8 Luglio, 2015

Legge  18 giugno 2015, n. 95, in G.U. n. 155 del 7.7.2015

 

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

 

  1. Il Presidente  della  Repubblica  e’  autorizzato  a  ratificare

l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli

Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance  fiscale

internazionale  e  ad  applicare  la  normativa  F.A.T.C.A.  (Foreign

Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio

2014.

                            

Art. 2

Ordine di esecuzione

 

  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e’  data  all’Accordo   di   cui

all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo  10

dell’Accordo stesso.

                              

Art. 3

Disposizioni di attuazione

 

  1. Ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni

derivante dall’Accordo di cui all’articolo  1  e  da  accordi  con  i

Governi  di  altri  Stati  esteri,  nonche’  dalle  intese   tecniche

derivanti  da  tali  accordi,  si  applicano  le  disposizioni  degli

articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.

                             

Art. 4

Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate

 

  1. Le banche, le societa’ di intermediazione mobiliare, la societa’

Poste italiane  Spa,  le  societa’  di  gestione  del  risparmio,  le

societa’  finanziarie  e  le  societa’   fiduciarie   residenti   nel

territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente

in Italia, ad esclusione di qualsiasi  stabile  organizzazione  delle

stesse istituzioni finanziarie situata all’estero, nonche’ le stabili

organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni  finanziarie

non residenti comunicano all’Agenzia delle  entrate  le  informazioni

relative ai conti finanziari e ai pagamenti di  cui  all’articolo  5,

comma 7.

  2. Con uno o  piu’  decreti  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese  tecniche

di cui all’articolo 3, sono  stabilite  le  regole  tecniche  per  la

rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di

cui al comma 1 del presente articolo all’Agenzia delle entrate.

                              

Art. 5

Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di  dati

sui conti finanziari e su taluni pagamenti

 

  1. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

all’atto dell’apertura  di  un  conto  finanziario  da  parte  di  un

soggetto non residente ovvero di un  cittadino  statunitense  ovunque

residente, acquisiscono:

  a) il  codice  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  di  residenza,  a

condizione  che  il  codice  sia  previsto  in  tale  Stato,  nonche’

un’attestazione di residenza fiscale  e,  inoltre,  per  i  cittadini

statunitensi ovunque residenti,  il  codice  fiscale  statunitense  e

un’attestazione di residenza fiscale statunitense;

  b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data

di nascita e l’indirizzo  nonche’  la  documentazione  attestante  la

cittadinanza per i cittadini statunitensi;

  c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche,  la  denominazione

sociale o la ragione sociale nonche’ la sede legale.

  2. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

all’atto dell’apertura di un conto finanziario da  parte  di  entita’

non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in  aggiunta

alle informazioni previste dalle lettere a) e  c)  del  comma  1  del

presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del

medesimo comma 1, relative alle persone  fisiche  che  esercitano  il

controllo sulle suddette entita’.

  3.  A  partire  dal  1º  luglio  2014  decorrono  gli  obblighi  di

acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari

da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d’America ovvero  di

cittadini statunitensi ovunque  residenti,  nonche’  di  entita’  non

finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti,  controllate

da una o piu’ persone fisiche residenti negli Stati Uniti d’America o

da cittadini statunitensi.

  4. A  partire  dal  1º  gennaio  2016  decorrono  gli  obblighi  di

acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari

da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia  e  dagli

Stati Uniti d’America, nonche’ di entita’  non  finanziarie  passive,

ovunque residenti.

  5. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti  indicati  al

comma 3 del presente articolo, esistenti  alla  data  del  30  giugno

2014, le istituzioni finanziarie di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

acquisiscono il codice fiscale  statunitense  entro  il  31  dicembre

2017.

  6. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti  indicati  al

comma 4 del presente articolo, esistenti alla data  del  31  dicembre

2015, le istituzioni finanziarie di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui

al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale  rilasciato  dallo

Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto  in  tale

Stato, nonche’ il luogo e la data di nascita per le persone  fisiche,

incluse  quelle  che  esercitano  il  controllo  sulle  entita’   non

finanziarie passive, ovunque residenti.

  7. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

mantengono evidenza  dell’ammontare  aggregato  annuo  dei  pagamenti

corrisposti a partire dal 1º  gennaio  2015  a  ciascuna  istituzione

finanziaria non partecipante di  cui  all’articolo  1,  paragrafo  1,

lettera r), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge.

  8. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

adempiono  gli  obblighi  di  adeguata  verifica  ai   fini   fiscali

applicando le procedure indicate negli accordi  di  cui  al  medesimo

articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai  pertinenti  decreti

ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.

