Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in G.U. n. 277 del 28.11.2014
CAPO I
SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE
Art. 1
Dichiarazione dei redditi precompilata
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle
entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe
tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati
contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun
anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
g), con esclusione delle indennita’ percepite dai membri del
Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai
redditi prodotti nell’anno precedente, che puo’ essere accettata o
modificata.
2. L’Agenzia delle entrate, mediante un’apposita unita’ di
monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili
per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone
la completezza, la qualita’ e la tempestivita’ della trasmissione,
anche con l’obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di
precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma
1.
3. La dichiarazione precompilata e’ resa disponibile direttamente
al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto
d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di
assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed
f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto
nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento
dell’assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell’attivita’ di
assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6,
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche’ dall’articolo 51-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorita’ Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le modalita’ tecniche
per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di
accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via
telematica dall’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresi’ individuati
eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente
la propria dichiarazione precompilata.
4. Resta ferma la possibilita’ di presentare la dichiarazione dei
redditi autonomamente compilata con le modalita’ ordinarie. In caso
di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita’ di
cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio
1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un
professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto.
Art. 2
Trasmissione all’Agenzia delle entrate
delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322, all’articolo 4, dopo il comma 6-quater, e’ aggiunto il
seguente: «6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7
marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono
stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si
applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non
si applica se la trasmissione della corretta certificazione e’
effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata
nel primo periodo.».
2. Nell’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il
31 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed
ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 7 marzo dell’anno di invio delle comunicazioni da parte dei
CAF unitamente alle certificazioni di cui all’articolo 4, comma
6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuati i termini e le modalita’ per la variazione
delle scelte da parte dei sostituti d’imposta;».
Art. 3
Trasmissione all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di
dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti
1. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 e’ sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate nonche’ dei controlli sugli oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui
agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali,
le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, per tutti i
soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei
seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui
in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli
infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
modalita’ e il contenuto della trasmissione sono definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. In caso di
omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si
applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a
quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione
non si applica se la trasmissione dei dati corretti e’ effettuata
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25,
ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate,
entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.».
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi,
l’Agenzia delle entrate puo’ utilizzare i dati di cui all’articolo
50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le
aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari,
le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e
strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli
iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano
al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita’ previste dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008,
attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi
alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia’
previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione
dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalita’
operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese
disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
individuati i termini e le modalita’ per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno
diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da
quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.
5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
sentita l’Autorita’ garante per la protezione dei dati personali,
sono stabilite le modalita’ tecniche di utilizzo dei dati di cui ai
commi 2 e 3.
6. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei
dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 4
Accettazione e modifica
della dichiarazione precompilata
1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta
precedente puo’ essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
b) all’articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30
giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
c) all’articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno»
sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della
dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
3. La dichiarazione precompilata e’ presentata entro il termine di
cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164:
a) all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell’articolo 1,
presentando anche la relativa documentazione. L’attivita’ di verifica
di conformita’ e’ effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3
dell’articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sui
dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione
precompilata e comporta assunzione di responsabilita’ ai fini di
quanto previsto dall’articolo 6, comma 1.
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d’imposta
precedente e’ presentata dai soggetti di cui all’articolo 51-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 7 luglio, con le modalita’
indicate alle lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione
emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le
modalita’ ed entro i termini previsti per il versamento dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche.
5. In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4,
del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i
coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni in sede di
accettazione o modifica. In caso di dichiarazione precompilata messa
a disposizione di uno solo dei coniugi, puo’ essere presentata
dichiarazione congiunta a un CAF o a un professionista ovvero al
sostituto d’imposta indicati nell’articolo 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte
del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ quelli di cui
al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
8. I commi 103 e 104 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono abrogati con effetto per le dichiarazioni dei redditi
presentate a decorrere dall’anno 2015, relative al periodo d’imposta
2014.
Art. 5
Limiti ai poteri di controllo
1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta
l’assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati nella
dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui
all’articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
b) di cui all’articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della
dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla
determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni
dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e’ effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata.
Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Art. 6
Visto di conformita’
1. Nell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i
seguenti: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione
rettificativa, se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione
dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13, del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati
nell’articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso
ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo
dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati
richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che
il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la
riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali
sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali
controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il
10 novembre dell’anno in cui la violazione e’ stata commessa il CAF o
il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del
contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la
nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi
alla rettifica il cui contenuto e’ definito con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, la somma dovuta e’ pari
all’importo della sola sanzione. La sanzione e’ ridotta nella misura
prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento e’ effettuato
entro la stessa data del 10 novembre.»;
b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione dei
redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13, del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);
a-ter) nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma
1, lettera a), il contribuente e’ tenuto al versamento della maggiore
imposta dovuta e dei relativi interessi.».
2. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole:
«provocati dall’assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
b) nell’articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire»
sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le
parole: «provocati dall’attivita’ prestata» sono aggiunte le
seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le
somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
c) nell’articolo 26, il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformita’, entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della
dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le
richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni
di cui all’articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al
responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha
rilasciato il visto di conformita’, per la trasmissione in via
telematica all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della
documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;
d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. L’esito del controllo di cui al comma 3-bis, e’ comunicato
in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile
dell’assistenza fiscale o al professionista con l’indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella
dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati
ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
controllo del visto di conformita’ entro i sessanta giorni successivi
al ricevimento della comunicazione.
3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di
cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le
modalita’ indicate nell’articolo 19, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. In tal caso, l’ammontare delle somme dovute e’ pari
all’imposta, agli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione e alla
sanzione di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, ridotta a due terzi. Per la riscossione coattiva delle
somme si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con
riferimento alle somme dovute ai sensi dell’articolo 36-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
3. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificate dal comma 2, si
applicano a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015. Per
l’attivita’ di assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014,
continuano ad applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 26
nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dallo stesso
comma 2.
Art. 7
Modifica compensi
1. All’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il primo periodo e’ soppresso.
2. All’articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1
e’ abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento
di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che
presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste
dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e
dei professionisti di cui all’articolo 1. Le nuove misure dei
compensi trovano applicazione a partire dall’assistenza fiscale
prestata nel 2015.
Art. 8
Semplificazioni in materia di addizionali comunali
e regionali all’Irpef
1. All’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei
sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche’ degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell’anno a cui
l’addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di
variazione dell’addizionale regionale, individuati con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato
inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini
della determinazione dell’addizionale comporta l’inapplicabilita’ di
sanzioni e di interessi.»;
b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro
dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il
sostituito ha il domicilio fiscale all’atto della effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale
stessa».
2. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, le parole: «salvo che la pubblicazione
della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno
di riferimento» sono soppresse.
3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle
funzioni dei sostituti d’imposta e dei centri di assistenza fiscale
nonche’ degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all’invio
dei regolamenti e delle delibere relative all’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad
inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini
della pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati
contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie
locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione
dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella
predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.
4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disposizioni di attuazione e finali
1. Con uno o piu’ provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono individuati i termini e le modalita’ applicative delle
disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l’Agenzia delle
entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Art. 10
Spese di vitto e alloggio dei professionisti
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «Le
prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo
precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2015.
Art. 11
Dichiarazione di successione:
esoneri e documenti da allegare
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati
all’articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e
dall’erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all’articolo 30, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono
essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ di cui all’articolo 47, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse
costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta’
dell’Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o
in copia autentica.»;
c) all’articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche’ dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo
28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della
dichiarazione di successione».
Art. 12
Abrogazione della comunicazione all’Agenzia delle entrate per i
lavori che proseguono per piu’ periodi di imposta ammessi alla
detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione
energetica degli edifici
1. Il comma 6 dell’articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e’ abrogato.
CAPO II
SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI
Art. 13
Esecuzione dei rimborsi IVA
1. L’articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). – 1. I rimborsi previsti
nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di
dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in
ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno
successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della
richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni.
2. Il contribuente puo’ ottenere il rimborso in relazione a periodi
inferiori all’anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del
secondo comma dell’articolo 30, nonche’ nelle ipotesi di cui alla
lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed
importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due
terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni
di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma
del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti
passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo
superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni
effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili
materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di
intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di
beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di
servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare
superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della
relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a
rimborso recante il visto di conformita’ o la sottoscrizione
alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione
o istanza e’ allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta’, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle
seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del
contribuente:
a) il patrimonio netto non e’ diminuito, rispetto alle risultanze
contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la
consistenza degli immobili non si e’ ridotta, rispetto alle
risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40
per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione
dell’attivita’ esercitata; l’attivita’ stessa non e’ cessata ne’ si
e’ ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende
compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso e’ presentata
da societa’ di capitali non quotate nei mercati regolamentati,
nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della societa’
stessa per un ammontare
superiore al 50 per cento del capitale
sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e
assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma
5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un’attivita’ d’impresa da
meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui
all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la
richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o
di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli
importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito
dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano
150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano
150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all’1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000
euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3,
presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito
richiesto a rimborso priva del visto di conformita’ o della
sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza
detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attivita’.
