Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2013, in G.U. n. 139 del 15.6.2013
Art. 1
Differimento, per l’anno 2013, dei termini di effettuazione dei
versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale
sulle attivita’ produttive e dalla dichiarazione unificata annuale
entro il 17 giugno 2013, che esercitano attivita’ economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano
ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per
ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del
Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti
versamenti:
a) entro il giorno 8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013, maggiorando le somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti
che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa’, associazioni e
imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.