Legge 18 giugno 2015, n. 95, in G.U. n. 155 del 7.7.2015
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli
Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale
internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign
Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio
2014.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 10
dell’Accordo stesso.
Art. 3
Disposizioni di attuazione
1. Ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni
derivante dall’Accordo di cui all’articolo 1 e da accordi con i
Governi di altri Stati esteri, nonche’ dalle intese tecniche
derivanti da tali accordi, si applicano le disposizioni degli
articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge.
Art. 4
Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle entrate
1. Le banche, le societa’ di intermediazione mobiliare, la societa’
Poste italiane Spa, le societa’ di gestione del risparmio, le
societa’ finanziarie e le societa’ fiduciarie residenti nel
territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente
in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle
stesse istituzioni finanziarie situata all’estero, nonche’ le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie
non residenti comunicano all’Agenzia delle entrate le informazioni
relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all’articolo 5,
comma 7.
2. Con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche
di cui all’articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la
rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di
cui al comma 1 del presente articolo all’Agenzia delle entrate.
Art. 5
Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati
sui conti finanziari e su taluni pagamenti
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di un
soggetto non residente ovvero di un cittadino statunitense ovunque
residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a
condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonche’
un’attestazione di residenza fiscale e, inoltre, per i cittadini
statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e
un’attestazione di residenza fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data
di nascita e l’indirizzo nonche’ la documentazione attestante la
cittadinanza per i cittadini statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione
sociale o la ragione sociale nonche’ la sede legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
all’atto dell’apertura di un conto finanziario da parte di entita’
non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta
alle informazioni previste dalle lettere a) e c) del comma 1 del
presente articolo, le informazioni indicate nelle lettere a) e b) del
medesimo comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita’.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d’America ovvero di
cittadini statunitensi ovunque residenti, nonche’ di entita’ non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate
da una o piu’ persone fisiche residenti negli Stati Uniti d’America o
da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli obblighi di
acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l’apertura di conti finanziari
da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall’Italia e dagli
Stati Uniti d’America, nonche’ di entita’ non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al
comma 3 del presente articolo, esistenti alla data del 30 giugno
2014, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
acquisiscono il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre
2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al
comma 4 del presente articolo, esistenti alla data del 31 dicembre
2015, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali di cui
al medesimo articolo 4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo
Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale
Stato, nonche’ il luogo e la data di nascita per le persone fisiche,
incluse quelle che esercitano il controllo sulle entita’ non
finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
mantengono evidenza dell’ammontare aggregato annuo dei pagamenti
corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a ciascuna istituzione
finanziaria non partecipante di cui all’articolo 1, paragrafo 1,
lettera r), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali
applicando le procedure indicate negli accordi di cui al medesimo
articolo 4, comma 2, secondo quanto previsto dai pertinenti decreti
ministeriali previsti dal medesimo articolo 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
conservano la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di
espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di
acquisizione dei dati sui conti finanziari e sui pagamenti di cui al
comma 7 del presente articolo fino al 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello in cui e’ dovuta la comunicazione di cui al
citato articolo 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa comunicazione,
fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale
comunicazione e’ dovuta.
Art. 6
Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni
finanziarie del medesimo gruppo nonche’ tra terzi fornitori di
servizi e istituzioni finanziarie
1. Le istituzioni finanziarie indicate all’articolo 4, comma 1,
possono mettere a disposizione di terzi fornitori di servizi ovvero
di altre istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo la
documentazione e le informazioni acquisite con riferimento ai
titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell’adempimento
degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e
comunicazione dei dati di cui agli articoli 4 e 5.
2. I terzi fornitori di servizi che mantengono la documentazione e
le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di
adeguata verifica ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei
dati di cui agli articoli 4 e 5 da parte delle istituzioni
finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, possono mettere a
disposizione delle suddette istituzioni finanziarie la documentazione
e le informazioni necessarie per adempiere ai predetti obblighi.
3. Con i decreti ministeriali di cui all’articolo 4, comma 2, sono
stabiliti le modalita’ e i termini per l’attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 7
Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari
qualificati con responsabilita’ primaria di sostituto d’imposta
statunitense
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, che
agiscono in qualita’ di intermediario qualificato con responsabilita’
primaria di sostituto d’imposta statunitense, assunta attraverso la
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stipulazione di accordi con le competenti autorita’ statunitensi ai
sensi della sezione 1441 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
d’America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su
qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all’articolo 1,
paragrafo 1, lettera ii), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della
presente legge, corrisposto a un’istituzione finanziaria non
partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r),
dello stesso Accordo.
2. Le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 8
Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie
per l’applicazione del prelievo alla fonte
1. Le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1,
diverse da quelle di cui all’articolo 7, che corrispondono pagamenti
di fonte statunitense di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera
ii), dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge a
un’istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo
articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo, comunicano
all’istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena
degli intermediari che intervengono nella corresponsione di tali
pagamenti i dati necessari ad applicare il prelievo alla fonte di cui
all’articolo 7 della presente legge.
2. Le regole tecniche per l’applicazione delle disposizioni del
comma 1 del presente articolo sono previste dal pertinente decreto
ministeriale di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 9
Sanzioni
1. Nei casi di violazione degli obblighi di cui all’articolo 5
della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista
per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari
dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
2. La sanzione prevista dal comma 1 del presente articolo si
applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione
delle informazioni di cui all’articolo 4, comma 1.
3. Nei casi in cui l’omissione o l’incompletezza delle
comunicazioni di cui all’articolo 8 comporti un’omessa o carente
effettuazione del prelievo alla fonte di cui all’articolo 7, si
applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle
predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del
prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si
applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in
qualita’ di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati
con le competenti autorita’ statunitensi ai sensi della sezione 1441
dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti d’America.
Art. 10
Disposizioni applicabili
1. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Omessi gli allegati).