5. La garanzia di cui al comma 4 e’ prestata per una durata pari a
tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al
periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto
forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al
valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da
una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita’ ovvero di polizza
fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le
piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal
decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita’ produttive,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette
garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 29 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di
societa’, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato
superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo’ essere prestata
mediante la diretta assunzione da parte della societa’ capogruppo o
controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della
obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare,
comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria,
anche in caso di cessione della partecipazione nella societa’
controllata o collegata. In ogni caso la societa’ capogruppo o
controllante deve comunicare in anticipo all’Amministrazione
finanziaria l’intendimento di cedere la partecipazione nella societa’
controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi
ad annualita’ precedenti maturati nel periodo di validita’ della
garanzia stessa.
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito
richiesto a rimborso non e’ obbligatoria l’apposizione del visto di
conformita’ o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3
quando e’ prestata la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli
interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato
constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l’esecuzione dei rimborsi di cui al
presente articolo e’ sospesa, fino a concorrenza dell’ammontare
dell’imposta indicata nelle fatture o in altri documenti
illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del
relativo procedimento penale.
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene
notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro
sessanta giorni, versa all’ufficio le somme che in base all’avviso
stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli
interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della
compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5
fino a quando l’accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono
individuate, anche progressivamente, in relazione all’attivita’
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo
sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le ulteriori modalita’ e termini per l’esecuzione dei
rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta
dei rimborsi relativi a periodi inferiori all’anno e per la loro
esecuzione.».
Art. 14
Rimborso dei crediti d’imposta
e degli interessi in conto fiscale
1. All’articolo 78, comma 33, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente l’esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della
riscossione, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) l’erogazione del rimborso e’ effettuata entro sessanta giorni
sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed
attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla
ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e
contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati
gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in
materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati
a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 15
Compensazione dei rimborsi da assistenza
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni
poste in essere dai sostituti d’imposta, a decorrere dal 1° gennaio
2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati
contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono
compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalita’ di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nel mese successivo a quello in cui e’ stato effettuato il rimborso,
nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 4, dello stesso decreto
legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla
determinazione del limite di cui all’articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di
ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi
versamenti esclusivamente con le modalita’ di cui all’articolo 17 del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non
concorrono alla determinazione del limite di cui all’articolo 34,
comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 445;
c) nell’articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e’ abrogato;
2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle
ritenute da versare nel periodo d’imposta successivo o», sono
soppresse.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETA’
Art. 16
Razionalizzazione comunicazioni
dell’esercizio di opzione
1. All’articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il primo dei tre esercizi
sociali predetti, secondo le modalita’ indicate in un provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle
seguenti: «con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione».
2. All’articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro il sedicesimo
giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta
precedente al primo esercizio cui si riferisce l’esercizio
dell’opzione stessa secondo le modalita’ previste dal decreto di cui
all’articolo 129» sono sostituite dalle seguenti: «con la
dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale
si intende esercitare l’opzione».
3. All’articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «entro tre mesi
dall’inizio del periodo d’imposta a partire dal quale intende fruirne
con le modalita’ di cui al decreto previsto dall’articolo 161» sono
sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione presentata nel
periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l’opzione».
4. All’articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalita’ e nei
termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle
seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d’imposta
a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014.
Art. 17
Razionalizzazione delle modalita’ di presentazione e dei termini di
versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in
essere da societa’ di persone
1. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: «relativamente ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2,» sono soppresse.
2. All’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il
primo periodo e’ sostituito dal seguente: «1. Il versamento del saldo
dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive da parte delle
persone fisiche, e delle societa’ o associazioni di cui all’articolo
5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella
unificata, e’ effettuato entro il 16 giugno dell’anno di
presentazione della dichiarazione stessa; le societa’ o associazioni
di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i
predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.».
Art. 18
Societa’ in perdita sistematica
1. All’articolo 2, comma 36-decies, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «tre» e «quarto» sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «cinque» e «sesto».
2. All’articolo 2, comma 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, la parola: «due» e’ sostituita dalla seguente:
«quattro».
3. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITA’ INTERNAZIONALE
Art. 19
Semplificazione delle dichiarazioni delle societa’ o enti che non
hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
1. Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e’
abrogato.
