Decreto min. 27 aprile 2018, in G.U. n. 110 del 14.5.2018
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31
luglio 2015», il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 attuativo
dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175;
b) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 29
luglio 2016», il provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 attuativo
dell’art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilita’ 2016);
c) «provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9
aprile 2018», il provvedimento n. 76048 del 9 aprile 2018 con cui
l’Agenzia delle entrate introduce, a partire dall’anno d’imposta
2017, la possibilita’ per il contribuente di rettificare i dati delle
spese sanitarie e veterinarie, nell’ambito di un servizio per la
compilazione agevolata del quadro relativo agli oneri deducibili e
detraibili della dichiarazione dei redditi;
d) «decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3 comma 3
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
e) «decreto 2 agosto 2016»: decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 dell’11 agosto 2016 attuativo dell’art. 3 comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
f) «decreto del 1° settembre 2016 del Ministro dell’economia e
delle finanze», decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre 2016, attuativo dell’art. 3, comma 4 del decreto
legislativo n. 175 del 2014;
g) «decreto 16 settembre 2016»: decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, attuativo dell’art.
3, comma 1, del citato decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 1° settembre 2016;
h) «tipologie di spesa»: le tipologie di prestazioni di cui al
paragrafo 2.1.1 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015;
i) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e
scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli
assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della
predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della
dichiarazione dei redditi precompilata;
j) «scontrino parlante», lo scontrino fiscale emesso dalle
farmacie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;
k) «rimborsi», i rimborsi per prestazioni non erogate o
parzialmente erogate;
l) «contribuente dichiarante», il contribuente che accede
all’applicazione web della dichiarazione precompilata ed effettua
operazioni nella fase di modifica dei dati della propria
dichiarazione dei redditi;
m) «compilazione agevolata», sistema con il quale il
contribuente, dopo aver visualizzato i dati di dettaglio degli oneri
comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per
l’elaborazione della dichiarazione, puo’ correggerli, modificandoli,
integrandoli o cancellandoli, ai sensi del provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018;
n) «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione
digitale»;
o) «Codice», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali»;
p) «Nuovo regolamento privacy», il regolamento n. 2016/679/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
q) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto
dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
Art. 2
Spese sanitarie e veterinarie: consultazione e modifica dei dati da
parte del contribuente. Modifiche al decreto 31 luglio 2015
1. In conformita’ con quanto previsto al punto 2.3.2 del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018,
al decreto 31 luglio 2015 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 5-bis (Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio
relativi alle spese sanitarie e veterinarie da parte del
contribuente). – 1. Dall’anno d’imposta 2017, in conformita’ con
quanto previsto al punto 2.3.2 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende
disponibili all’Agenzia delle entrate le funzionalita’ riferite ai
dati delle spese sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, del presente
decreto, nonche’ dell’art. 6 del decreto 2 agosto 2016 e dell’art. 6
del decreto 16 settembre 2016, necessarie per la compilazione
agevolata dei medesimi dati da parte del contribuente sul sito
dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle spese
sostenute per i familiari a carico e ai relativi rimborsi.
2. Dall’anno d’imposta 2017, in conformita’ con quanto previsto al
punto 5.3.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende disponibili all’Agenzia
delle entrate le funzionalita’ riferite ai dati delle spese
veterinarie di cui dell’art. 6 del decreto 16 settembre 2016,
necessarie per la compilazione agevolata dei medesimi dati da parte
del contribuente sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche con
riferimento alle spese sostenute e ai relativi rimborsi.
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2, il Sistema TS, solo a
fronte dell’attivazione della funzionalita’ di compilazione
agevolata, rende disponibili all’Agenzia dell’entrate le seguenti
funzionalita’ in cooperazione applicativa, secondo le modalita’ di
cui al paragrafo 4.3 dell’Allegato B:
a) consultazione dei dati di dettaglio, comprensivi dei dati di
cui al comma 4;
b) inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso
da utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente
dichiarante, con riferimento al nuovo documento fiscale o rimborso da
inserire, deve indicare la data di pagamento/rimborso, il soggetto
che ha emesso il documento fiscale e l’importo della spesa o del
rimborso, indicando, facoltativamente, anche la partita IVA del
soggetto che ha emesso il documento fiscale e il numero del documento
fiscale. Se la spesa sanitaria e’ riferita a un familiare a carico,
il contribuente deve inserire la relativa percentuale di sostenimento
della spesa;
c) modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso da
utilizzare nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente
dichiarante puo’ modificare l’importo del documento di spesa o del
rimborso e l’indicazione di utilizzo della spesa ai fini della
precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate. Se la spesa
sanitaria e’ riferita a un familiare a carico, il contribuente puo’
modificare la percentuale di sostenimento della spesa;
d) indicazione di non utilizzo nella dichiarazione dei redditi di
un documento fiscale di spesa o rimborso;
e) calcolo della somma complessiva delle spese sanitarie
afferenti al contribuente dichiarante e/o ai suoi familiari a carico,
sulla base delle relative percentuali di carico nonche’ delle
variazioni di cui alle lettere b), c) e d). L’esito dell’elaborazione
viene memorizzato in una base dati apposita e reso disponibile
all’Agenzia delle entrate.