  9. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

conservano la documentazione e le  evidenze  utilizzate  al  fine  di

espletare gli obblighi di adeguata verifica  ai  fini  fiscali  e  di

acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui  al

comma 7 del presente articolo fino al 31  dicembre  dell’ottavo  anno

successivo a quello in cui e’  dovuta  la  comunicazione  di  cui  al

citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione,

fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in  cui  tale

comunicazione e’ dovuta.

                               

Art. 6

Acquisizione  e  utilizzazione  delle  informazioni  tra  istituzioni

finanziarie del medesimo gruppo  nonche’  tra  terzi  fornitori  di

servizi e istituzioni finanziarie

 

  1. Le istituzioni finanziarie indicate  all’articolo  4,  comma  1,

possono mettere a disposizione di terzi fornitori di  servizi  ovvero

di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo  gruppo  la

documentazione  e  le  informazioni  acquisite  con  riferimento   ai

titolari dei conti finanziari, necessarie  ai  fini  dell’adempimento

degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali,  acquisizione  e

comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.

  2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione  e

le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di

adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e  comunicazione  dei

dati  di  cui  agli  articoli  4  e  5  da  parte  delle  istituzioni

finanziarie di  cui  all’articolo  4,  comma  1,  possono  mettere  a

disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione

e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.

  3. Con i decreti ministeriali di cui all’articolo 4, comma 2,  sono

stabiliti  le  modalita’  e  i   termini   per   l’attuazione   delle

disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

                             

Art. 7

Obblighi  di  prelievo  alla  fonte  da  parte   degli   intermediari

qualificati con responsabilita’  primaria  di  sostituto  d’imposta

statunitense

 

  1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma  1,  che

agiscono in qualita’ di intermediario qualificato con responsabilita’

primaria di sostituto d’imposta statunitense, assunta  attraverso  la

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stipulazione di accordi con le competenti autorita’  statunitensi  ai

sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti

d’America, applicano un prelievo nella misura del  30  per  cento  su

qualsiasi pagamento di fonte statunitense,  di  cui  all’articolo  1,

paragrafo 1, lettera ii), dell’Accordo di cui  all’articolo  1  della

presente  legge,  corrisposto  a   un’istituzione   finanziaria   non

partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera  r),

dello stesso Accordo.

  2. Le regole tecniche per  l’applicazione  delle  disposizioni  del

comma 1 del presente articolo sono stabilite dal  pertinente  decreto

ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.

                              

Art. 8

Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie

per l’applicazione del prelievo alla fonte

 

  1. Le istituzioni finanziarie  di  cui  all’articolo  4,  comma  1,

diverse da quelle di cui all’articolo 7, che corrispondono  pagamenti

di fonte statunitense di cui all’articolo  1,  paragrafo  1,  lettera

ii), dell’Accordo di  cui  all’articolo  1  della  presente  legge  a

un’istituzione  finanziaria  non  partecipante  di  cui  al  medesimo

articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano

all’istituzione finanziaria immediatamente  precedente  nella  catena

degli intermediari che  intervengono  nella  corresponsione  di  tali

pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui

all’articolo 7 della presente legge.

  2. Le regole tecniche per  l’applicazione  delle  disposizioni  del

comma 1 del presente articolo sono previste  dal  pertinente  decreto

ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.

                              

Art. 9

Sanzioni

 

  1. Nei casi di violazione degli  obblighi  di  cui  all’articolo  5

della presente legge si applica la sanzione  amministrativa  prevista

per  la  violazione  degli  obblighi   degli   operatori   finanziari

dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto  legislativo  18  dicembre

1997, n. 471.

  2. La sanzione prevista  dal  comma  1  del  presente  articolo  si

applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione

delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1.

  3.  Nei  casi  in   cui   l’omissione   o   l’incompletezza   delle

comunicazioni di cui all’articolo  8  comporti  un’omessa  o  carente

effettuazione del prelievo alla  fonte  di  cui  all’articolo  7,  si

applica, nei confronti  delle  istituzioni  finanziarie  tenute  alle

predette comunicazioni, una  sanzione  pari  al  100  per  cento  del

prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo  non  si

applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che  agiscono  in

qualita’ di intermediari qualificati in ragione di accordi  stipulati

con le competenti autorita’ statunitensi ai sensi della sezione  1441

dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d’America.

                              

Art. 10

Disposizioni applicabili

 

  1. Resta  ferma  l’applicazione  delle  disposizioni  previste  dal

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

                              

Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

 

  1.  All’attuazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  le

amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                              

Art. 12

Entrata in vigore

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(Omessi gli allegati).