12 Dicembre, 2014

Decreto min. 5 dicembre 2014, in G.U. n. 287 del 11.12.2014

 

Art. 1

 

  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  anche  in  qualita’  di

sostituti d’imposta, che nei giorni  dal  1°  al  6  settembre  2014,

avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei

comuni di cui  all’elenco  riportato  nell’allegato  A)  al  presente

decreto, sono sospesi i termini dei versamenti  e  degli  adempimenti

tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di  pagamento  emesse

dagli  agenti  della  riscossione,  nonche’   dagli   atti   previsti

dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito

con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  scadenti  nel

periodo compreso tra il 1° settembre e il 20 dicembre 2014. Non si fa

luogo al rimborso di quanto gia’ versato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi’,  nei

confronti dei soggetti, anche  in  qualita’  di  sostituti  d’imposta

diversi dalle persone fisiche,  aventi  la  sede  legale  o  la  sede

operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute le

quali devono essere operate e versate  dai  sostituti  d’imposta.  In

caso di impossibilita’ dei sostituti ad effettuare i versamenti delle

predette ritenute nei termini previsti, e’ applicabile l’articolo  6,

comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

  4. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze  sono  stabilite  le   modalita’   di   effettuazione   degli

adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

 

Allegato A

 

    PROVINCIA DI FOGGIA

      1) APRICENA;

      2) CAGNANO VARANO;

      3) CARPINO;

      4) LESINA;

      5) ISCHITELLA;

      6) PESCHICI;

      7) RODI GARGANICO;

      8) SAN GIOVANNI ROTONDO;

      9) SAN MARCO IN LAMIS;

      10) SAN SEVERO;

      11) RIGNANO GARGANICO;

      12) VICO DEL GARGANO;

      13) VIESTE.

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