Decreto min. 5 dicembre 2014, in G.U. n. 287 del 11.12.2014
Art. 1
1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita’ di
sostituti d’imposta, che nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014,
avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei
comuni di cui all’elenco riportato nell’allegato A) al presente
decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli atti previsti
dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel
periodo compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia’ versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi’, nei
confronti dei soggetti, anche in qualita’ di sostituti d’imposta
diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le
quali devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In
caso di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare i versamenti delle
predette ritenute nei termini previsti, e’ applicabile l’articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalita’ di effettuazione degli
adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.
Allegato A
PROVINCIA DI FOGGIA
1) APRICENA;
2) CAGNANO VARANO;
3) CARPINO;
4) LESINA;
5) ISCHITELLA;
6) PESCHICI;
7) RODI GARGANICO;
8) SAN GIOVANNI ROTONDO;
9) SAN MARCO IN LAMIS;
10) SAN SEVERO;
11) RIGNANO GARGANICO;
12) VICO DEL GARGANO;
13) VIESTE.