Art. 20
Comunicazione all’Agenzia delle entrate
dei dati contenuti nelle lettere d’intento
1. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore,
ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti:
«trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia
apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla
ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate,
sara’ consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro
120 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione,
l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento per
dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle
predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nella prima
ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA
annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.».
2. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
il comma 4-bis e’ sostituito dal seguente: «4-bis. E’ punito con la
sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua
cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la
dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta
presentazione all’Agenzia delle entrate, prevista dall’articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
dichiarazioni d’intento relative ad operazioni senza applicazione
dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono definite le modalita’ applicative, anche di natura
tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i
requisiti cui e’ subordinato il rilascio della ricevuta da parte
dell’Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono
essere definiti ulteriori requisiti.
Art. 21
Comunicazione delle operazioni intercorse
con paesi black list
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «comunicano telematicamente all’Agenzia delle
entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per
via telematica all’Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite
dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale e’ superiore ad
euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni
indicate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in
vigore del presente provvedimento.
Art. 22
Richiesta di autorizzazione
per effettuare operazioni intracomunitarie
1. All’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7-bis e’ sostituito dal seguente:
«7-bis. L’opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina
l’immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del
regolamento (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;
fatto salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume che un
soggetto passivo non intende piu’ effettuare operazioni
intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle
entrate procede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al
soggetto passivo.»;
b) il comma 7-ter e’ abrogato;
c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici,
avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i
dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini
dell’IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo,
l’Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e
provvede all’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalita’
operative per l’inclusione delle partite IVA nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonche’
i criteri e le modalita’ di cessazione della partita IVA e
dell’esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;
d) il comma 15-quater e’ abrogato.
Art. 23
Semplificazione elenchi intrastat servizi
1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e
d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, da emanare entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi del comma 6-ter dell’articolo 50 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi
riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle
di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro
dell’Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute, al fine di
ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i
numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale
delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di
prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento.
Art. 24
Termini di presentazione della denuncia
dei premi incassati dagli operatori esteri
1. All’articolo 4-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di
ciascun anno, con le modalita’ stabilite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed
accessori incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi
stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al
rappresentante fiscale le disposizioni dell’articolo 9.»;
b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in
regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un
rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun
anno, con le modalita’ stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori
incassati nell’anno solare precedente, distinguendo i premi stessi
per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al
rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni
dell’articolo 9.».
Art. 25
Sanzioni per omissione o inesattezza
dati statistici degli elenchi intrastat
1. Il comma 5 dell’articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, e’ sostituito dal seguente:
«5. Per l’omissione o l’inesattezza dei dati di cui all’articolo 9
del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n.
638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative
alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti
del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi
dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, concernente l’elenco delle indagini per le quali la mancata
fornitura dei dati si configura come violazione dell’obbligo di
risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola
volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a
prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo
errato nell’elenco stesso.».
CAPO V
ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI
Art. 26
Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta
di autorizzazione all’Agenzia delle entrate
1. All’articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze» sono soppresse.
Art. 27
Ritenute su agenti – comunicazione
di avvalersi di dipendenti o terzi
1. All’articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, il settimo comma e’ sostituito dal
seguente:
«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
determinati i criteri, i termini e le modalita’ per la presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita’ devono
prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra’ avere
limiti di tempo e sara’ valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno
delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.».
Art. 28
Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione
di disposizioni in materia di obblighi tributari
1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i
commi da 28 a 28-ter sono abrogati.
2. All’articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il
committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti:
«e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto
d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».
3. Al fine di potenziare le attivita’ di controllo sul corretto
adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, l’Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile
all’Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle
aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite
dall’Istituto stesso.
4. Ai soli fini della validita’ e dell’efficacia degli atti di
liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e
contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della societa’ di cui
all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni
dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma primo e’ sostituito dal seguente: «I liquidatori dei
soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non
adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione,
le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per
quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se
non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente
all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere
soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale
responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che
avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
b) al comma terzo e’ aggiunto il seguente periodo: «Il valore del
denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume
proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal
socio od associato, salva la prova contraria.».
6. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a
quelli vigenti.
7. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, le parole: «, 36» sono soppresse.
CAPO VI
SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI
Art. 29
Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
1. All’articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
«prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un decimo
per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Art. 30
Spese di rappresentanza – adeguamento valore
di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
b) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire
cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
c) all’articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a
lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro
cinquanta».
Art. 31
Rettifica IVA crediti non riscossi
1. All’articolo 26, secondo comma, decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «procedure
esecutive rimaste infruttuose» sono inserite le seguenti: «o a
seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel
registro delle imprese».
