Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, in G.U. n. 277 del 26.11.2016
(Omissis).
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
1. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale
adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio
nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza
di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il
beneficio di cui al presente comma e’ attribuito a condizione che
sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute
alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.»;
b) dopo il comma 2-ter e’ aggiunto il seguente:
«2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte
nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche
a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto
verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono
attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato
esclusivamente personale italiano o comunitario.».
(Omissis).
Art. 6
Semplificazione in materia di determinazione
di base imponibile per alcune imprese marittime
1. All’articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e’ sostituito
dai seguenti: «L’opzione e’ irrevocabile per dieci esercizi sociali.
Al termine del decennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata
per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le
modalita’ e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La
disposizione di cui al terzo periodo si applica al termine di ciascun
decennio.».
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni
introdotte dal comma 1.
3. Per l’esercizio delle opzioni che sono comunicate con la
dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del primo periodo
di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo all’entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 7
Ambito di operativita’ dell’opzione di cui all’articolo 155 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
1. L’opzione di cui all’articolo 155, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e’ efficace
per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti
al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a
seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso
un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente
personale italiano o comunitario.
2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell’armatore in
riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma
1.
(Omissis).
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al
presente decreto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.
2. L’efficacia del presente decreto, limitatamente alle
disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, e’ subordinata
alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite le
competenti direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti
del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso
controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese
nazionali ed europee iscritte nel registro internazionale, del numero
dei lavoratori occupati, nonche’ gli effetti sulla finanza pubblica.
Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio
al Parlamento.
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