5 Novembre, 2016

Provv. dir. Agenzia entrate 4 novembre 2016, n. 186669

1. Ambito soggettivo di efficacia
1.1 Il presente provvedimento si applica nei confronti:
a) delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta;
b) dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d’imposta, individuati dall’articolo 3, commi 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, aventi alla data del 12 febbraio 2011 il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa e di Linosa, che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari previsti dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento nel periodo compreso tra il 16 giugno 2011 e il 15 dicembre 2016.

2. Modalità di effettuazione degli adempimenti
2.1 Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e da quelli indicati nel punto successivo, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31 gennaio 2017.
2.2 I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31gennaio 2017.
2.3 Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, utilizzando i modelli relativi al periodo d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati prelevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “ 9” per le dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010 e il codice “3” per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta dal 2011 al 2015.