18 Agosto, 2015

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in G.U. n. 190 del 18.8.2015

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Art. 1

         Fatturazione elettronica e trasmissione telematica
                  delle fatture o dei relativi dati

  1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette  a
disposizione dei contribuenti,  gratuitamente,  un  servizio  per  la
generazione,  la  trasmissione  e  la  conservazione  delle   fatture
elettroniche.  Per   specifiche   categorie   di   soggetti   passivi
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  individuate  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  le  associazioni  di
categoria  nell'ambito  di   forum   nazionali   sulla   fatturazione
elettronica  istituiti  in  base  alla  decisione  della  Commissione
europea COM (2010)  8467,  viene  messo  a  disposizione,  anche  con
riferimento  alle  fatture  elettroniche  emesse  nei  confronti   di
soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1,  comma  209,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il servizio gratuito di  generazione,
trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma  2,  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  3
aprile 2013, n. 55.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi  dell'imposta
sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,
commi 211 e 212, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  gestito
dall'Agenzia delle  entrate,  ai  fini  della  trasmissione  e  della
ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle
stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti
nel  territorio  dello  Stato,  secondo  il  formato  della   fattura
elettronica  di  cui  all'allegato  A  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n.  55.
A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia  delle
entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di
reti telematiche e anche  in  formato  strutturato,  le  informazioni
acquisite.
  3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai  fini  dell'imposta
sul valore aggiunto  effettuate  dal  1°  gennaio  2017,  i  soggetti
passivi possono optare per  la  trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate dei dati di tutte le  fatture,  emesse  e  ricevute,  e
delle relative variazioni, effettuata anche mediante  il  Sistema  di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. L'opzione  ha  effetto  dall'inizio  dell'anno
solare in cui e' esercitata fino alla fine  del  quarto  anno  solare
successivo  e,  se  non  revocata,  si  estende  di  quinquennio   in
quinquennio.
  4. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di  forum  nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM  (2010)  8467,  sono  definite  le  regole  e
soluzioni tecniche e i termini per  la  trasmissione  telematica,  in
formato  strutturato,  di  cui  al  comma  3,  secondo  principi   di
semplificazione,  di  economicita'  e  di  minimo  aggravio   per   i
contribuenti, nonche' le modalita'  di  messa  a  disposizione  delle
informazioni di cui al comma 2.
  5. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono stabilite nuove modalita' semplificate di  controlli  a
distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi
del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai  soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate,
tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non  ostacolare  il
normale  svolgimento  dell'attivita'  economica   degli   stessi   ed
escludere la duplicazione di attivita' conoscitiva.
  6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al  comma  3  si
applica, in caso di omissione della predetta trasmissione  ovvero  di
trasmissione di dati  incompleti  o  inesatti,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 471.
                               Art. 2

         Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti  che  effettuano  le
operazioni di cui all'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  possono   optare   per   la
memorizzazione elettronica e la trasmissione  telematica  all'Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri  delle  cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del
predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio  dell'anno  solare
in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo
e, se non revocata, si estende  di  quinquennio  in  quinquennio.  La
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione  dei  dati  dei
corrispettivi sostituiscono gli  obblighi  di  registrazione  di  cui
all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633, del 1972.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni  tramite  distributori  automatici.  Al  fine  dell'assolvimento
dell'obbligo di cui al  precedente  periodo,  nel  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate
soluzioni che consentano di non incidere  sull'attuale  funzionamento
degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto  dei  normali
tempi  di  obsolescenza  e  rinnovo  degli  stessi,  la  sicurezza  e
l'inalterabilita'  dei  dati  dei   corrispettivi   acquisiti   dagli
operatori.
  3. La memorizzazione elettronica e la  trasmissione  telematica  di
cui al comma 1 sono effettuate  mediante  strumenti  tecnologici  che
garantiscano l'inalterabilita' e  la  sicurezza  dei  dati,  compresi
quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.
  4. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
sentite le associazioni di categoria nell'ambito di  forum  nazionali
sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della
Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da
trasmettere, le  regole  tecniche,  i  termini  per  la  trasmissione
telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti  di  cui  al
comma 3. Con  lo  stesso  provvedimento  sono  approvati  i  relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per  l'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  5. La memorizzazione elettronica e la  trasmissione  telematica  di
cui ai commi  1  e  2  sostituiscono  la  modalita'  di  assolvimento
dell'obbligo di  certificazione  fiscale  dei  corrispettivi  di  cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696.
Resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  emissione  della  fattura   su
richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico possono
essere   individuate   tipologie   di   documentazione    idonee    a
rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.
  6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione  elettronica  e  la
trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui  al
comma 2  si  applicano,  in  caso  di  mancata  memorizzazione  o  di
omissione della trasmissione, ovvero nel  caso  di  memorizzazione  o
trasmissione  con  dati  incompleti  o  non  veritieri,  le  sanzioni
previste dagli articoli 6, comma  3,  e  12,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
                               Art. 3

Incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture  o
                dei relativi dati e dei corrispettivi

  1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo
1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale  opzione  che
di quella di cui all'articolo 2, comma 1:
    a) viene meno l'obbligo di presentare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2010,  n.  73,  nonche'  la
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle societa'
di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono  attivita'  di
locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605;
    b) viene meno l'obbligo di presentare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro  delle  finanze
24 dicembre 1993 e, limitatamente agli  acquisti  intracomunitari  di
beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti  in
un altro Stato membro dell'Unione europea, le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633,
del 1972 sono eseguiti in  via  prioritaria,  entro  tre  mesi  dalla
presentazione della  dichiarazione  annuale,  anche  in  assenza  dei
requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere  a),
b), c), d) ed e);
    d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57,  primo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e il termine di decadenza di cui all'articolo 43,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i  soggetti
che  garantiscano  la  tracciabilita'  dei  pagamenti  dagli   stessi
ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.
                               Art. 4

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
                        categorie di soggetti

  1. Con effetto dal 1° gennaio 2017,  per  specifiche  categorie  di
soggetti passivi IVA di minori dimensioni,  l'Agenzia  delle  entrate
realizza un programma di assistenza, differenziato per  categoria  di
soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via  telematica,  gli
elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche  e  per
la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:
    a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23  e  25  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    b) l'obbligo  di  apposizione  del  visto  di  conformita'  o  la
sottoscrizione  alternativa  e  la  garanzia  previsti  dall'articolo
38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione  che
i  soggetti  passivi  IVA  effettuino  la   trasmissione   telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati di  tutte  le  fatture,  emesse  e
ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il  Sistema  di
Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, con le modalita'  previste  dal  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma
4, e, qualora  effettuino  operazioni  di  cui  all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
optino per la facolta' di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.
  3. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuati i soggetti ammessi al regime di cui al  comma  1,  tra  i
quali possono esservi anche soggetti non  di  minori  dimensioni  che
intraprendono attivita'  d'impresa,  arte  o  professione.  Per  tali
ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo
in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi.
                               Art. 5

                  Cessazione degli effetti premiali

  1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1,  comma  6  e  2,
comma  6,  in  caso  di  omissione  della   trasmissione   telematica
all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e
delle relative variazioni e dei  dati  dei  corrispettivi  ovvero  di
trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti
previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1,  salvo  che  il  contribuente
trasmetta correttamente e telematicamente i predetti  dati  entro  un
termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli  articoli  1,
comma 4, e 2, comma 4.
                               Art. 6

                      Disposizione finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari  a  9,34
milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro  per  l'anno
2017 e a 20,40  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del  fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo
2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
                               Art. 7

                             Abrogazioni

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati i commi da  429  a
432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

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