5 Marzo, 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019, in G.U. n. 54 del 5.3.2019

Art. 1

Proroga di termini per la comunicazione
di dati delle fatture

1. Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione
delle comunicazioni dei dati di cui all’art. 21, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ prorogato al 30 aprile 2019.
2. I dati di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e
febbraio 2019 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate entro il 30
aprile 2019.

Art. 2

Proroga del termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni
periodiche IVA relativi al quarto trimestre 2018

1. Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche
dell’imposta sul valore aggiunto, di cui all’art. 21-bis del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al quarto trimestre 2018
sono trasmesse entro il 10 aprile 2019.

Art. 3

Proroga dei termini per i versamenti IVA e le comunicazioni dei dati
per i soggetti che facilitano le vendite a distanza mediante l’uso
di interfacce elettroniche

1. Per i soggetti passivi che facilitano tramite l’uso di
un’interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni
cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il
versamento dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi
dell’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati
al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile
a titolo di interesse corrispettivo.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all’Agenzia delle
entrate i dati di cui all’art. 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativi alle operazioni dei mesi
di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

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