Art. 32
Regime fiscale dei beni sequestrati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all’articolo 51 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136, il comma 3-bis e’ sostituito dal
seguente:
«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e
confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni
a cui si riferiscono, e’ sospeso il versamento di imposte, tasse e
tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il
cui presupposto impositivo consista nella titolarita’ del diritto di
proprieta’ o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti
relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti
dall’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e
catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
dall’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei
provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro
assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni
immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e
dai beni immobili situati all’estero, anche se locati, quando
determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e
dell’articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I
medesimi redditi non rilevano, altresi’, nell’ipotesi di cui
all’articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo
unico. Se la confisca e’ revocata, l’amministratore giudiziario ne
da’ comunicazione all’Agenzia delle entrate e agli altri enti
competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e
tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione
giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.».
Art. 33
Allineamento definizione prima casa IVA – registro
1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «non
di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di
quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Art. 34
Disposizioni per la cooperazione nell’attivita’ di rilevazione delle
violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo dopo le parole: «dall’obbligo di presentare»
sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
b) il quarto periodo e’ sostituito dal seguente: «L’Agenzia delle
entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello
sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni
disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo
dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del
procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689, e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello
sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della
violazione.».
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono
stabiliti altresi’ i tempi e le modalita’ di trasmissione al
Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al
medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
Art. 35
Requisiti per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di
assistenza fiscale e requisiti delle societa’ richiedenti e dei
Centri autorizzati
1. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo
40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 7:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Procedimento per
l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ di assistenza
fiscale e requisiti delle societa’ richiedenti e dei Centri
autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) le
sedi e gli uffici periferici presso le quali e’ svolta l’attivita’ di
assistenza fiscale, compresi quelli di cui all’articolo 11 che, per i
centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere
presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di
assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od
organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell’articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il requisito
indicato nella presente lettera e’ considerato complessivamente;»;
3) nel comma 2, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d)
relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle
garanzie di idoneita’ tecnico-organizzativa del centro anche in
relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula
organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i sistemi di
controllo interno volti a garantire la correttezza dell’attivita’,
anche in ordine all’affidamento a terzi dell’attivita’ di assistenza
fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio nonche’ il piano
di formazione del personale differenziato in base alle funzioni
svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalita’ dell’attivita’ formativa tenendo conto delle diverse figure
professionali, l’unita’ di misura per la valutazione della formazione
e le modalita’ di attestazione e di verifica dello svolgimento della
formazione;»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I centri costituiti ai sensi dell’articolo 32, comma 1,
lettere d), e) ed f), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
dopo il primo anno di attivita’, presentano entro il 31 gennaio, con
riferimento all’anno precedente, una relazione sulla capacita’
operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine alla
tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta,
sull’affidamento a terzi dell’attivita’ di assistenza fiscale e sui
controlli effettuati volti a garantire la qualita’ del prodotto, la
qualita’ e l’adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di
dichiarazioni validamente trasmesse all’Agenzia delle entrate.
2-ter. L’Agenzia delle entrate verifica che il numero delle
dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari
all’uno per cento del rapporto risultante tra la media delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media
delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attivita’ di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i
centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il
requisito indicato nel presente comma e’ considerato
complessivamente.»;
b) nell’articolo 10, comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno
uno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), e comma
2-ter, la decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento
dell’assistenza fiscale interviene successivamente al completamento
dell’attivita’ di assistenza in corso allo scadere del termine di cui
al comma 3.»;
c) nell’articolo 11, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Per l’attivita’ di assistenza fiscale, oltre alle societa’ di
servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente
di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui
all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per
conto del centro stesso.».
2. I centri di assistenza fiscale gia’ autorizzati alla data di
entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui
al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 31 gennaio 2015.
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni
trasmesse nei primi tre anni di attivita’ si considera soddisfatto se
e’ trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per
cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto
risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei
tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse
dai soggetti che svolgono attivita’ di assistenza fiscale nel
triennio precedente, compreso quello considerato. Le disposizioni
indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di
assistenza fiscale gia’ autorizzati alla data di entrata in vigore
del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse
negli anni 2015, 2016 e 2017.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono
essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Art. 36
Soppressione dell’obbligo
di depositare copia dell’appello
1. E’ soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 53 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 37
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 18, pari a 40,6 milioni di
euro per l’anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall’articolo 28 del presente provvedimento. La quota di
maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura
ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per
l’anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016
confluiscono nell’apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo
16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.