Decreto min. 28 dicembre 2012, in suppl. straord. n. 19 alla G.U. n. 303 del 31.1.2012
Art. 1
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) Studio di settore UK30U (che sostituisce lo studio di settore TK30U) – Attività di cartografia e aerofotogrammetria, codice attività 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attività 74.90.21; Attività riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attività 74.90.92; Altre attività di consulenza tecnica n.c.a., codice attività 74.90.93;
b) Studio di settore VK10U (che sostituisce lo studio di settore UK10U) – Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attività 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attività 86.22.01; Attività dei centri di radioterapia, codice attività 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attività 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attività 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attività 86.90.11;
c) Studio di settore VK19U (che sostituisce lo studio di settore UK19U) – Fisioterapia, codice attività 86.90.21; Altre attività paramediche indipendenti n.c.a., codice attività 86.90.29;
d) Studio di settore VK22U (che sostituisce lo studio di settore UK22U) – Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
e) Studio di settore VK23U (che sostituisce lo studio di settore UK23U) – Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attività 71.12.20;
f) Studio di settore VK24U (che sostituisce lo studio di settore UK24U) – Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attività 74.90.12;
g) Studio di settore VK25U (che sostituisce lo studio di settore UK25U) – Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attività 74.90.11;
h) Studio di settore WK03U (che sostituisce lo studio di settore VK03U) – Attività tecniche svolte da geometri, codice attività 71.12.30;
i) Studio di settore WK04U (che sostituisce lo studio di settore VK04U) – Attività degli studi legali, codice attività 69.10.10;
j) Studio di settore WK05U (che sostituisce lo studio di settore VK05U) – Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attività 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attività 69.20.12; Attività dei consulenti del lavoro, codice attività 69.20.30;
k) Studio di settore WK18U (che sostituisce lo studio di settore VK18U) – Attività degli studi di architettura, codice attività 71.11.00;
l) Studio di settore WK21U (che sostituisce lo studio di settore VK21U) – Attività degli studi odontoiatrici, codice attività 86.23.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché’ della lista delle variabili per l’applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore UK30U;
2, per lo studio di settore VK10U;
3, per lo studio di settore VK19U;
4, per lo studio di settore VK22U;
5, per lo studio di settore VK23U;
6, per lo studio di settore VK24U;
7, per lo studio di settore VK25U;
8, per lo studio di settore WK03U;
9, per lo studio di settore WK04U;
10, per lo studio di settore WK05U;
11, per lo studio di settore WK18U;
12, per lo studio di settore WK21U.
3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile allo studio di cui all’allegato n. 1 è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13.
4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1, 3, 5 e 12, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 14.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del “compenso o ricavo minimo”, relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 12, sono riportati in allegato n. 15.
6. Il programma informatico, realizzato dall’Agenzia delle Entrate, di ausilio all’applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore UK30U, VK19U, VK23U e WK21U si applicano altresì ai contribuenti esercenti attività d’impresa che svolgono in maniera prevalente le attività indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del comma 1.
In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d’impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d’imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012. Ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
2. Per lo studio di settore VK23U ai fini della determinazione del limite di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 3
Variabili delle attività professionali o delle imprese
1. L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2011, e successive modificazioni.
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché’ dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l’ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all’articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell’esercizio dell’attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d’impresa l’ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché’ i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all’articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l’esercizio dell’attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell’articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
1. contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi.
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