Decreto min. 20 dicembre 2013
Art. 1
1. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal proprio decreto 30 novembre 2013, sono effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.
2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all’elenco allegato al proprio decreto 30 novembre 2013, indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013.
3. I soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che non fanno più parte dell’elenco allegato al proprio decreto del 30 novembre 2013, per effetto delle ordinanze del Commissario delegato per l’emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013, effettuano comunque i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l’applicazione di interessi e sanzioni.
4. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre non oltre il 31 dicembre 2013.