4. Per le finalita’ di cui al comma 3, con riferimento ai singoli
contribuenti che si avvalgono del servizio di compilazione agevolata,
a partire dalla data di cui al punto 2.3.2 del provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, l’Agenzia delle
entrate rende disponibili al Sistema TS le informazioni concernenti:
a) il codice fiscale del contribuente dichiarante e i codici
fiscali e le relative percentuali di carico fiscale dei familiari a
carico inseriti nella dichiarazione precompilata. Qualora il
contribuente, in fase di compilazione della dichiarazione, aggiunga
ulteriori familiari a carico con la relativa percentuale di carico,
l’Agenzia delle entrate rende disponibili tali dati al Sistema TS che
attiva la sola funzionalita’ di inserimento di una nuova spesa
sanitaria o rimborso, di cui al comma 3, lettera b), del presente
articolo;
b) le tipologie di spese relative ai soggetti di cui alla lettera
a) che l’Agenzia delle entrate non ha utilizzato per la elaborazione
della dichiarazione precompilata.
5. Il Sistema TS memorizza le informazioni di cui ai commi 2 e 3 in
archivi distinti, secondo le modalita’ di cui all’art. 4 del presente
decreto.
Art. 5-ter (Trattamento del Sistema TS delle spese sanitarie
oggetto della compilazione agevolata). – 1. Il Sistema TS memorizza
le informazioni di cui all’art. 5-bis in archivi distinti, secondo le
modalita’ di cui all’art. 4 del presente decreto nonche’ dell’art. 7
del decreto 2 agosto 2016.
Art. 5-quater (Disponibilita’ all’Agenzia delle entrate dei dati
delle spese sanitarie e veterinarie oggetto della compilazione
agevolata). – 1. Ad integrazione della fornitura di cui all’art. 5,
comma 1, del presente decreto, il Sistema TS, tramite sistemi
informatici, rende disponibili all’accesso esclusivo dell’Agenzia
delle entrate i totali delle spese sanitarie e veterinarie riferite
al contribuente dichiarante e il totale delle spese sanitarie
riferite ai suoi familiari a carico, di cui all’art. 5-bis, comma 3,
lettera e), secondo le modalita’ di cui all’Allegato B.
2. Per le sole finalita’ di controllo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in conformita’
con quanto previsto al punto 2.3.3 del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, il Sistema TS rende
disponibili ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate le informazioni
di dettaglio rettificate di cui all’art. 5-bis del presente decreto,
secondo le modalita’ di cui all’Allegato B.
Art. 5-quinquies (Consultazione da parte del cittadino delle spese
sanitarie). – 1. Il Sistema TS rende disponibili per la consultazione
di cui all’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175 i dati delle spese sanitarie di cui:
a) all’art. 7 del decreto 2 agosto 2016;
b) all’art. 7 del decreto 16 settembre 2016;
c) all’art. 5-ter del presente decreto.
2. Per i dati di cui al comma 1 lettere a) e b), dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento della spesa al 31 gennaio dell’anno
successivo, il cittadino potra’ inviare una segnalazione al soggetto
inviante ai fini della eventuale correzione dei medesimi dati,
utilizzando le funzionalita’ messe a disposizione dal Sistema TS.
3. A fronte delle segnalazioni di cui al comma 2, il Sistema TS
inoltra la medesima segnalazione di errore al soggetto che ha
trasmesso i dati oggetto di segnalazione, al fine di consentire la
correzione dei dati e il relativo invio, nei termini previsti
dall’Allegato A del presente decreto.
4. Le funzionalita’ del Sistema TS di cui al presente articolo sono
riportate nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del
presente decreto.»
Art. 3
Modalita’ tecniche per la messa a disposizione dei dati all’Agenzia
delle entrate
1. Il disciplinare tecnico Allegato B, del decreto 31 luglio 2015,
e’ sostituito dall’Allegato B che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Art. 4
Modifiche al decreto 2 agosto 2016 e al decreto 16 settembre 2016
1. Al decreto 2 agosto 2016, come modificato dal decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 3, le parole «al capitolo 4.9 dell’Allegato
A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al
capitolo 4.6 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all’art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all’art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
c) all’art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
2. Al decreto 16 settembre 2016, come modificato dal decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 3, comma 1, le parole «al capitolo 4.9 dell’Allegato
A del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «al
capitolo 4.6 dell’Allegato A del decreto 31 luglio 2015»;
b) all’art. 3, comma 1, le parole «La trasmissione dei dati di
cui al presente decreto» sono sostituite dalle parole «La
trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie di cui al
presente decreto»;
c) all’art. 3, e’ inserito il seguente comma 2 «La trasmissione
dei dati relativi alle spese veterinarie di cui al presente decreto
sono prorogati al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
sostenimento delle spese, come modificato dal comma 3-bis dell’art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge n.
19 del 27 febbraio 2017»;
d) all’art. 5, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 5
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all’art. 4 del decreto 31 luglio 2015»;
e) all’art. 6, comma 1, le parole «le medesime di cui all’art. 6
del decreto 31 luglio 2015» sono sostituite dalle parole «le medesime
di cui all’art. 5 del decreto 31 luglio 2015».
(Omessi gli allegati).