27 Dicembre, 2013

Decreto min. 19 dicembre 2013

Art. 1

Determinazione delle imposte sui redditi spettanti alla Regione

siciliana nel caso di imprese multimpianto

 1. In attuazione dell’art. 37 dello statuto della Regione siciliana e dell’articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell’imposta dovuta sul reddito delle società, aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti, da determinarsi in misura corrispondente al rapporto tra i redditi imputabili, secondo i criteri individuati dall’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’attività d’impresa esercitata all’interno del territorio della Regione siciliana ed a quella esercitata sul territorio dello Stato italiano. Nel caso di persone fisiche esercenti attività d’impresa, la quota dell’imposta dovuta sul reddito spettante alla Regione siciliana e’ determinata in misura corrispondente al rapporto tra il reddito d’impresa imputabile al territorio della predetta regione, secondo i criteri di cui al precedente periodo, ed il reddito complessivo.

2. I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano l’imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

3. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il reddito ritraibile dall’attività d’impresa esercitata, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, risulta imputabile anche alle regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I rimborsi e le compensazioni relativi alle imposte sui redditi versate dai contribuenti individuati dal presente decreto sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti al comma 1 per l’attribuzione delle suddette imposte.

Art. 2

Determinazione della quota dell’imposta sui redditi delle società –

IRES spettante alla Regione siciliana in caso di adesione al consolidato fiscale

  1. In caso di esercizio dell’opzione di cui all’art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla Regione siciliana spetta una quota dell’imposta dovuta dalla consolidante corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti residenti nel territorio regionale ed il reddito complessivo netto relativo a tutte le società ed enti aderenti allo stesso consolidato. Se il risultato del rapporto e’ pari o superiore ad uno, l’intera imposta spetta alla Regione siciliana.

 2. Ai fini del computo della quota di imposta spettante alla Regione siciliana si considerano i redditi al lordo delle rettifiche di consolidamento operate nell’apposito modello di dichiarazione dei redditi del consolidato previsto dall’art. 9 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004.

 3. I soggetti obbligati liquidano e versano l’imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalità ed entro i medesimi termini previsti per l’imposta sui redditi delle società. Con lo stesso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’art. 1, comma 2, del presente decreto, sono stabiliti appositi codici tributo.

 4. Nelle more della ridefinizione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione siciliana, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui le società e gli enti che hanno optato per la tassazione di gruppo, ai sensi dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano domicilio fiscale nelle regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 5. I rimborsi e le compensazioni relativi all’imposta sui redditi delle società versata dalla consolidante sono ripartiti tra lo Stato e la Regione siciliana secondo gli stessi criteri previsti ai commi precedenti per l’attribuzione della suddetta imposta.

 

Art. 3

Adempimenti dei contribuenti

 1. In sede di autoliquidazione le quote d’imposta di competenza dello Stato e della Regione siciliana sono determinate tenendo conto della corretta imputazione, in base alla propria natura erariale o regionale, dei crediti d’imposta concessi alle imprese nonché delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tale criterio si applica anche alle eccedenze d’imposta acquisite dal dichiarante ai sensi dell’art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in sede di autoliquidazione. Nel primo periodo di imposta di applicazione del presente decreto, la determinazione della quota delle imposte sui redditi spettanti alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 1 e 2, e’ effettuata dopo aver computato in diminuzione dell’imposta dovuta le eccedenze ed i crediti di imposta maturati nel periodo di imposta antecedente a quello da cui ha effetto il presente decreto.

 

Art. 4

Efficacia

  1. L’efficacia delle disposizioni del presente decreto decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

 2. Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’efficacia delle disposizioni del presente decreto e’ subordinata al completamento delle procedure relative alla ridefinizione dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana ed al simmetrico trasferimento di funzioni ancora svolte dallo Stato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *