25 Gennaio, 2016

Decreto min. 13 gennaio 2016, in G.U. n. 17 del 22.1.2016

Art. 1

  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2015, le universita' statali e non  statali  trasmettono  all'Agenzia
delle entrate in via telematica, entro  il  28  febbraio  di  ciascun
anno,  con  riferimento  a  ciascuno  studente,   una   comunicazione
contenente i seguenti dati riferiti all'anno precedente:
  a) spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
  b)   spese   per   la   frequenza   di   corsi   universitari    di
specializzazione;
  c) spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;
  d) spese per la frequenza di master  che  per  durata  e  struttura
dell'insegnamento  siano  assimilabili  a  corsi  universitari  o  di
specializzazione;
  e) spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
  2. Per ciascuno studente  le  universita'  statali  e  non  statali
comunicano  l'ammontare  delle  spese  relative  all'anno   d'imposta
precedente con l'indicazione dei  soggetti  che  hanno  sostenuto  le
spese e dell'anno accademico di riferimento. Le  spese  universitarie
sono comunicate al netto dei relativi  rimborsi  e  contributi.  Sono
indicati separatamente i rimborsi erogati  nell'anno  ma  riferiti  a
spese sostenute in anni precedenti.
                               Art. 2

  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire  dai  dati  relativi  al
2015, i soggetti  che  emettono  fatture  relative  a  spese  funebri
trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il  28
febbraio di ciascun anno, una  comunicazione  contenente  l'ammontare
delle spese funebri sostenute in dipendenza della  morte  di  persone
nell'anno  precedente,  con  riferimento  a  ciascun   decesso,   con
l'indicazione  dei  dati  del  soggetto  deceduto  e   dei   soggetti
intestatari del documento fiscale.
                               Art. 3

  1. Con riferimento ai bonifici relativi a spese per  interventi  di
recupero del patrimonio edilizio  e  di  riqualificazione  energetica
degli edifici, i cui dati sono  gia'  trasmessi  da  banche  e  Poste
Italiane S.p.A., per le finalita' di controllo di cui all'art. 3  del
decreto  ministeriale  del  18  febbraio  1998,  n.  41,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale del 9 maggio  2002,  n.  153,  le
comunicazioni contenenti l'ammontare delle spese sostenute  nell'anno
d'imposta precedente  e  i  dati  identificativi  del  mittente,  dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari  dei  pagamenti,  sono
trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica, anche ai  fini
della  elaborazione  della  dichiarazione  dei   redditi   da   parte
dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 gennaio di  ciascun  anno,  a
partire dai dati relativi al 2015.
                               Art. 4

  1. Le modalita'  tecniche  per  la  trasmissione  telematica  delle
comunicazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto sono
stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Buy cheap Viagra online