovvero delle
altre modalita’ di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto sulla domanda dall’ufficio postale di partenza ovvero la
prova dell’inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o
dell’invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
2. Dopo l’articolo 6 e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Cause di esclusione). – 1. Sono escluse dal
procedimento di ripartizione di cui all’articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall’articolo 6, comma 2;
b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui
all’articolo 2, comma 1;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della
relativa documentazione probatoria, come stabilito all’articolo 3,
comma 4, e all’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.».
Art. 6
Modifiche all’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Determinazione preliminare e finale). – 1. Entro quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 4, il
Presidente del Consiglio dei ministri sottopone alle competenti
Commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di
ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione
statale, redatto sulla base delle valutazioni espresse dalle
Commissioni tecniche di valutazione di cui all’articolo 5, commi 2 e
3. Lo schema e’ corredato dalla relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e’ pubblicato nel sito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicita’
legale ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.».
Art. 7
Modifiche all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Erogazione dei fondi). – 1. La Presidenza del Consiglio
dei ministri richiede ai soggetti destinatari dei fondi dell’otto per
mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita’ da seguire per il versamento
dell’importo;
c) inviare copia dell’autorizzazione relativa ai lavori oggetto
del finanziamento nei casi previsti dall’articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo
raccomandata o attraverso l’uso di posta elettronica certificata
ovvero delle altre modalita’ di cui all’articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi
dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto
sulla domanda dall’ufficio postale di partenza ovvero la prova
dell’inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o
dell’invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dell’otto per mille sono erogati ai destinatari dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da’ comunicazione ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita’ di cui ai commi 5
e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e’ corrisposta
l’intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, e’
corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla meta’ del
finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante
somma e’ corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori
di importo pari ad almeno la meta’ della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi
realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le
pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del
procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull’andamento
delle attivita’ di realizzazione dell’intervento alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per le attivita’ di monitoraggio degli
interventi, di verifica dell’andamento e della conclusione dei
progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario
generale, composte da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei
rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da sei
rappresentanti dell’amministrazione statale competente per materia.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I
componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono
essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di
valutazione di cui all’articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono
validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante
dell’amministrazione statale competente per materia e un
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non da’
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita’ o
rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di
conclusione dell’intervento, individuato nella relazione tecnica di
cui all’articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le
pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali
immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamita’
naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di
collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente
al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.».
Art. 8
Modifiche all’articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis (Revoca del conferimento). – 1. La revoca del
contributo e’ disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto
inizio delle attivita’ di realizzazione dell’intervento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell’ordinativo di pagamento di cui all’articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all’articolo 8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell’intervento,
regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione
tecnica di cui all’Allegato B;
d) esecuzione non autorizzata dell’intervento in maniera difforme
da quello approvato.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono
essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni
prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell’intervento,
puo’ essere concessa per non piu’ di tre volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non
imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la
Commissione di cui all’articolo 8, comma 5.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di
intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui
all’articolo 8, comma 5, puo’ essere anche parziale e comunque non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.
4. In caso di revoca, l’importo del contributo e’ versato dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione
della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il
termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l’esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell’articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto
1990, n. 241.».
Art. 9
Modifiche all’articolo 8-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. L’articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1998, n. 76, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8-ter (Variazione dell’oggetto dell’intervento e utilizzo dei
risparmi di spesa). – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono autorizzate variazioni dell’oggetto di interventi che
siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui
all’articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino
sostanzialmente l’oggetto dell’intervento originario. Le variazioni
che attengono esclusivamente all’esecuzione dell’intervento senza
comportare alcuna modifica dell’oggetto sono autorizzate dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente all’uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all’articolo 5, comma 2.
Le richieste di variazione devono essere corredate dalle conseguenti
modifiche alla relazione tecnica originaria.
2. In caso di esecuzione dell’intervento in maniera difforme da
quello approvato senza l’autorizzazione di cui al comma 1, ove con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche’ necessari e
urgenti ovvero perche’ comunque meritevoli di finanziamento, non si
applica il disposto di cui all’articolo 8-bis, comma 1, lettera d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo’
essere autorizzato l’utilizzo di risparmi di spesa sulle somme
assegnate per eseguire il completamento dell’intervento originario.
Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento
dell’importo del finanziamento, l’autorizzazione e’ data dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente all’uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all’articolo 5, comma 2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma
5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al
comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta
giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota
dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale.».
Art. 10
Modifiche agli allegati A e B del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76
1. Gli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1998, n. 76, sono sostituiti dagli allegati A e B al
presente decreto.
Art. 11
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
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