11 Novembre, 2013

Decreto min. 6 novembre 2013, in G.U. n. 262 del 8.11.2013

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “piano di rateazione ordinario”: piano di rateazione della
durata massima di 72 rate;
b) “piano di rateazione in proroga ordinario”: piano di rateazione
in proroga della durata massima di 72 rate;
c) “piano di rateazione straordinario”: piano di rateazione della
durata massima di 120 rate;
d) “piano di rateazione in proroga straordinario”: piano di
rateazione in proroga della durata massima di 120 rate.
Art. 2

Piani di rateazione

1. All’atto della richiesta di un piano di rateazione, il debitore
puo’ alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di
72 rate, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficolta’,
ai sensi del comma 1, dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione straordinario, fino ad un
massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di
difficolta’ legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee
alla propria responsabilita’, ai sensi del combinato disposto dei
commi 1 e 1-quinquies, dell’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973.
2. All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione
ordinario, il debitore puo’ alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un
massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della
temporanea situazione di obiettiva difficolta’, ai sensi del comma
1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino
ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione
di difficolta’ legata alla congiuntura economica, per ragioni
estranee alla propria responsabilita’, ai sensi del combinato
disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n.
602/1973.
3. All’atto della richiesta di proroga di un piano di rateazione
straordinario, il debitore puo’ alternativamente:
a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un
massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della
temporanea situazione di obiettiva difficolta’, ai sensi del comma
1-bis), dell’art. 19, del d.P.R. n. 602/1973;
b) chiedere un piano di rateazione in proroga straordinario, fino
ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione
di difficolta’ legata alla congiuntura economica, per ragioni
estranee alla propria responsabilita’, ai sensi del combinato
disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell’art. 19 del d.P.R. n.
602/1973.
4. Il mancato accoglimento della richiesta di un piano di
rateazione straordinario non preclude la possibilita’ di richiedere
ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .
Art. 3

Condizioni per la richiesta del piano di rateazione

1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l’accertamento
della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ prevista
dall’art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave
situazione di difficolta’ di cui allo stesso art. 19, comma
1-quinquies, indipendente dalla responsabilita’ del debitore e legata
alla congiuntura economica, e’ attestata dallo stesso debitore con
istanza motivata, da produrre all’agente della riscossione unitamente
alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2.
2. L’agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso
in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata
impossibilita’ per il debitore di eseguire il pagamento del credito
tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilita’ dello
stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione
concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi
fiscali semplificati, e’ superiore al 20% del reddito mensile del
nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della
Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello
stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), e’
superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base
mensile ed enucleato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del
codice civile e l’indice di liquidita’ [( Liquidita’ differita +
Liquidita’ corrente) / Passivo corrente ] e’ compreso tra 0,50 ed 1.
A tal fine il debitore allega all’istanza la necessaria
documentazione contabile aggiornata.
3. Il numero delle rate dei piani straordinari e’ modulato in
funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore
della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle
A e B allegate al presente decreto.
Art. 4

Disposizione transitoria

1. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in
proroga ordinari gia’ accordati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono, su richiesta del debitore e in presenza
delle condizioni di cui all’art. 3, essere aumentati fino a 120 rate.
Art. 5

Monitoraggio degli effetti

1. Equitalia S.p.a., per il tramite dell’Agenzia delle Entrate,
presenta una relazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine agli effetti
sull’andamento delle riscossioni dell’anno precedente derivanti
dall’introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla
modifica del numero delle rate anche non consecutive, non pagate nel
corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal
beneficio della dilazione.

(Omesso l’allegato).

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